Trib. Bari, sentenza 20/11/2024, n. 4539

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 20/11/2024, n. 4539
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4539
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di RI, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 20.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 5818 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021, vertente
TRA
PE NI, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti
Vincenzo De HE e Gabriella Guida;

Ricorrente
E
LEDI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Francesco Amendolito e Grazia Fazio;

Resistente
*******
Con ricorso depositato in data 13.5.2021 NI EP premetteva: - di essere stato assunto alle dipendenze della Edisud s.p.a. – La Gazzetta del Mezzogiorno
a far data dal 1° ottobre 1990;
di aver conseguito il titolo di giornalista professionista il 17 gennaio 1995;
di essere stato assegnato alla Redazione
Internet nell'anno 2014, di fatto assumendo la guida del servizio (dal 1° luglio
2018, a seguito del congedo del capo servizio), come poi formalizzato in data 10 aprile 2019 (con decorrenza 1° dicembre 2018).
Ciò posto, esponeva che, a seguito del fallimento della società editrice (e della società titolare della testata), trasferito il proprio rapporto di lavoro alla società
LEDI (nell'ambito del fitto di ramo d'azienda), con la nuova organizzazione era stata operata una discriminazione nei propri confronti.
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A tale proposito, in particolare, riferiva di promozioni riconosciute ad altri dipendenti – incarichi “perfettamente compatibili” con la sua qualifica di capo servizio - ed allegava di essere stato destinato ad un settore (denominato
Difesa diritti”) mai previsto in precedenza, privo di mezzi e collocato all'ultimo posto della struttura aziendale.
Circa la genesi del demansionamento subìto, evidenziava di aver sollevato delle rimostranze circa il fatto che, nel mese di gennaio 2021, la convenuta, invece di corrispondere l'intera retribuzione dovuta per i periodi di malattia (infezione
COVID-19), aveva applicato il trattamento correlato alla C.I.G. in deroga, con pagamento diretto a carico dell'Inps.
Aggiungeva di aver contestato i contenuti della busta paga di febbraio 2021, sia in relazione al computo di 18 ore di ferie da lui mai richieste, sia in ragione dell'annotazione “pezzi scritti”, del tutto incompatibile con un rapporto di lavoro non a cottimo. Specificava che, nei prospetti paga successivi, nonostante fossero stati restituiti i tre giorni mai goduti come ferie, aveva ulteriormente riscontrato l'errore di conteggio delle ferie residue.
Esponeva, ancora, che, in relazione al suo ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), aveva registrato ritardi ed irregolarità della società cessionaria del ramo d'azienda;
ciò, in relazione alla nomina del RSPP e del Medico Competente, sul versante della mancata adozione di un nuovo
Protocollo di sicurezza idoneo ed aggiornato, sullo stato di attuazione delle procedure per la valutazione del rischio ex art. 29, co. 1, D.Lgs 81/2008.
Lamentava, inoltre, che la data di insediamento presso la nuova sede era stata fissata lo stesso giorno in cui aveva preannunciato la propria necessità di ricovero ospedaliero.
Poneva ulteriormente in rilievo di aver visto immotivatamente negata la diffusione di una notizia che riguardava un medico, indagato dalla Procura di
RI per il reato di epidemia.
Riferiva, poi, di essere stato escluso dai turni domenicali, nonostante la nuova organizzazione del lavoro implicasse la sua operatività perlomeno per una volta al mese ed articolava la medesima prospettazione anche con riguardo ai giorni festivi di aprile e maggio 2021.
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Ribadiva che, dunque, tutte le esposte circostanze erano state reazioni illegittime alle richieste formulate a tutela dei suoi diritti, delle sue funzioni e della professionalità posseduta, costituendo il presupposto fattuale dell'illegittimo demansionamento perpetrato dalla propria controparte.
A quest'ultimo proposito, si doleva della circostanza che AR FO aveva conseguito la responsabilità della redazione on line (pur non avendo, al riguardo, alcuna pregressa esperienza nel settore multimediale, che pure era stato preannunciato come centrale nel nuovo corso imprenditoriale), mentre a lui era stata affidata una “nuova iniziativa editoriale”, “di cui non v'era traccia nel …
Piano editoriale-Organizzazione del lavoro” in corso di discussione, peraltro senza alcuna indicazione operativa.
A conferma della propria assoluta idoneità alla conservazione della posizione originaria, sosteneva che, in passato, aveva persino suggerito interventi sul settore web ed essi, insediatasi la società convenuta, erano stati effettivamente recepiti.
Lamentava che, comunque, nell'ambito del nuovo progetto assegnato, dopo essergli stata preclusa l'utilizzazione della casella di posta elettronica, gli era stato imposto di interloquire con un poligrafico e che, per quest'ultimo tramite, era stato assoggettato alle determinazioni dell'editore circa i contenuti delle pubblicazioni.
In punto di diritto, NI EP prospettava perciò di essere stato vittima di una discriminazione indiretta per ragioni sindacali e, quindi, per convinzioni personali, tanto più grave in ragione del fatto che parte datoriale aveva assunto le proprie determinazioni senza parere preventivo obbligatorio del Comitato di
Redazione e senza l'osservanza del procedimento previsto dalla contrattazione collettiva per l'utilizzo delle prestazioni professionali dei giornalisti su piattaforme multimediali.
Chiedeva, pertanto, il ripristino della situazione lavorativa precedente all'incarico del 25 marzo 2021, con il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali.
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Rivendicava, parallelamente, la somma di € 3.769,54, a titolo di n. 20 giorni di malattia per Covid-19 a decorrere dall'8 gennaio 2021 e la corretta contabilizzazione delle ferie godute.
Chiedeva, inoltre, che fosse accertata la nullità della clausola del contratto di fitto del ramo di azienda in forza della quale LE s.r.l. aveva assunto unicamente diritti ed obblighi relativi “al periodo corrente dalla data di sottoscrizione del contratto di fitto di ramo d'azienda sino alla data di cessazione del contratto e comunque fino al 31 luglio 2021”, con conseguente corresponsione, in proprio favore, della somma di € 129.458,28, “quale credito maturato ed accertato nello stato passivo della fallita Edisud s.p.a.”.
Il tutto con pubblicazione della sentenza su un giornale a tiratura nazionale.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta concludeva per l'integrale rigetto delle domande proposte.
A proposito delle problematiche sollevate dal ricorrente, sosteneva innanzitutto la correttezza del trattamento retributivo del mese di gennaio 2021: la prevalenza del trattamento di integrazione salariale su quello di malattia, infatti, era stata espressamente condivisa con le parti sociali, salvo il cambio di indirizzo registratosi a decorrere dal mese di marzo del 2021, per effetto dell'intervento del CdR in data 12 febbraio 2021.
Evidenziava, poi, come già altri giornalisti avessero sollevato il problema della trasformazione in ferie dei recuperi giornalieri;
per tutti, dunque, era stato effettuato un ricalcolo nel cedolino paga di marzo 2021. Quanto, invece, al profilo della contabilizzazione delle ferie residue, parte resistente prendeva posizione sulle censure sollevate dal lavoratore, nel senso di rimarcare come, in regime di cassa integrazione guadagni, i dipendenti, ivi compreso NI EP, avessero maturato un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato.
Circa, ancora, la chiamata per i turni domenicali, allegava come essa fosse rimessa alla discrezionalità del direttore, in ragione delle esigenze editoriali. In ogni caso, sottolineava come tanti altri giornalisti, al pari dell'istante, non avevano ricevuto chiamate nelle domeniche di aprile e maggio 2021, ed anzi,
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molti di loro contavano una presenza complessiva nei turni domenicali del 2021 molto inferiore a quella di NI EP.
LE s.r.l., ancora, contestava di aver violato le prerogative inerenti la funzione di
RLS, avendo fornito tutte le indicazioni necessarie e la documentazione a ciò strumentale.
Parallelamente, forniva elementi utili ad evidenziare che la scelta di AR
FO fosse stata giustificata dal progetto di rilancio del settore multimediale, implicante la necessità di coordinamento di una pluralità di servizi con una figura
a ciò appositamente dedicata (visto che, nel precedente ruolo di vice redattore capo, aveva gestito tredici giornalisti e circa venti corrispondenti giornalisti).
Affermava, parallelamente, di aver lasciato al NI EP la piena autonomia di svolgimento del nuovo ruolo, sotto l'esclusivo controllo del direttore, con
l'ulteriore aspetto dell'importanza dell'affidamento di un'intera rubrica.
Sul profilo del danno, LE s.r.l. censurava la difesa del lavoratore, tutta incentrata sulla mera potenzialità lesiva dell'asserito inadempimento.
Quanto, infine, alla domanda di condanna dei crediti riferiti ad un arco temporale precedente al fitto di ramo d'azienda, evidenziava come il Verbale di Accordo
Sindacale fosse stato sottoscritto in piena conformità con quanto previsto dall'art. 47, comma 5, L. 428/1990 allo scopo di favorire il mantenimento dell'occupazione nelle imprese per le quali sia già intervenuta dichiarazione di fallimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1.a.
Occorre premettere che la prima domanda proposta da NI EP - ossia quella di accertamento del carattere discriminatorio e ritorsivo della revoca dell'incarico di caposervizio della Redazione Internet – è suscettibile di essere esaminata ai soli fini risarcitori.
L'istanza di reintegrazione e di rimozione di tutti gli effetti già prodotti, infatti, si connota attualmente per il difetto di interesse, atteso che il rapporto lavorativo tra le parti è ormai cessato.
In effetti, come pure evidenziato dalla Corte di Cassazione, l'interesse ad agire, in
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