Trib. Cagliari, sentenza 20/05/2024, n. 1301

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 20/05/2024, n. 1301
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1301
Data del deposito : 20 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 3928/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
l'udienza fissata per la data odierna del 20.5.2024 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;

COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;

Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.
).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n.3928/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 3928/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai
sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3928 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
COMUNE DI IGLESIAS (C.F. 00376610929), in persona del Sindaco pro tempore, con il
patrocinio dell'avv. Efisio BUSIO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato a
Iglesias, via Isonzo n. 7, presso lo studio del difensore;

attore-opponente
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n.3928/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI, elettivamente domiciliata a Cagliari, via
Dante n. 23, presso l'Ufficio legale di quest'ultima;

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (C.F. 97139590588), in
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI, elettivamente domiciliata a Cagliari, via
Dante n. 23, presso l'Ufficio legale di quest'ultima;

convenuti-opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il COMUNE DI IGLESIAS ha proposto
opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE
– RISCOSSIONE e dell'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, esponendo quanto segue:
a. con nota prot. n. 277774 del 5.11.2013 l'AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI aveva chiesto informazioni a esso
COMUNE in merito alla segnalazione pervenuta da LV NN, il quale
aveva lamentato l'illegittima diffusione dei dati personali suoi e dei propri
congiunti, siccome contenuti in un'ordinanza dirigenziale consultabile online;

b. in seguito alla trasmissione (nota prot. n. 28971 del 23.11.2013) delle informazioni
richieste, il 9.6.2014 la suddetta autorità aveva notificato a esso attore il verbale n.
17785/88160 (emesso il 6.6.2014) di accertamento e contestazione dell'illecito
amministrativo previsto dagli artt. 19, comma 3 e 162, comma 2bis, del D.Lgs.
196/2003
;

Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n.3928/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 c. nonostante la presentazione delle memorie ex art. 18, Legge n. 689/1981 e
dell'audizione di un rappresentante di esso COMUNE in data 22.9.2014, il
GARANTE non aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione a definizione del
procedimento amministrativo;

d. il 17.12.2019 l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE aveva notificato
a esso attore la cartella di pagamento n. 02520190019095325000, dell'importo di
23.910,87 euro, emessa in relazione al suddetto procedimento sanzionatorio, con
successivo avviso di intimazione (n. 025 2022 90036893 09/000) di pagamento
entro cinque giorni dalla relativa notifica (effettuata in data 8.6.2022);

e. a suo dire, le parti convenute non avevano titolo ad agire esecutivamente nei suoi
confronti, essendosi il diritto di credito de quo estinto per intervenuta prescrizione
quinquennale, poiché:
i. in virtù dell'art. 18 del D.Lgs. n. 101/2018 era stato previsto che, nei
procedimenti sanzionatori prendenti alla data della sua entrata in vigore, il
trasgressore avrebbe potuto avvalersi versare i 2/5 del minimo edittale o
presentare nuove memorie entro novanta giorni, mentre, qualora non
avesse optato per tali soluzioni, “l'atto con il quale sono stati notificati gli
estremi della violazione, o l'atto contestazione immediata di cui all'art. 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-
ingiunzione di cui all'art. 18 della predetta legge, senza obbligo di
ulteriore notificazione”;

ii. esso opponente non si era avvalso di alcuna delle alternative previste dalla
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n.3928/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4
disposizione menzionata nel punto che precede e, pertanto, l'atto di
contestazione notificato il 9.6.2014 aveva assunto il valore di ordinanza-
ingiunzione;

iii. tra la notifica del primo atto di contestazione e quella della cartella di
pagamento (17.12.2019) era trascorso un intervallo di tempo superiore al
quinquennio previsto dall'art. 28 della Legge n. 689/1981;

iv. il meccanismo di interruzione della prescrizione di tutti i procedimenti
amministrativi sanzionatori pendenti, previsto dal comma 5 dell'art. 18 del
D.Lgs. 101/2018
, era venuto meno in seguito alla declaratoria di
illegittimità pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
260/2021;

v. tale fatto estintivo del credito era già stato segnalato all'Agente della
Riscossione, il quale – nonostante ciò e quanto previsto dall'art. 1, commi
da 537
a 544 della legge n. 228/2012 – non aveva sospeso l'efficacia
esecutiva della cartella di pagamento.
L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni.
- In via preliminare: disporre la sospensione della efficacia esecutiva dei titoli e degli
atti opposti per gravi motivi;

- Nel merito: dichiarare ex art. 615 cpc che l'Agenzia delle entrate-Riscossione e il
Garante per la protezione dei dati personali non hanno nessun diritto e/o titolo per
procedere in via esecutiva nei confronti del Comune di Iglesias, per ottenere il pagamento
delle somme indicate nella cartella di pagamento nel ruolo, e nell'avviso di intimazione
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Proc. n.3928/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 opposti, per
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