Trib. Ivrea, sentenza 30/07/2024, n. 910
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N. R.G. 3832/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. ssa R MPIETRO PRESIDENTE Dott. A P GIUDICE Dott. A A B GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3832/2023 Rg.G./F avente per oggetto la separazione consensuale nel rito artt. 473-bis.51 cpc, promossa da:
, Parte_1 nata a Biella il 14/2/1980 e residente a Fiano, Strada al Mulino del Re n. 16 (C.F.
), cittadina italiana, titolo di studio diploma di scuola media superiore, C.F._1 professione impiegata per questo atto rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. F V (C.F. pec: C.F._2
– fax: 011/9108174) e dall'Avv. I V P Email_1 (C.F. – pec: Telefax C.F._3 Email_2 011/91 letto presso delega in atti e
, CP_1
nato a Ciriè (TO) il 20/01/1977 e residente a Fiano, in Strada al Mulino del Re n. 16
), cittadino italiano, titolo di studio laurea triennale, professione CodiceFiscale_4 i presentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. F V (C.F. pec: – fax: C.F._2 Email_1 011/9108174) e dall'Avv. I V P (C.F. – pec: Telefax C.F._3 Email_2 011/9108174) con domicilio eletto presso il loro studio di Chivasso, Via Siccardi n. 12, per delega in atti PARTI RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 22.7.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni come da ricorso introduttivo con richiesta di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto mantenendo la moglie la propria residenza anagrafica e quella dei figli nella casa coniugale sita in Fiano, Strada al Mulino del Re n. 16, di cui i coniugi sono comproprietari, che rimane assegnata alla moglie. Il Sig. si obbliga a lasciare la casa coniugale ed a trasferire in altra abitazione la propria residenza entro CP_1 il 30/
2. I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori con la previsione che gli stessi mantengano Per_1 Per_2 la residenza abituale presso la madre e che i genitori partecipino attivamente, secondo ruoli paritari, alla cura, istruzione pagina 1 di 4
ed educazione dei figli, con esercizio anche separato della potestà genitoriale, solo sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3. Il padre può vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo tra i genitori, e tenuto conto delle esigenze collegate alla loro età, nonché delle loro esigenze scolastiche e di relazione e, comunque, secondo le seguenti modalità: Durante la settimana: Due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori in base alle esigenze lavorative degli stessi, dall'uscita da scuola alle ore 21.00 (in periodo di sospensione scolastica dalle 16,30 alle 21,00), quando il padre riaccompagnerà i minori a casa dalla madre dopo aver consumato la cena, di cui uno seguito da pernottamento;
Fine settimana Fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle 21.00 (in periodo di sospensione scolastica dalle 16,30 del venerdì alle 21.00 della domenica), quando il padre riaccompagnerà i minori a casa dalla madre dopo aver consumato la cena;
Festività natalizie: Ciascun genitore inoltre terrà con sé i figli minori 7 giorni durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio Carnevale: Si applicherà il regime ordinario. Festività Pasquali: Ciascun genitore, inoltre, terrà con sé i figli minori per metà delle feste Pasquali con alternanza per il giorno di Pasqua. Vacanze estive: Ciascun genitore terrà con sé i figli minori due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. In tale periodo saranno sospese le visite di uno e dell'altro genitore. Ordinario tutto il restante periodo estivo. Feste nazionali: Ciascun genitore terrà con sé i figli minori ad anni alterni in occasione delle festività infrasettimanali (comprensive di eventuali