Trib. Ravenna, sentenza 08/05/2024, n. 11

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 08/05/2024, n. 11
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 11
Data del deposito : 8 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 588/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa A V Presidente dott.ssa E O Giudice rel. e est. dott. P G Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 588/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a Maddaloni (CE) il 08.12.1976 e Parte_1 C.F._1 residente a Sant'Agata Sul Santerno (RA), via Duca D'Este n. 7, con il patrocinio dell'avv. V V ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Faenza (RA), corso Garibaldi n. 9
-RICORRENTE - NEI CONFRONTI DI
(C.F. , nata a Faenza (RA) l'11.04.1985 e residente a Cparte_1 C.F._2
Faenza (RA) via Cicognani n. 1, con il patrocinio dell'avv. E B ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta certificata Email_1
- RESISTENTE - E
[...]
[...]
(C.F. , in persona della curatrice speciale Avv. P Cparte_2 C.F._3
Emilia Bellosi, con il patrocinio del medesimo difensore
- INTERVENUTO -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: AZIONE RICONOSCIMENTO EX ART. 250, C.C. CP_3
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI

All'udienza del 24.01.2024, la difesa di insisteva per l'accoglimento del ricorso, la Parte_1 difesa di insisteva per il rigetto delle domande ex adverso proposte, riportandosi Cparte_4 integralmente alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, mentre la curatrice speciale della minore si riportava integralmente agli scritti difensivi. Cparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 250, quarto comma, c.c. depositato in data 06.02.2021, conveniva Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, deducendo di aver Cparte_4 intrattenuto una relazione more uxorio con la resistente dalla quale era nata, a Faenza (RA) in data 17.01.2011, la figlia che la convivenza era durata all'incirca quattro anni e mezzo e aveva Cparte_2 avuto luogo dapprima nell'abitazione sita a Forlì, viale Matteotti, e successivamente in quella ubicata a Faenza, corso Garibaldi, di aver sempre fatto uso, sia prima che durante la convivenza, di sostanze stupefacenti e che tale circostanza era nota alla resistente ma che una forte ricaduta nell'abuso di tali sostanze aveva determinato la rottura della relazione. Il ricorrente deduceva altresì che, nell'anno 2015, dopo aver riconosciuto il problema di tossicodipendenza e al fine di rimettersi in piena salute e poter tornare a vedere la figlia, aveva deciso di intraprendere un percorso di riabilitazione accettando il ricovero dapprima presso la comunità di a Organizzazione_1
Marradi, poi presso la comunità di Cesenatico e, infine, presso la fondazione del Org_2 [...]
a Ravenna, che, all'esito di tale percorso, grazie al supporto del servizio sociale all'interno del Org_3
riusciva a reperire un alloggio popolare, iniziava a lavorare e prendeva la patente di guida, di abitare Pt_2 attualmente in un appartamento a Sant'Agata sul Santerno (RA) e di aver lavorato come pasticciere in CP_5 un laboratorio a sino all'emergenza Covid, quando rimaneva temporaneamente Organizzazione_4 inoccupato. Il sig. allegava infine di non aver avuto contatti o rapporti, neppure telefonici, né con la sig.ra Parte_1 né con la figlia durante tutto il periodo di permanenza in comunità per scelta esclusiva della CP_4 resistente e che, a seguito delle dimissioni dalla comunità, aveva tentato ripetutamente di avere contatti con la sig.ra senza riuscirvi, essendo stato bloccato sia sul telefono che sui social da quest'ultima e CP_4 avendo la stessa cambiato residenza, manifestava chiaramente la volontà di procedere al riconoscimento della figlia, precisando come tale riconoscimento non fosse stato compiuto al momento della nascita della minore per scelta condivisa dei genitori finalizzata al godimento di benefici fiscali, e rimarcava come la ricaduta nell'uso delle sostanze stupefacenti, seppur non giustificata, fosse riconducibile agli eventi luttuosi della morte della madre e, a soli dieci giorni di distanza, del fratello per suicidio nell'agosto 2010. Il ricorrente chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, di essere autorizzato, con tutte le conseguenze di legge, a riconoscere come figlia la minore
[...]
nata a Faenza il 17.01.2011, con vittoria delle spese di lite. CP_2
In data 15.03.2021, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi nel procedimento in data 27.05.2021 contestando quanto ex Cparte_4 adverso dedotto e opponendosi al riconoscimento della figlia da parte del ricorrente. pagina 2 di 7
La resistente ha in particolare dedotto di aver subito minacce, aggressioni e percosse dal ricorrente durante gli anni di convivenza e anche quando era incinta, di aver sempre cercato invano di responsabilizzare il sig.
, il quale assumeva un atteggiamento negatorio della gravità del suo stato di tossicodipendenza, Parte_1 sollecitandolo a riabilitarsi e che, in ragione dei comportamenti aggressivi del ricorrente, era stata costretta a scappare di casa insieme alla figlia una prima volta e a rifugiarsi dalla madre, sino alla decisione definitiva, nel gennaio 2013, quando aveva solo due anni, di non far più ritorno presso la casa familiare e di CP_2 interrompere la relazione con il sig. per il bene della figlia. Parte_1
La resistente riportava alcuni degli episodi asseritamente verificatisi durante la convivenza e anche successivamente alla sua conclusione e tali da provare la pericolosità e inidoneità genitoriale del ricorrente, quali l'essersi il medesimo sovente dimenticato di andare a prendere la figlia all'asilo o l'essersi ivi recato, sebbene poche volte, in uno stato psico-fisico di non lucidità, l'aver lasciato la figlia sul dondolo nel parco da sola per intrattenersi al bar, provocando nella minore un forte stato di agitazione, il non essersi fatto scrupoli a percuoterla e, in un'occasione, a darle una testata spaccandole il labbro alla presenza della bambina, l'essersi chiuso in casa con la minore piangente minacciando di non riconsegnarle la figlia, l'essere collassato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed alcol quando era in casa da solo con la bambina, l'aver portato in giro in macchina nonostante avesse la patente ritirata, l'aver venduto il passeggino e la CP_2 bicicletta della figlia per procurarsi denaro per acquistare droga e l'aver riportato la minore a casa dopo una giornata passata con lei con una bruciatura di sigaretta sul naso. La sig.ra deduceva inoltre che, dopo la cessazione della relazione, il sig. aveva iniziato CP_4 Parte_1 una vera e propria persecuzione ai suoi danni, seguendola, facendole appostamenti, subissandola di telefonate e di messaggi offensivi e minacciosi tanto che, in data 14.11.2014, aveva presentato un esposto al Questore che, per l'effetto, aveva provveduto ad ammonire il ricorrente, che quest'ultimo non aveva mai voluto assumersi le responsabilità tipiche del ruolo genitoriale, avendole chiesto di vedere la figlia nei tre anni successivi alla cessazione della loro relazione in occasioni sporadiche ed essendo poi del tutto scomparso dalla vita della minore da quando aveva all'incirca cinque anni ed evidenziava coma la CP_2 figlia, di quasi dieci anni e mezzo e descritta come una bambina solare e serena, le avesse più volte espresso la volontà di non rivedere più il padre. Alla luce delle suddette circostanze, la resistente chiedeva pertanto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
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