Trib. Bologna, sentenza 20/11/2024, n. 3010
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 12046/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12046/2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c.
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MANCUSO MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da note di trattazione scritta depositate il 7 ottobre 2024.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla convivenza fra le parti è nato il figlio a NA (BO), il 27/09/2019, Persona_1
residente con la madre a Bentivoglio (BO), fraz. Castagnolo Minore, Via La Torre n. 19.
La madre introduce il presente giudizio allegando che aveva convissuto a EN insieme al , in CP_1
un appartamento in locazione;
egli faceva il cuoco, lei aveva trovato lavoro come cameriera, essendosi trasferita per stare con lui da Bentivoglio, dove viveva presso i genitori;
tornata a Bentivoglio, col consenso del compagno, per beneficiare dell'assistenza dei genitori in occasione della nascita del figlio, la era poi tornata a EN ad abitare con , il loro figlio, e uno dei tre figli dal avuti Pt_1 CP_1 CP_1
da altra relazione.
Nel 2021 si erano trasferiti a vivere a Bentivoglio, la aveva trovato lavoro presso il Ristorante Pt_1
“La Gigina” con mansioni di addetta al bar e alla cassa, contratto poi divenuto a tempo indeterminato
l'anno successivo;
il nel maggio 2022 aveva reperito un lavoro stagionale in Sardegna;
finita la CP_1
stagione, era tornato a vivere con la compagna poi i rapporti fra i due si erano deteriorati fino a quando, come si apprende dal ricorso:
La situazione precipitava il 01 gennaio 2023, quando l'odierno resistente, in evidente stato di alterazione da abuso di alcool e per futili motivi, aggrediva la compagna con insulti, minacce e violenti schiaffi al volto, alla presenza del padre della ricorrente. Per sedare la furia del , era necessario attendere CP_1
l'intervento del comando dei Carabinieri di Bentivoglio i quali, ristabilita la calma, invitavano
l'aggressore ad allontanarsi dal domicilio e la SI.ra a contattare uno dei centri antiviolenza sulle Pt_1
donne presenti sul territorio di NA (doc. 4);
10. Il SI. , il giorno stesso, abbandonava CP_1
definitivamente la casa familiare, omettendo di comunicare l'indirizzo del suo nuovo domicilio e cessando
definitivamente ogni rapporto con la ricorrente e con il figlio, ad eccezione di brevi e sporadiche videochiamate tramite Whatsapp;
11. Entrambi i genitori venivano successivamente contattati dai Servizi
Sociali di San Pietro in Casale, allertati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni,
per un incontro con gli operatori del servizio al quale partecipava soltanto la SI.ra (doc. 5);
12. Pt_1
Attualmente il SI. , pur continuando a mantenere formalmente la propria residenza a EN (doc. CP_1
6), si trova domiciliato in Sardegna, in località sconosciuta, ove alterna in modo discontinuo l'attività di
cuoco, con contratti solitamente di breve durata, a periodi di inattività.
All'udienza del 9-4-2024, previo perfezionamento della notifica ex art. 143 c.p.c., avendo il convenuto mantenuto la residenza anagrafica a EN ed essendo quello l'unico recapito sicuro a conoscenza della ricorrente, essendo risultati non validi gli altri domicili comunicati dal convenuto in Sardegna, collegati ai lavori temporanei di volta in volta da lui reperiti, la ricorrente ha esposto che il padre mantiene contatti col figlio tramite videochiamate, inoltre conferma e ribadisce che sia per le questioni
pagina 2 di 8 mediche (il figlio deve sottoporsi a controlli periodici per un problema cardiaco) sia per questioni scolastiche, si è trovata più volte in difficoltà per la mancanza della firma del padre o per il ritardo con cui
egli gliela ha fatta avere;
in particolare il figlio deve sottoporsi a controlli medici a causa di
diagnosticatagli alla nascita.
Pertanto, con provvedimento a verbale, si disponeva:
Atteso l'attuale disinteresse del padre ai bisogni morali e materiali del figlio, dal momento che egli si limita ad effettuare delle videochiamate ma non lo viene a trovare né chiede di averlo con sé periodicamente, né contribuisce al suo mantenimento, ritenuto che anche la contumacia rappresenti una conferma del disinteresse per l'esito delle domande proposte dalla ricorrente,
1 – dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, alla richiesta e ottenimento di documenti di identità anche validi per l'espatrio e in generale a tutte le pratiche amministrative riguardanti il minore;
il genitore cui il figlio non è affidato ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione
e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
2 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto
3 – dispone il collocamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12046/2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c.
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MANCUSO MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da note di trattazione scritta depositate il 7 ottobre 2024.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla convivenza fra le parti è nato il figlio a NA (BO), il 27/09/2019, Persona_1
residente con la madre a Bentivoglio (BO), fraz. Castagnolo Minore, Via La Torre n. 19.
La madre introduce il presente giudizio allegando che aveva convissuto a EN insieme al , in CP_1
un appartamento in locazione;
egli faceva il cuoco, lei aveva trovato lavoro come cameriera, essendosi trasferita per stare con lui da Bentivoglio, dove viveva presso i genitori;
tornata a Bentivoglio, col consenso del compagno, per beneficiare dell'assistenza dei genitori in occasione della nascita del figlio, la era poi tornata a EN ad abitare con , il loro figlio, e uno dei tre figli dal avuti Pt_1 CP_1 CP_1
da altra relazione.
Nel 2021 si erano trasferiti a vivere a Bentivoglio, la aveva trovato lavoro presso il Ristorante Pt_1
“La Gigina” con mansioni di addetta al bar e alla cassa, contratto poi divenuto a tempo indeterminato
l'anno successivo;
il nel maggio 2022 aveva reperito un lavoro stagionale in Sardegna;
finita la CP_1
stagione, era tornato a vivere con la compagna poi i rapporti fra i due si erano deteriorati fino a quando, come si apprende dal ricorso:
La situazione precipitava il 01 gennaio 2023, quando l'odierno resistente, in evidente stato di alterazione da abuso di alcool e per futili motivi, aggrediva la compagna con insulti, minacce e violenti schiaffi al volto, alla presenza del padre della ricorrente. Per sedare la furia del , era necessario attendere CP_1
l'intervento del comando dei Carabinieri di Bentivoglio i quali, ristabilita la calma, invitavano
l'aggressore ad allontanarsi dal domicilio e la SI.ra a contattare uno dei centri antiviolenza sulle Pt_1
donne presenti sul territorio di NA (doc. 4);
10. Il SI. , il giorno stesso, abbandonava CP_1
definitivamente la casa familiare, omettendo di comunicare l'indirizzo del suo nuovo domicilio e cessando
definitivamente ogni rapporto con la ricorrente e con il figlio, ad eccezione di brevi e sporadiche videochiamate tramite Whatsapp;
11. Entrambi i genitori venivano successivamente contattati dai Servizi
Sociali di San Pietro in Casale, allertati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni,
per un incontro con gli operatori del servizio al quale partecipava soltanto la SI.ra (doc. 5);
12. Pt_1
Attualmente il SI. , pur continuando a mantenere formalmente la propria residenza a EN (doc. CP_1
6), si trova domiciliato in Sardegna, in località sconosciuta, ove alterna in modo discontinuo l'attività di
cuoco, con contratti solitamente di breve durata, a periodi di inattività.
All'udienza del 9-4-2024, previo perfezionamento della notifica ex art. 143 c.p.c., avendo il convenuto mantenuto la residenza anagrafica a EN ed essendo quello l'unico recapito sicuro a conoscenza della ricorrente, essendo risultati non validi gli altri domicili comunicati dal convenuto in Sardegna, collegati ai lavori temporanei di volta in volta da lui reperiti, la ricorrente ha esposto che il padre mantiene contatti col figlio tramite videochiamate, inoltre conferma e ribadisce che sia per le questioni
pagina 2 di 8 mediche (il figlio deve sottoporsi a controlli periodici per un problema cardiaco) sia per questioni scolastiche, si è trovata più volte in difficoltà per la mancanza della firma del padre o per il ritardo con cui
egli gliela ha fatta avere;
in particolare il figlio deve sottoporsi a controlli medici a causa di
diagnosticatagli alla nascita.
Pertanto, con provvedimento a verbale, si disponeva:
Atteso l'attuale disinteresse del padre ai bisogni morali e materiali del figlio, dal momento che egli si limita ad effettuare delle videochiamate ma non lo viene a trovare né chiede di averlo con sé periodicamente, né contribuisce al suo mantenimento, ritenuto che anche la contumacia rappresenti una conferma del disinteresse per l'esito delle domande proposte dalla ricorrente,
1 – dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, alla richiesta e ottenimento di documenti di identità anche validi per l'espatrio e in generale a tutte le pratiche amministrative riguardanti il minore;
il genitore cui il figlio non è affidato ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione
e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
2 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto
3 – dispone il collocamento
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi