Trib. Rieti, sentenza 23/01/2024, n. 51
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Testo completo
N. R.G. 1139/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1139/2023
Oggi 23 gennaio 2024 ad ore 11,56 innanzi al dott. Gianluca Morabito, sono comparsi: per parte opponente l'avv. GIORNETTI e l'avv. CAMERINI;
per parte opposta l'avv. BONTEMPI in sostituzione dell'avv. FRANGIPANE.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I sottoscritti Avv.ti Antonio Giornetti ed Emanuela Camerini, presa visione del provvedimento del Giudice Dr. Morabito assunto a scioglimento della riserva presa all'udienza del 18.01.2024 che fissa alla data del 23.01.2024 l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., precisano preliminarmente, riportandosi a ciascuno e tutti i propri scritti difensivi nonché alle verbalizzazioni rese alle udienze celebrate, anche in punto di asserita improcedibilità e/o inammissibilità della opposizione a precetto (cfr. punto n. 4 della memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. della scrivente difesa) in via assolutamente assorbente che la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 31402 del 02.12.2019 affronta due questioni connesse rispettivamente alla possesso della qualità di erede in capo al soggetto agente e l'altra relativa alla prova di detta qualità in capo al soggetto agente. Preliminarmente ed in relazione al caso che ci occupa, si rappresenta che questa difesa sin dal proprio atto introduttivo (atto di opposizione a precetto) abbia messo in discussione la qualità di eredi delle ricorrenti in sede monitoria e soprattutto abbia sollevato la questione in merito alla estromissione di una delle due ricorrenti, odierne opposte in particolare Al AZ AS, dalla gestione e dal godimento del patrimonio come risulta per tabulas dalla documentazione in atti. In particolare nella prima memoria ex art.171ter c.p.c. (cfr. pag. 5 penultimo cpv) la scrivente difesa ha specificatamente eccepito l'assenza di prova in ordine alla qualità di eredi delle IGg.re Al AZ, dei loro rapporti parentali con il IG. OU e per l'effetto la loro legittimazione ad agire quali uniche sue eredi. Invero nel processo ancor oggi pendente, la controparte ha dato per scontato che tale circostanza fosse certa senza fornirne documentalmente alcuna prova. La sopra richiamata Ordinanza della Suprema Corte, ha statuito che la qualità di erede “è una questione che attiene al merito della domanda e l'onere della prova della qualità di erede che l'attore dichiari di rivestire incombe su quest'ultimo e va assolto con mezzi di prova idonea trattandosi di questione che è quindi rilevabile di ufficio dal Giudice in tutto il corso del processo”. Alla luce di quanto sopra che è assolutamente dirimente ai fini della decisione, questa difesa precisa le conclusioni come segue: IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO, alla luce della ordinanza della Corte di Cassazione n. 31402 del 02.12.2019, accertare e dichiarare che le IGg.re Al AZ YA e AS, non sono legittimate ad agire per la richiesta spiegata in via monitoria, poiché non è stata fornita in giudizio la prova in ordine alla qualità di eredi che le attrici hanno dichiarato di rivestire. Conseguentemente accogliere la proposta opposizione a precetto con condanna delle odierne opposte alle spese di lite come per legge. ANCORA NEL MERITO, accertare che l'importo di € 1.270.000,00 di cui al provvedimento monitorio n. 396/23 (R.G. 1045/23) non è dovuto in favore delle ricorrenti, sussistendo prova documentale recante le disposizioni di ultima volontà del de cuius, IG. Al AZ OU, che attribuisce in via esclusiva la gestione degli immobili pagina 1 di 14
per cui è procedimento e la loro eventuale rendita economica o i relativi frutti, derivanti dalla vendita
e/o locazione, in favore del fratello IG. Al AZ MA e, per l'effetto, dichiarare che le ricorrenti non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata per tutti i motivi diffusamente esposti e circostanziati nelle premesse del presente atto. CONDANNARE in ogni caso le ricorrenti al pagamento delle spese di lite, come per legge.. Le convenute opposte si riportano integralmente alla comparsa di costituzione e risposta del 27.09.23 ed alle successive memorie ex art. 171 ter cpc, richiamano l'ordinanza pronunciata dall'Ill.mo Giudice adito in data 28.09.23, e ricordando che, con atto notificato in data 09.10.23, il sig. MA Al-AZ, avvedutosi dell'errore commesso, ha opposto il decreto ingiuntivo per cui è causa, tanto che pende davanti all'intestato Tribunale il giudizio n. 1331/2023 RG, insistono, a maggior ragione, per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE: per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della proposta opposizione a precetto, o, comunque, rigettare tutte le domande lì formulate. NEL MERITO: - respingere tutte le domande proposte con l'avversa opposizione perché destituite di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, ove necessario, confermare la validità e l'efficacia del titolo esecutivo e del contestuale atto di precetto notificati all'attore in data 02.08.2023;
- condannare la parte opponente ex art. 96 comma III cpc per aver coltivato l'opposizione nonostante la sua manifesta improcedibilità e/o l'inammissibilità, considerata, vieppiù, l'opposizione a decreto ingiuntivo medo tempore proposta. Spese e compensi professionali, sia della fase cautelare che del merito, integralmente rifusi. I difensori di parte opponente fanno presente che l'ulteriore richiesta ex art. 96, III co., c.p.c. – avanzata solo in data odierna – viene formulata solo sulla scorta di un asserito errore sulla proposizione dell'opposizione a precetto, errore che viceversa non sussiste, essendo stato opposto il precetto. L'avv. Bontempi contesta tutto quanto dedotto da controparte, attesa la manifesta improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione a precetto, pendente l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Alle ore 12,44, terminata la
Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Gianluca Morabito
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dr. Gianluca
Morabito, ha emesso ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1139 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023 e rimessa in decisione all'udienza del 23.01.2024, vertente
TRA
NA AL LA (C.F. [...]), rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli avv.ti Antonio Giornetti ed Emanuela
Camerini, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Rieti, Vicolo
Sdrucciolo n. 5, in virtù di procura allegata alla busta di deposito dell'atto di citazione in opposizione a precetto e contestuale istanza di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
LA AL LA E SA AL LA, rappresentate e difese dagli avv.ti
Andrea Frangipane e Antonio De Paoli, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Brescia, via Aldo Moro n. 5, come da delega allegata alla comparsa di costituzione
e risposata
OPPOSTE
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO
pagina 3 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato MA Al
AZ conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale YA Al AZ e AS
Al AZ esponendo, tra l'altro: che con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c., n. 396/23 (R.G. 1045/23), emesso il
26.07.2023, depositato in pari data e notificato all'odierno opponente il 02.08.2023
(all. 2) il Tribunale di Rieti, in persona del Presidente, Dr. Pierfrancesco De Angelis, gli aveva ingiunto di pagare alle ricorrenti l'importo di €1.270.000,00 oltre interessi come da domanda ed oltre le spese e le competenze del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 870,00 per spese ed € 7.426,00 per onorari oltre accessori di legge;
che, infatti, con proprio ricorso monitorio le IGg.re Al AZ avevano dedotto di essere figlie ed uniche eredi del IG. Al AZ OU, nato a [...]
(Siria) il 13.12.1939 e deceduto in Londra il 18.04.2022;
che, stando a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il loro defunto padre non avrebbe lasciato testamento alcuno;
che, a seguito di indagini effettuate per il tramite dei loro procuratori, le ricorrenti avrebbero accertato che il de cuius, tra gli altri, era proprietario anche di un bene immobile in Roma, Via Ticino 14 che, a loro insaputa, era risultato essere stato
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1139/2023
Oggi 23 gennaio 2024 ad ore 11,56 innanzi al dott. Gianluca Morabito, sono comparsi: per parte opponente l'avv. GIORNETTI e l'avv. CAMERINI;
per parte opposta l'avv. BONTEMPI in sostituzione dell'avv. FRANGIPANE.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I sottoscritti Avv.ti Antonio Giornetti ed Emanuela Camerini, presa visione del provvedimento del Giudice Dr. Morabito assunto a scioglimento della riserva presa all'udienza del 18.01.2024 che fissa alla data del 23.01.2024 l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., precisano preliminarmente, riportandosi a ciascuno e tutti i propri scritti difensivi nonché alle verbalizzazioni rese alle udienze celebrate, anche in punto di asserita improcedibilità e/o inammissibilità della opposizione a precetto (cfr. punto n. 4 della memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. della scrivente difesa) in via assolutamente assorbente che la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 31402 del 02.12.2019 affronta due questioni connesse rispettivamente alla possesso della qualità di erede in capo al soggetto agente e l'altra relativa alla prova di detta qualità in capo al soggetto agente. Preliminarmente ed in relazione al caso che ci occupa, si rappresenta che questa difesa sin dal proprio atto introduttivo (atto di opposizione a precetto) abbia messo in discussione la qualità di eredi delle ricorrenti in sede monitoria e soprattutto abbia sollevato la questione in merito alla estromissione di una delle due ricorrenti, odierne opposte in particolare Al AZ AS, dalla gestione e dal godimento del patrimonio come risulta per tabulas dalla documentazione in atti. In particolare nella prima memoria ex art.171ter c.p.c. (cfr. pag. 5 penultimo cpv) la scrivente difesa ha specificatamente eccepito l'assenza di prova in ordine alla qualità di eredi delle IGg.re Al AZ, dei loro rapporti parentali con il IG. OU e per l'effetto la loro legittimazione ad agire quali uniche sue eredi. Invero nel processo ancor oggi pendente, la controparte ha dato per scontato che tale circostanza fosse certa senza fornirne documentalmente alcuna prova. La sopra richiamata Ordinanza della Suprema Corte, ha statuito che la qualità di erede “è una questione che attiene al merito della domanda e l'onere della prova della qualità di erede che l'attore dichiari di rivestire incombe su quest'ultimo e va assolto con mezzi di prova idonea trattandosi di questione che è quindi rilevabile di ufficio dal Giudice in tutto il corso del processo”. Alla luce di quanto sopra che è assolutamente dirimente ai fini della decisione, questa difesa precisa le conclusioni come segue: IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO, alla luce della ordinanza della Corte di Cassazione n. 31402 del 02.12.2019, accertare e dichiarare che le IGg.re Al AZ YA e AS, non sono legittimate ad agire per la richiesta spiegata in via monitoria, poiché non è stata fornita in giudizio la prova in ordine alla qualità di eredi che le attrici hanno dichiarato di rivestire. Conseguentemente accogliere la proposta opposizione a precetto con condanna delle odierne opposte alle spese di lite come per legge. ANCORA NEL MERITO, accertare che l'importo di € 1.270.000,00 di cui al provvedimento monitorio n. 396/23 (R.G. 1045/23) non è dovuto in favore delle ricorrenti, sussistendo prova documentale recante le disposizioni di ultima volontà del de cuius, IG. Al AZ OU, che attribuisce in via esclusiva la gestione degli immobili pagina 1 di 14
per cui è procedimento e la loro eventuale rendita economica o i relativi frutti, derivanti dalla vendita
e/o locazione, in favore del fratello IG. Al AZ MA e, per l'effetto, dichiarare che le ricorrenti non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata per tutti i motivi diffusamente esposti e circostanziati nelle premesse del presente atto. CONDANNARE in ogni caso le ricorrenti al pagamento delle spese di lite, come per legge.. Le convenute opposte si riportano integralmente alla comparsa di costituzione e risposta del 27.09.23 ed alle successive memorie ex art. 171 ter cpc, richiamano l'ordinanza pronunciata dall'Ill.mo Giudice adito in data 28.09.23, e ricordando che, con atto notificato in data 09.10.23, il sig. MA Al-AZ, avvedutosi dell'errore commesso, ha opposto il decreto ingiuntivo per cui è causa, tanto che pende davanti all'intestato Tribunale il giudizio n. 1331/2023 RG, insistono, a maggior ragione, per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE: per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della proposta opposizione a precetto, o, comunque, rigettare tutte le domande lì formulate. NEL MERITO: - respingere tutte le domande proposte con l'avversa opposizione perché destituite di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, ove necessario, confermare la validità e l'efficacia del titolo esecutivo e del contestuale atto di precetto notificati all'attore in data 02.08.2023;
- condannare la parte opponente ex art. 96 comma III cpc per aver coltivato l'opposizione nonostante la sua manifesta improcedibilità e/o l'inammissibilità, considerata, vieppiù, l'opposizione a decreto ingiuntivo medo tempore proposta. Spese e compensi professionali, sia della fase cautelare che del merito, integralmente rifusi. I difensori di parte opponente fanno presente che l'ulteriore richiesta ex art. 96, III co., c.p.c. – avanzata solo in data odierna – viene formulata solo sulla scorta di un asserito errore sulla proposizione dell'opposizione a precetto, errore che viceversa non sussiste, essendo stato opposto il precetto. L'avv. Bontempi contesta tutto quanto dedotto da controparte, attesa la manifesta improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione a precetto, pendente l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Alle ore 12,44, terminata la
Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Gianluca Morabito
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dr. Gianluca
Morabito, ha emesso ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1139 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023 e rimessa in decisione all'udienza del 23.01.2024, vertente
TRA
NA AL LA (C.F. [...]), rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli avv.ti Antonio Giornetti ed Emanuela
Camerini, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Rieti, Vicolo
Sdrucciolo n. 5, in virtù di procura allegata alla busta di deposito dell'atto di citazione in opposizione a precetto e contestuale istanza di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
LA AL LA E SA AL LA, rappresentate e difese dagli avv.ti
Andrea Frangipane e Antonio De Paoli, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Brescia, via Aldo Moro n. 5, come da delega allegata alla comparsa di costituzione
e risposata
OPPOSTE
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO
pagina 3 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato MA Al
AZ conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale YA Al AZ e AS
Al AZ esponendo, tra l'altro: che con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c., n. 396/23 (R.G. 1045/23), emesso il
26.07.2023, depositato in pari data e notificato all'odierno opponente il 02.08.2023
(all. 2) il Tribunale di Rieti, in persona del Presidente, Dr. Pierfrancesco De Angelis, gli aveva ingiunto di pagare alle ricorrenti l'importo di €1.270.000,00 oltre interessi come da domanda ed oltre le spese e le competenze del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 870,00 per spese ed € 7.426,00 per onorari oltre accessori di legge;
che, infatti, con proprio ricorso monitorio le IGg.re Al AZ avevano dedotto di essere figlie ed uniche eredi del IG. Al AZ OU, nato a [...]
(Siria) il 13.12.1939 e deceduto in Londra il 18.04.2022;
che, stando a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il loro defunto padre non avrebbe lasciato testamento alcuno;
che, a seguito di indagini effettuate per il tramite dei loro procuratori, le ricorrenti avrebbero accertato che il de cuius, tra gli altri, era proprietario anche di un bene immobile in Roma, Via Ticino 14 che, a loro insaputa, era risultato essere stato
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