Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 1221

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 1221
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 1221
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2360/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2360/2024 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia il 16 aprile 1962;
rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Ferraroni come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Correggio (RE), Viale Cottafavi n. 1
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] il 15 CP_1 C.F._2 agosto 1974;

- convenuta contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;

- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 di 8 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, verificate le condizioni di legge,
Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Correggio (RE) il 25/06/2006 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Correggio al n. 23 Parte 2 Serie A,
Anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Correggio (RE) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge n.
898/1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;

b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori e con collocamento preferenziale presso la residenza del padre, sig. sita in Correggio (RE), via Parte_1
Antonio Pacinotti n. 4, int. 3, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi secondo quanto previsto nelle condizioni di separazione consensuale e nel piano genitoriale ex art. 473 bis. 12 c.p.c. (cfr. doc. n. 6) e più precisamente statuendo che la sig.ra potrà trascorrere CP_1 con la figlia due fine settimana ogni mese, a partire Persona_2 dalle ore 19,00 del venerdì e sino alle ore 07,00 del lunedì mattina, nonché due mercoledì pomeriggio ogni mese, dalle ore 13,00 alle ore
21,00, e due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi di volta per volta. Resta salvala facoltà dei coniugi di concordare diverse modalità e tempistiche, che tengano conto del preminente interesse della figlia;

c) stabilire a carico della sig.ra il versamento a favore CP_1 del sig. a titolo di contributo nel mantenimento Parte_1
2 di 8 della figlia , di una somma pari ad euro 200,00 mensili, da Per_1 versarsi entro il giorno 28 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT. Stabilire, inoltre, a carico della sig.ra CP_1 il versamento a favore del sig. il 50% delle
[...] Parte_1 spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia , Per_1 previamente concordate tra loro e documentate. Tali spese comprendono: tutte le spese mediche, le spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta
e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, etc.), le spese per attività sportive (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrenda, etc);

d) i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi