Trib. Bologna, sentenza 13/12/2024, n. 666
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Testo completo
N. R.G. 11534/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia FANTUZZI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Sasso Marconi (BO), Via Yuri Ia Gagarin, n. 4, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 2 ottobre 2024.
Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 5 dicembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Sasso Marconi (BO), il 6 luglio 1996. pagina 1 di 5
Dall'unione sono nati , il 15 giugno 2004, e il 1° aprile 2006. Per_1 Persona_2
Le parti hanno manifestato -negli atti processuali e nelle note scritte- univocamente la volontà di non volersi riconciliare. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minorenne un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo della Giudice Relatrice affinché questa -trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti- provveda ad acquisire la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M
. Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia FANTUZZI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Sasso Marconi (BO), Via Yuri Ia Gagarin, n. 4, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 2 ottobre 2024.
Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 5 dicembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Sasso Marconi (BO), il 6 luglio 1996. pagina 1 di 5
Dall'unione sono nati , il 15 giugno 2004, e il 1° aprile 2006. Per_1 Persona_2
Le parti hanno manifestato -negli atti processuali e nelle note scritte- univocamente la volontà di non volersi riconciliare. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minorenne un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo della Giudice Relatrice affinché questa -trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti- provveda ad acquisire la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M
. Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi
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