Trib. Roma, sentenza 20/06/2024, n. 7276

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 20/06/2024, n. 7276
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 7276
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. Giovanni Pascarella, quale giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7327/2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Borgo Parte_1 Pt_1
Santo Spirito n. 3, unitamente all'avv.ta Lucia Bellocchi, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
Opponente
E
elettivamente domiciliato in via Fratelli Rosselli n. 2, presso lo studio Controparte_1 Pt_1 dell'avv. Giorgio Muccio, che lo rappresenta e difense giusta procura speciale in atti
Opposto
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.7327 emesso da questo Tribunale il
21/12/2023
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 23/1/2024 la ha proposto innanzi a questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del lavoro, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.7327/2023, notificato il
22/12/2023, con cui le era stato intimato di pagare la somma di € 9.195,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di medico di medicina generale operante in Controparte_1 regime di convezione con il SSN, a titolo di rimborso forfettario previsto nelle misura di € 0.25 per ciascun assistito per l'esecuzione delle attività di prevenzione ed indagine epidemiologica svolta nel periodo dicembre 2020-marzo 2023, secondo quanto previsto dall'art. 4, lett. h, comma 4, del protocollo d'intesa tra Regione LA e OO.SS, approvato con delibera regionale n. 852/2020.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
-la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti richiesti dall'art.633 c.p.c. , atteso che
l'opposto aveva posto a base della pretesa azionata in via monitoria la deliberazione adottata dalla
1
Giunta Regionale LA n. 852/2020 di approvazione del protocollo d'intesa stipulato tra la medesima Regione LA e le , che non era atto idoneo a Parte_2
provare il diritto di credito vantato in quanto essa riconosceva il compenso dello 0,25/assistito/mese esclusivamente ai medici di medicina generale che avessero aderito alla campagna epidemiologica per la lotta alla diffusione del virus COVID rendendosi disponibili all'esecuzione dei test antigenici, mentre il Dott. non aveva aderito alla campagna epidemiologica, non aveva eseguito i CP_1 tamponi in ausilio al SSR, non aveva svolto l'attività di testing;

-il difetto di legittimazione passiva dell' atteso che la pretesa traeva origine da atti - Pt_3
protocollo d'intesa stipulato tra la Ragione LA e le OO.SS. e delibera con cui la Giunta Regionale aveva approvato tale protocollo- ai quali essa era del tutto estranea, così come era del Pt_3
tutto estranea alla possibilità di disporre dei fondi stanziati dai decreti di emergenza per assicurare le risorse economiche finalizzate al pagamento il compenso in questione e liquidati con delibera della Giunta Regionale, sicchè alla Regione spettava la legittimazione passiva;

-la infondatezza della pretesa azionata in quanto basata su una erronea interpretazione dall'art. 4, lett. h, comma 4, del protocollo d'intesa tra Regione LA e OO.SS, approvato con delibera regionale n. 852/2020, la cui portata era stata chiarita con nota delle Regione firmataria del
28/1/2022, mai contestata dalle OO.SS., ove in maniera chiara si ribadiva che «le competenze di cui al punto 4 lettera H sono collegate alla somministrazione dei tamponi antigenici in quanto previste
"oltre all'importo di cui al comma I, per l'esecuzione del tampone rapido”», come, d'altro canto, già desumibile dal tenore dell'art. 4 del protocollo, giacchè «la locuzione preposizionale oltre significando “in aggiunta a” conferma la volontà delle parti firmatarie di attribuire una somma aggiuntiva ai medici che si rendevano disponibili per l'esecuzione dei tamponi»;

-il difetto di prova dell'espletamento di attività ulteriori idonee a legittimare la corresponsione del compenso preteso.
Si è costituito l'opposto, che ha contestato la fondatezza dell'opposizione, deducendo che: alla Azienda convenuta spettava la legittimazione passiva, atteso che con la medesima intercorreva il rapporto di lavoro in regime di convenzionamento, essendo del tutto irrilevante che fosse stata la
Regione LA a stipulare con le OO.SS. il protocollo posto a base della pretesa azionata;

-la interpretazione del punto 4 del protocollo, proposta dall'Azienda opponente, era erronea perché la clausola disponeva testualmente che “oltre all'importo di cui al comma 1, per l'esecuzione del tampone rapido come sopra descritta, si prevede l'erogazione a tutti i Medici di Medicina Generale di una somma forfettaria onnicomprensiva di € 0,25 assistito/mese per il periodo dell'emergenza, facendo salve eventuali modifiche, anche integrative, dell'AIR”, sicchè l'aggettivo determinativo indefinito plurale “tutti” posto innanzi a “Medici”, senza alcuna successiva limitazione (ad es. tra
2 Parte_ coloro che…) faceva ritenere che l'indennità dello 0,25 spettasse indistintamente a tutti i mentre l'inciso (“per l'esecuzione del tampone rapido come sopra descritta”) era mera specificazione dell'incipit (“oltre all'importo di
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