Trib. Palermo, sentenza 03/07/2024, n. 3839

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 03/07/2024, n. 3839
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 3839
Data del deposito : 3 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. F Ma Presidente dr.ssa G G Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. r.g. 15207 dell'anno2023 promosso
DA
, nato in GAMBIA in data 02/05/2000, (Avv. PULVIRENTI Parte_1
MARCO );

– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
SENTENZA
– interveniente necessario –
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., Parte_1
ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di n. Cat.
[...] CP_1
A12/nov-23/9760/4^ Sez. del 08/03/2023, notificato all'interessato a mezzo pec in data
10/11/2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32comma 3 del D.lgs 25/2008.
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di CP_1 che, esaminato il parere negativo della Commissione territoriale di del CP_1
31/12/2020, non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del permesso.
Parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 26/06/2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa verifica del deposito di note scritte.
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Preliminarmente, deve osservarsi che, il collegio prende atto dell'intervenuta recente


modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:


1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);



2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);

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