Trib. Rovigo, sentenza 19/01/2024, n. 14
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 235/2023 promossa da:
MI IN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LO FIEGO MATELDA, elettivamente domiciliato in Rovigo, via Verdi n. 18;
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (C.F. 80027390584), in persona del Presidente pro tempore, avv. Valter Militi, con il patrocinio dell'avv. DE SALVO MARIA ENRICA, elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico del difensore;
In punto a:
Assegno- Pensione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“I. Nel merito: a. accertare e dichiarare, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. 30/9/1982, statuendone, incidenter tantum, l'illegittimità, che i redditi pensionabili dell'avvocato Michele Casalini per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, vanno rivalutati a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità;
b. condannare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, a riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità riconosciuto all'avvocato Michele Casalini a partire dal 1/02/2021, nella misura mensile di €. 5.778,80 fino alla data del 31/12/2023 e a pagare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati a partire dal 1/02/2021 al 31/12/2023 nella misura di €. 36.017,10, o, in entrambi i casi, nella misura diversa che dovesse risultare dall'istruttoria della causa, oltre gli ulteriori ratei fino al momento dell'effettivo pagamento, oltre gli interessi.
In ogni caso: condannare la resistente al pagamento delle spese di causa, secondo i parametri ministeriali, aumentati, tenendo conto del valore della causa, della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“1) Nel merito: rigettarsi perché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti il ricorso proposto pagina 1 di 7
dall'avv. Michele Casalini;
2) In via riconvenzionale subordinata in caso di accoglimento delle domande del ricorrente di ricalcolo del trattamento pensionistico:
- In via principale: accertare e dichiarare che per gli anni precedenti il 2011 la liquidazione la liquidazione del trattamento pensionistico deve essere conteggiata sui redditi per i quali è stata effettivamente versata la contribuzione integrale e, quindi, dichiarare inefficaci, ai fini pensionistici, i contributi versati negli anni per i quali sia dichiarata l'intervenuta prescrizione con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e condanna del ricorrente al pagamento, in favore di Cassa
Forense, delle somme indebitamente percepite oltre che delle differenze contributive per le quali non sia dichiarata l'intervenuta prescrizione, dovute in conseguenza della rivalutazione del limite di reddito per il versamento del contributo soggettivo, nella misura di € 20.926,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi di legge;
- In subordine: qualora non venisse dichiarata l'inefficacia degli anni per i quali non risulta pagata integralmente la contribuzione dovuta e,o nel caso sia ritenuto non operativa il disposto di cui all'art. 1 del Regolamento della Cassa del 16.12.2005, accertare e dichiarare che la liquidazione del trattamento pensionistico debba considerare solo i redditi per i quali è stata versata la contribuzione non prescritta nell'importo che verrà determinato all'esito dell'eventuale espletanda CTU, previo pagamento da parte dell'avv. Casalini della maggior contribuzione dovuta e non prescritta quantificata nella somma di € 20.926,00 oltre interessi di legge;
- In ulteriore subordine, sempre in caso di diniego dell'inefficacia degli anni per i quali non risulta pagata la contribuzione dovuta orami prescritta e,o ritenuto non operativo il disposto di cui all'art. 1 del Regolamento della Cassa del 16.12.2005, accertare e dichiarare che l'avv. Michele Casalini è tenuto al pagamento della contribuzione dovuta e non prescritta calcolata sui redditi rivalutati con le modalità e la decorrenza richieste in ricorso condannando lo stesso ricorrente al pagamento della relativa somma di € 20.926,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi di legge, con eventuale compensazione con le somme di cui Cassa Forense dovesse risultare debitrice in virtù dell'accoglimento della domanda oggetto di causa;
3) Spese diritti ed onorari rifusi oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 maggio 2023 MI IN, e come sopra rappresentato, conveniva in giudizio la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere titolare di pensione di vecchiaia dall'1/2/2021, di aver verificato l'inesattezza della liquidazione del proprio trattamento anche alla luce di una sentenza della Suprema Corte che aveva deciso in senso favorevole ad altri avvocati pensionati istanti la riliquidazione del trattamento previdenziale, di avere chiesto inutilmente alla Cassa resistente in via bonaria la riliquidazione, e di chiedere nella presente sede la corretta applicazione dell'art. 15 della L. 576/80, ai commi 1 e 2, ritenendo che la Cassa resistente avesse errato omettendo di applicare, nell'anno 1980, per il periodo 1979/1980, nel quale la L. 576 era entrata in vigore, il coefficiente della rivalutazione del reddito pensionabile, nella misura del 21,1%, sicché
pagina 2 di 7
successivamente all'1/1/1983 aveva applicato ai fini della rivalutazione della pensione indici inferiori e diversi da quelli determinati dall'ISTAT, così determinando la liquidazione di una pensione inferiore a quella dovuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
FORENSE, come sopra rappresentata, che resisteva al ricorso, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore, e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
La causa era ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 235/2023 promossa da:
MI IN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LO FIEGO MATELDA, elettivamente domiciliato in Rovigo, via Verdi n. 18;
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (C.F. 80027390584), in persona del Presidente pro tempore, avv. Valter Militi, con il patrocinio dell'avv. DE SALVO MARIA ENRICA, elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico del difensore;
In punto a:
Assegno- Pensione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“I. Nel merito: a. accertare e dichiarare, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. 30/9/1982, statuendone, incidenter tantum, l'illegittimità, che i redditi pensionabili dell'avvocato Michele Casalini per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, vanno rivalutati a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità;
b. condannare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, a riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità riconosciuto all'avvocato Michele Casalini a partire dal 1/02/2021, nella misura mensile di €. 5.778,80 fino alla data del 31/12/2023 e a pagare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati a partire dal 1/02/2021 al 31/12/2023 nella misura di €. 36.017,10, o, in entrambi i casi, nella misura diversa che dovesse risultare dall'istruttoria della causa, oltre gli ulteriori ratei fino al momento dell'effettivo pagamento, oltre gli interessi.
In ogni caso: condannare la resistente al pagamento delle spese di causa, secondo i parametri ministeriali, aumentati, tenendo conto del valore della causa, della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“1) Nel merito: rigettarsi perché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti il ricorso proposto pagina 1 di 7
dall'avv. Michele Casalini;
2) In via riconvenzionale subordinata in caso di accoglimento delle domande del ricorrente di ricalcolo del trattamento pensionistico:
- In via principale: accertare e dichiarare che per gli anni precedenti il 2011 la liquidazione la liquidazione del trattamento pensionistico deve essere conteggiata sui redditi per i quali è stata effettivamente versata la contribuzione integrale e, quindi, dichiarare inefficaci, ai fini pensionistici, i contributi versati negli anni per i quali sia dichiarata l'intervenuta prescrizione con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e condanna del ricorrente al pagamento, in favore di Cassa
Forense, delle somme indebitamente percepite oltre che delle differenze contributive per le quali non sia dichiarata l'intervenuta prescrizione, dovute in conseguenza della rivalutazione del limite di reddito per il versamento del contributo soggettivo, nella misura di € 20.926,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi di legge;
- In subordine: qualora non venisse dichiarata l'inefficacia degli anni per i quali non risulta pagata integralmente la contribuzione dovuta e,o nel caso sia ritenuto non operativa il disposto di cui all'art. 1 del Regolamento della Cassa del 16.12.2005, accertare e dichiarare che la liquidazione del trattamento pensionistico debba considerare solo i redditi per i quali è stata versata la contribuzione non prescritta nell'importo che verrà determinato all'esito dell'eventuale espletanda CTU, previo pagamento da parte dell'avv. Casalini della maggior contribuzione dovuta e non prescritta quantificata nella somma di € 20.926,00 oltre interessi di legge;
- In ulteriore subordine, sempre in caso di diniego dell'inefficacia degli anni per i quali non risulta pagata la contribuzione dovuta orami prescritta e,o ritenuto non operativo il disposto di cui all'art. 1 del Regolamento della Cassa del 16.12.2005, accertare e dichiarare che l'avv. Michele Casalini è tenuto al pagamento della contribuzione dovuta e non prescritta calcolata sui redditi rivalutati con le modalità e la decorrenza richieste in ricorso condannando lo stesso ricorrente al pagamento della relativa somma di € 20.926,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi di legge, con eventuale compensazione con le somme di cui Cassa Forense dovesse risultare debitrice in virtù dell'accoglimento della domanda oggetto di causa;
3) Spese diritti ed onorari rifusi oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 maggio 2023 MI IN, e come sopra rappresentato, conveniva in giudizio la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere titolare di pensione di vecchiaia dall'1/2/2021, di aver verificato l'inesattezza della liquidazione del proprio trattamento anche alla luce di una sentenza della Suprema Corte che aveva deciso in senso favorevole ad altri avvocati pensionati istanti la riliquidazione del trattamento previdenziale, di avere chiesto inutilmente alla Cassa resistente in via bonaria la riliquidazione, e di chiedere nella presente sede la corretta applicazione dell'art. 15 della L. 576/80, ai commi 1 e 2, ritenendo che la Cassa resistente avesse errato omettendo di applicare, nell'anno 1980, per il periodo 1979/1980, nel quale la L. 576 era entrata in vigore, il coefficiente della rivalutazione del reddito pensionabile, nella misura del 21,1%, sicché
pagina 2 di 7
successivamente all'1/1/1983 aveva applicato ai fini della rivalutazione della pensione indici inferiori e diversi da quelli determinati dall'ISTAT, così determinando la liquidazione di una pensione inferiore a quella dovuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
FORENSE, come sopra rappresentata, che resisteva al ricorso, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore, e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
La causa era ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi