Trib. Crotone, decreto 14/02/2025
TRIB Crotone
Decreto
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 1053/2024 R.G.V.G.
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Presidente del., dott. Emmanuele Agostini,
a scioglimento della riserva che precede,
letto il ricorso depositato nell'interesse della società ROTEM Costruzioni S.r.l. (P.IVA: 00902970797), con l'Avv. Gianluca Scaramuzza;
letta la memoria di costituzione depositata da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a. (P.IVA 01483500524), con l'Avv. Daria Gentili;
rilevato che la ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto ex art. 39 d.lgs. n. 385/1992 al frazionamento in quote di mutuo fondiario concesso da MPS giusta contratto 17.4.2003 ed al frazionamento dell'ipoteca indivisa iscritta sulle unità immobiliari indicate in ricorso, esponendo: che MPS aveva rifiutato, in violazione degli obblighi contrattuali e nonostante il completamento delle opere di edificazione correlate, l'erogazione del terzo SAL pari a € 448.000,00; che, visto il rifiuto di MPS della predetta liquidazione, la ricorrente aveva più volte chiesto il frazionamento del mutuo erogato senza ricevere risposta mentre aveva acconsentito alla liberazione dell'ipoteca di alcune unità immobiliari (nel 2009); che tale condotta aveva causato notevoli danni patrimoniali e reputazionali, impedendo la stipulazione e determinando la risoluzione di più contratti di compravendita;
che aveva inviato diffida stragiudiziale in data 16.3.2010 con la quale reiterava la richiesta di frazionamento del mutuo;
che sussisteva il suo diritto ad ottenere la suddivisione in quote dell'importo residuo del mutuo erogato ed il correlativo frazionamento dell'ipoteca indivisa sulle residue unità immobiliari, come da prospetto a pag. 7 del ricorso;
considerato che la resistente ha dedotto: che nella fattispecie in esame non ricorre l'ipotesi di cui al co. 6 dell'art. 39 t.u.b. in quanto OT aveva chiesto una restrizione ipotecaria ai sensi del co. 5 del predetto articolo (come dimostrato dai docc. 16, 17, 18 e 19 di controparte) ed aveva fatto riferimento al frazionamento solo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Presidente del., dott. Emmanuele Agostini,
a scioglimento della riserva che precede,
letto il ricorso depositato nell'interesse della società ROTEM Costruzioni S.r.l. (P.IVA: 00902970797), con l'Avv. Gianluca Scaramuzza;
letta la memoria di costituzione depositata da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a. (P.IVA 01483500524), con l'Avv. Daria Gentili;
rilevato che la ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto ex art. 39 d.lgs. n. 385/1992 al frazionamento in quote di mutuo fondiario concesso da MPS giusta contratto 17.4.2003 ed al frazionamento dell'ipoteca indivisa iscritta sulle unità immobiliari indicate in ricorso, esponendo: che MPS aveva rifiutato, in violazione degli obblighi contrattuali e nonostante il completamento delle opere di edificazione correlate, l'erogazione del terzo SAL pari a € 448.000,00; che, visto il rifiuto di MPS della predetta liquidazione, la ricorrente aveva più volte chiesto il frazionamento del mutuo erogato senza ricevere risposta mentre aveva acconsentito alla liberazione dell'ipoteca di alcune unità immobiliari (nel 2009); che tale condotta aveva causato notevoli danni patrimoniali e reputazionali, impedendo la stipulazione e determinando la risoluzione di più contratti di compravendita;
che aveva inviato diffida stragiudiziale in data 16.3.2010 con la quale reiterava la richiesta di frazionamento del mutuo;
che sussisteva il suo diritto ad ottenere la suddivisione in quote dell'importo residuo del mutuo erogato ed il correlativo frazionamento dell'ipoteca indivisa sulle residue unità immobiliari, come da prospetto a pag. 7 del ricorso;
considerato che la resistente ha dedotto: che nella fattispecie in esame non ricorre l'ipotesi di cui al co. 6 dell'art. 39 t.u.b. in quanto OT aveva chiesto una restrizione ipotecaria ai sensi del co. 5 del predetto articolo (come dimostrato dai docc. 16, 17, 18 e 19 di controparte) ed aveva fatto riferimento al frazionamento solo
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