Trib. Viterbo, sentenza 11/12/2024, n. 671
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Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1409/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.;
preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza;
Cont preso atto della costituzione ;
preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad operadell'Avv. RIZZELLO ANTONIO DOMENICO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di
[...]
[...]
CP_1
Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 11/12/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1409 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 Vertente TRA
, elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Rasetti n. 4/A, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Antonio Domenico Rizzello, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E Controparte_2
, rappresentato e difeso ex art. 417
[...] bis c.p.c., dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dottor Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in via del Paradiso n. 4;
CP_2
RESISTENTE OGGETTO: carta docenti. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.9.2024 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro chiedendo di: “Previa disapplicazione dell'art.1 co.121 e ss. Della L.n. 107/2015, dell'art.2 del DPCM del 23.09.2015 e/o dell'art.3 del DPCM del 28.11.2016 per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro su lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea e gli artt. 14,20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni in materia sopra richiamate. - Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla cosi detta carta del docente, prevista dalla legge 107/2015 e rispettivamente degli anni scolastici: - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - E in subordine al risarcimento per equivalente ovvero € 500,00 per ogni anno;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e cap come per legge”. La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio per il Controparte_3 in qualità di docente con contratto a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 con singoli incarichi fino al termine del mese di giugno di ciascun anno;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le era stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequi DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente);
che il predetto contributo alla formazione del docente era stato riservato esclusivamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato con evidente discriminazione tra lavoratori del medesimo comparto che svolgono la medesima funzione. Il si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva in quanto unica legittimata sarebbe la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In subordine ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla parte resistente deve essere disattesa, essendo il l'unico legittimato passivo in qualità di datore Controparte_2 di lavoro della parte ricorrente nonché erogatore della Carta del docente. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
RICOSTRUZIONE NORMATIVA Nel merito, occorre innanzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento. La Carta docenti ha la sua fonte nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 a tenore del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_5 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_4
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23.9.2015 recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (GURI n. 243, del 19.10.2015) – così dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”. L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. A ciò si aggiunga che, nel contesto di emergenza pandemica, il legislatore con l'art. 2 D.L. 22/2020 ha disposto che “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1 comma 121 della legge n. 107/2015”.
INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI A fronte del chiaro tenore letterale delle norme richiamate, il thema decidendum consiste nel verificare se la superiore disciplina, nel menzionare i soli docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sia conforme
o meno ai dettati costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e al diritto europeo. Ebbene, è evidente che nel caso di specie sussiste una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti a tempo CP_2 determinato: la formazione dei primi – anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica;
i docenti a tempo determinato, invece, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano destinatari di tale sostegno economico. Tale sistema formativo, come condivisibilmente sostenuto dal Consiglio di Stato con la pronuncia n.