Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 99

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 99
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 99
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3845/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice designato dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3845 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2024, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 18.11.2024 e per il deposito delle memorie di replica fino al 9.12.2024, vertente
TRA
SANFATUCCHIO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. (p.iva 00320330541), in persona del legale rappresentante RI SC (C.F. [...]), elett.te domiciliata in Roma, Piazza
Cavour n.17, presso lo studio dell'avv. Pamela Anna Balestrieri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE - OPPONENTE
E
QU TO (c.f. [...]) rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Salvi ed elett.te domiciliato presso lo studio sito in Roma, Viale di Villa Massimo n.21.
CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 17495/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data
21.10.2020 a conclusione del procedimento monitorio n.r.g. 48375/2020.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.09.2024.
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Sanfatucchio ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17495/2020 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data
21.10.2020 ed ha esposto: - che il convenuto aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per
l'importo di € 10.784,80 a titolo di corrispettivo per l'attività professionale di consulenza fiscale svolta in virtù di incarico, conferito in data 30.11.2015;
- che l'incarico prevedeva un compenso forfettario annuo per il professionista pari all'importo di € 3.000,00 oltre iva e Cassa Previdenza;
- che, in virtù dell'art.9 del contratto, la stessa risolveva il rapporto in data 30.10.2019;
- che il convenuto chiedeva la corresponsione del compenso in relazione all'attività svolta per l'annualità 2017,2018 e 2019 sino alla risoluzione del contratto. La società opponente ha dedotto: - in via preliminare, la nullità della lettera di conferimento dell'incarico professionale per indeterminatezza dell'oggetto;
- nel merito,
l'inadempimento del professionista rispetto alle attività oggetto dell'incarico, nello specifico, per aver omesso l'invio all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP relativa al periodo di imposta 2018;
- la revoca del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova del credito azionato;
- la condanna al risarcimento del danno nella misura di € 1.000,00 oltre oneri a fronte dell'inadempimento di controparte e pari alle attività che la stessa ha dovuto conferire a terzi.
Si è costituito in giudizio il Sig. EQ TO chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 17495/2020 pari all'importo di € 10.784,80 a titolo di compensi professionali per l'attività di consulenza fiscale e in tema di bilancio di esercizio in favore della società.
A tal fine ha dedotto: - in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di nullità della lettera di conferimento dell'incarico professionale;
-nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento rispetto alle attività di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate, con riguardo all'anno 2018;
- l'infondatezza del difetto di prova del credito;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto al compenso professionale per l'importo di € 10.784,70, oltre interessi;
- il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente per la somma di € 1.000,00 e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi