Trib. Napoli, sentenza 08/03/2025, n. 2388

TRIB Napoli
Sentenza
8 marzo 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
8 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 08/03/2025, n. 2388
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 2388
Data del deposito : 8 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI 13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il TRIBUNALE di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 12 febbraio 2025 ha emesso SENTENZA EX ART.281 c.p.c. undecies procedimento civile trattato con rito Cartabia iscritto al n.22822/2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana

TRA
AN de AR TI cod fise [...]nata il [...] a [...], ES, Brasile, CI de AR TI cod fise [...]nata il [...] a [...], MG, Brasile, rappresentati e difesi dall' Avv. Vincenzo Miceli, come da procure tutte allegate al fascicolo telematico.
RICORRENTI
MINISTERO dell'INTERNO in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contum.
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07 dicembre 2023 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno, per ottenere idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
In particolare riferiscono che:
“… TI MI (all 1, 2, 3, 4) nato il [...] a [...] non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana come da certificato negativo di naturalizzazione
che si allega (All 2);….Che dal matrimonio di TI MI con VI AR
De MP, è nato EL HU De MP TI, (all 5, 6, 7) nato il [...]
a Juiz De Fora, MG, Brasile, il quale si è coniugato con RI AR
BR…”.
Il Ministero non risulta costituito e si dichiara contumace.
Il P.M. si è espresso con parere favorevole.
Il presente atto non risulta privo del necessario interesse ad agire innanzi all'On.le
Giudicante adito e dunque non risulta privo di una delle stesse condizioni dell'azione: laddove, infatti, correttamente si intenda per interesse ad agire “l'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio che può ottenersi solo con l'intervento del giudice”, è di palmare evidenza che, nel caso di specie, solo il giudice può porre rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, quello alla cittadinanza italiana, affermando direttamente lo stato di cittadino italiano dell'interessato ricorrente. Ciò posto e rilevato che dall' albero genealogico viene confermata la discendenza come narrata in ricorso, e confermata dai certificati apostillati, ne consegue in punto di diritto quanto di seguito.
Parte ricorrente ha esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: ha provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dellostatus civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti IN LINEA MASCHILE di cittadino italiano per nascita (status sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92). Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino all'
attuale ricorrente, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille;
l' antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso.
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed
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