Trib. Busto arsizio, sentenza 07/03/2025, n. 18
Sentenza
7 marzo 2025
Sentenza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
IL TRIBUNALE riunito in seguente composizione collegiale: dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente dott.ssa Maria Elena Ballarini Giudice dott. Nicolò Grimaudo Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 18/2025 P.U.
PROMOSSO DALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
NEI CONFRONTI DI
LODI GRINDING MACHINES S.R.L. [P. IVA: 08410810967]
CON L'INTERVENTO DI
C.P.S. DI FR D'IA
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• fissata udienza di comparizione al 4.3.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica avvenuta in data 5.2.2025 mediante messaggio di posta elettronica certificata;
• la parte resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Italia e la sede legale è situata in Solbiate Olona (VA) e non ricorrono ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali.
• Sussiste la legittimazione attiva del Pubblico Ministero nonché dell'intervenuto C.P.S. DI FR D'IA, quest'ultimo creditore in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per euro 445.238,05, e risultano affidati al Concessionario della riscossione (AGENZIE ENTRATE - RISCOSSIONE) crediti erariali per euro 570.747,94.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto dei debiti suddetti