Trib. Brescia, sentenza 16/12/2024, n. 5200
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Testo completo
N. R.G. 10693/2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CENTRALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10693/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Attilio Faliselli C.F._1
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (CF: CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Illari Bonù C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni con memorie depositate in data 17.09.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.09.2021 chiedeva disporsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Marone (BS) in data
20.05.2000 con dando atto che con decreto del Tribunale di CP_1
Brescia del 04.02.2021 era stata omologata la separazione personale dei coniugi.
Chiedeva, inoltre, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, di sua proprietà, confermando sul punto gli accordi raggiunti in sede di separazione;
affidare, previa loro audizione personale, i figli congiuntamente ai genitori con
collocazione esclusiva e residenza presso l'abitazione del padre;
infine, porre a carico dei genitori l'obbligo di concorrere in pari quota nel pagamento delle spese di mantenimento ordinario dei figli, che si indicano per ciascun figlio in circa complessivi 300 euro al mese oltre al 50% di quelle straordinarie, come indicate nel Protocollo del Tribunale di Brescia del 14.07.2016.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.03.2022 si
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CENTRALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10693/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Attilio Faliselli C.F._1
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (CF: CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Illari Bonù C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni con memorie depositate in data 17.09.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.09.2021 chiedeva disporsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Marone (BS) in data
20.05.2000 con dando atto che con decreto del Tribunale di CP_1
Brescia del 04.02.2021 era stata omologata la separazione personale dei coniugi.
Chiedeva, inoltre, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, di sua proprietà, confermando sul punto gli accordi raggiunti in sede di separazione;
affidare, previa loro audizione personale, i figli congiuntamente ai genitori con
collocazione esclusiva e residenza presso l'abitazione del padre;
infine, porre a carico dei genitori l'obbligo di concorrere in pari quota nel pagamento delle spese di mantenimento ordinario dei figli, che si indicano per ciascun figlio in circa complessivi 300 euro al mese oltre al 50% di quelle straordinarie, come indicate nel Protocollo del Tribunale di Brescia del 14.07.2016.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.03.2022 si
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