Trib. Milano, sentenza 04/03/2024, n. 2379

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 04/03/2024, n. 2379
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 2379
Data del deposito : 4 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 40503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli
a seguito di udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40503/2023 promossa da:
- BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360) e LO UC SO MA (C.F.
[...]), con il patrocinio degli avv.ti Fabio Preziosi e Federica Sandulli, elettivamente domiciliati in Avellino, al corso Vittorio Emanuele n. 87, presso i difensori ricorrenti contro
- MEF - MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), a mezzo dei funzionari delegati, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Tarchetti n. 6, presso l'Ufficio Antiriciclaggio resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato in data 08-11-2023 ER BA s.p.a. e il sig. LO LU AL RI proponevano opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 813411/A emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in data 26-09-2023 e notificato ai ricorrenti in pari data, che applicava loro la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
3.000,00, oltre euro 20,00 per la notifica, per la violazione dell'art. 51, comma 1, d. lgs. n. 231/2007 per aver omesso di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'operazione finanziaria pagina 1 di 7
effettuata, in violazione dell'art. 49, comma 5 del citato d. lgs., da AS EN e da NU ID
NY UB ASD per l'ammontare di complessivi euro 1.280,00.
Parte ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento del provvedimento avversato, deducendo, in particolare quanto segue:
- con richiesta del 13-09-2021 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano chiedeva a ER banca
s.p.a. di conoscere le generalità complete, la residenza e il codice delle persone giuridiche e persone fisiche, che non avevano effettuato la segnalazione ex art. 51, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007;

- ER BA s.p.a. riscontrava tale richiesta in data 20-09-2021;

- la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano notificava il verbale di contestazione per la violazione all'art. 51, co. I, d. lgs. n. 231/2007 alle parti opponenti in data 19-10-2021;

- il decreto è illegittimo perché notificato oltre il termine biennale di cui all'art. 69 d. lgs. n. 231/2007: il dies a quo deve essere individuato nel 19-08-2021, data in cui l'odierna resistente ha dichiarato di aver ricevuto la segnalazione da altro istituto di credito ovvero, al più tardi, nel 20-09-2021, data in cui
ER BA s.p.a. ha offerto alla Ragioneria le informazioni richieste;
in entrambi i casi, il decreto sanzionatorio è stato tardivamente emesso in data 13-10-2023;

- la resistente ha violato il principio del contraddittorio per non aver comunicato l'avvio del procedimento ex lege n. 241/1990;

- difetta l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, stante la buona fede di parte ricorrente;

- il titolo de quo è stato girato direttamente per l'incasso, senza alcun passaggio intermedio, con rispetto della ratio legis costituita dalla necessità di impedire la circolazione ed il trasferimento ripetuto di titoli al portatore o di denaro contante.
Con decreto pronunciato in data 12-12-2023 il Giudice fissava udienza di discussione del ricorso per il giorno 22-02-2024, disponendone la trattazione con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e rigettando l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, non sussistendo i presupposti per la sua pronuncia inaudita altera parte. In data 01-02-2024 il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano depositava comparsa di costituzione e risposta con la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio amministrativo, chiedendo il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti e deducendo quanto segue:
- in via preliminare, la resistente eccepisce la tardività dell'opposizione, depositata solo in data 16-11-
2023, oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica del 13-10-2023;

- il procedimento sanzionatorio è stato instaurato in data 19-08-2021 a seguito della comunicazione
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da parte di Intesa Sanpaolo s.p.a. dei dati del beneficiario dell'assegno n. 02437631912-02 per euro
1.280,00 emesso in data 11-08-2021 privo dei dati del beneficiario;

- l'illecito contestato ha natura meramente oggettiva e comporta sempre l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, indipendentemente dalla liceità o meno dell'operazione non comunicata al
Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- il dies a quo dell'inizio del procedimento amministrativo non può essere individuato come indicato dai ricorrenti, ma decorre dalla formale contestazione e, quindi, dalla notifica del relativo verbale in data 19-10-2021 alla banca e in data 21-10-2021 al sig. LO LU AL RI;

- è irrilevante il
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