Trib. Sciacca, sentenza 14/02/2025, n. 70
TRIB Sciacca
Sentenza
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 464/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
- Dott. Antonio Tricoli Presidente
- Dott.ssa Valentina Stabile Giudice
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 464/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Ribera, Via Trapani n. 6 presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Giuseppe Musso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Via Croce Rossa Controparte_1
n. 308 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Giacalone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO in sede pagina 1 di 6
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
conclusioni: le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2024; il pubblico ministero ha concluso come da visto del 31.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato esponeva: di aver contratto matrimonio civile, il Parte_1
6 agosto del 2019, con , nato a [...] il [...], iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio dello Stato civile del Comune di Calamonaci al n. 2 parte I dell'anno 2019; che dal matrimonio non sono nati figli;
rappresentava che, da tempo, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi era venuta meno per fatto addebitabile al marito il quale, sin dai primi anni del matrimonio, era spesso assente poiché lavora a Salerno e, quale unico percettore di reddito, ometteva di contribuire in maniera equa alle spese familiari.
Sotto il profilo economico evidenziava che, tra i coniugi, vi era una sperequazione tra la posizione del sig. , impiegato presso l'Azienda Sanitaria di Salerno e percettore di un reddito annuo pari ad CP_1
€ 22.887,00, e la propria posizione economica caratterizzata, invece, dalla percezione della sola indennità di invalidità.
Alla luce di quanto sopra chiedeva all'intestato Tribunale di: “Dichiarare la separazione Parte_1
personale dei coniugi per colpa di Assegnare la casa coniugale alla sig.ra ; Controparte_1 Parte_1
Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento del Controparte_1
coniuge. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio che contestava le deduzioni della ricorrente, aderendo Controparte_1
solo alla richiesta di separazione;
quanto alle ragioni alla base della crisi del rapporto, rappresentava che le stesse erano da rinvenirsi nel carattere difficile ed impulsivo della , mostrato sin dai primi giorni Pt_1
di matrimonio, tanto che la stessa veniva meno alla promessa di trasferirsi a Salerno insieme a lui che era, pertanto, costretto ad affrontare costosi viaggi (dalla Campania alla Sicilia) per stare quanto più possibile vicino alla moglie. Rappresentava, altresì, che a causa di questo atteggiamento della , i Pt_1
rapporti tra i coniugi venivano a deteriorarsi fino al punto che, negli ultimi mesi di convivenza, il dialogo tra gli stessi diveniva inesistente e la moglie teneva un contegno contraddistinto da maltrattamenti e violenza verbale sui confronti.
pagina 2 di 6
Quanto alla propria situazione patrimoniale rappresentava di essere impiegato presso l'Azienda
Sanitaria locale di Salerno e di percepire una retribuzione annua di circa 22.000,00 euro lordi;
di essere gravato da una spesa mensile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
- Dott. Antonio Tricoli Presidente
- Dott.ssa Valentina Stabile Giudice
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 464/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Ribera, Via Trapani n. 6 presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Giuseppe Musso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Via Croce Rossa Controparte_1
n. 308 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Giacalone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO in sede pagina 1 di 6
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
conclusioni: le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2024; il pubblico ministero ha concluso come da visto del 31.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato esponeva: di aver contratto matrimonio civile, il Parte_1
6 agosto del 2019, con , nato a [...] il [...], iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio dello Stato civile del Comune di Calamonaci al n. 2 parte I dell'anno 2019; che dal matrimonio non sono nati figli;
rappresentava che, da tempo, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi era venuta meno per fatto addebitabile al marito il quale, sin dai primi anni del matrimonio, era spesso assente poiché lavora a Salerno e, quale unico percettore di reddito, ometteva di contribuire in maniera equa alle spese familiari.
Sotto il profilo economico evidenziava che, tra i coniugi, vi era una sperequazione tra la posizione del sig. , impiegato presso l'Azienda Sanitaria di Salerno e percettore di un reddito annuo pari ad CP_1
€ 22.887,00, e la propria posizione economica caratterizzata, invece, dalla percezione della sola indennità di invalidità.
Alla luce di quanto sopra chiedeva all'intestato Tribunale di: “Dichiarare la separazione Parte_1
personale dei coniugi per colpa di Assegnare la casa coniugale alla sig.ra ; Controparte_1 Parte_1
Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento del Controparte_1
coniuge. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio che contestava le deduzioni della ricorrente, aderendo Controparte_1
solo alla richiesta di separazione;
quanto alle ragioni alla base della crisi del rapporto, rappresentava che le stesse erano da rinvenirsi nel carattere difficile ed impulsivo della , mostrato sin dai primi giorni Pt_1
di matrimonio, tanto che la stessa veniva meno alla promessa di trasferirsi a Salerno insieme a lui che era, pertanto, costretto ad affrontare costosi viaggi (dalla Campania alla Sicilia) per stare quanto più possibile vicino alla moglie. Rappresentava, altresì, che a causa di questo atteggiamento della , i Pt_1
rapporti tra i coniugi venivano a deteriorarsi fino al punto che, negli ultimi mesi di convivenza, il dialogo tra gli stessi diveniva inesistente e la moglie teneva un contegno contraddistinto da maltrattamenti e violenza verbale sui confronti.
pagina 2 di 6
Quanto alla propria situazione patrimoniale rappresentava di essere impiegato presso l'Azienda
Sanitaria locale di Salerno e di percepire una retribuzione annua di circa 22.000,00 euro lordi;
di essere gravato da una spesa mensile
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