Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6125
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Testo completo
N. R.G. 21510/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 21510/2023 promossa da:
(CF , nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Eleonora Celoria (CF e dall'Avv. Elena Garelli (CF C.F._2
), presso le quali ha eletto domicilio in Torino, Via Michele Schina 18/D C.F._3
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-resistente non costituito-
ha così concluso: Parte_1
“in via principale:
-accogliersi il ricorso proposto e per l'effetto riconoscere il diritto del sig. al Parte_1
rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli art. 5 co. 6 e 19 co
1.1 e 1.2. T.U. n. 286/1998.
pagina 1 di 5 In via subordinata:
-valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per motivi familiari ex art. 30 D.Lgs. 286/1998 e, per l'effetto, ordinare alla Questura di rilasciare il connesso permesso di soggiorno.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 8.12.2023, il sig.
cittadino russo, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino emesso in Parte_1
data 24.10.2023 prot. n.1420/2023, che, richiamato il parere negativo della Commissione territoriale di
Torino del 17.04.2023, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il non si è costituito. CP_1
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 27.12.2023 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 10.10.2024, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente. Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c. Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio e fissato udienza a trattazione scritta al 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisone.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. faceva ingresso nel territorio italiano in data 30.09.2022 con un visto Parte_1
turistico multingresso, con la moglie e si stabilivano a Torino. Parte_2
In data 28.12.2022, il sig. ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co 1.1 e 1.2. d.lgs. 286/1998 per il quale in data 15.12.2022 aveva richiesto appuntamento presso la Questura, allo scopo di formalizzare la propria istanza di protezione speciale.
La Questura di Torino, previo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 21510/2023 promossa da:
(CF , nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Eleonora Celoria (CF e dall'Avv. Elena Garelli (CF C.F._2
), presso le quali ha eletto domicilio in Torino, Via Michele Schina 18/D C.F._3
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-resistente non costituito-
ha così concluso: Parte_1
“in via principale:
-accogliersi il ricorso proposto e per l'effetto riconoscere il diritto del sig. al Parte_1
rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli art. 5 co. 6 e 19 co
1.1 e 1.2. T.U. n. 286/1998.
pagina 1 di 5 In via subordinata:
-valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per motivi familiari ex art. 30 D.Lgs. 286/1998 e, per l'effetto, ordinare alla Questura di rilasciare il connesso permesso di soggiorno.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 8.12.2023, il sig.
cittadino russo, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino emesso in Parte_1
data 24.10.2023 prot. n.1420/2023, che, richiamato il parere negativo della Commissione territoriale di
Torino del 17.04.2023, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il non si è costituito. CP_1
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 27.12.2023 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 10.10.2024, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente. Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c. Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio e fissato udienza a trattazione scritta al 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisone.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. faceva ingresso nel territorio italiano in data 30.09.2022 con un visto Parte_1
turistico multingresso, con la moglie e si stabilivano a Torino. Parte_2
In data 28.12.2022, il sig. ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co 1.1 e 1.2. d.lgs. 286/1998 per il quale in data 15.12.2022 aveva richiesto appuntamento presso la Questura, allo scopo di formalizzare la propria istanza di protezione speciale.
La Questura di Torino, previo
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