Trib. Catania, sentenza 15/04/2024, n. 1857

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 15/04/2024, n. 1857
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 1857
Data del deposito : 15 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3513 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
IS PP (C.F. [...]) - in proprio e quale erede di TO SE, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 14.9.1972 - nata a [...] il [...], ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, Via F. Crispi n. 242, presso lo studio dell'Avv. Luca Percolla, da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti
- ATTRICE -
E
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., con sede in
Roma, via XX Settembre n. 97,
AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Barberini n. 38, entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, via Vecchia Ognina 149,
- CONVENUTI CONTUMACI–
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si
indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1-6.3.2019, TO GI conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del
Demanio, esponeva di possedere da oltre vent'anni e precisamente dal 21.1.1965, sito nel Comune di Trecastagni, Via Sant'Andrea nn. 8 e 10, piano terra, indicato al N.C.E.U. al foglio 21, particella
380, categoria A/4, classe 1, di vani 3,5, rendita 45,19, avente accessi – creati da essa attrice – sia dal civico 8 che dal civico 10, nonché dal cortile interno del civico 12, rilevando che le utenze erano – ed erano state – intestate sia all'attrice che ai di lei figli od al defunto di lei marito.
Riferiva, altresì, che il possesso di detto immobile era stato trasmesso all'attrice dal di lei padre (cui era comunque succeduta) TO SE – nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data
14.9.1972 – ragione per cui l'attrice, al proprio, aveva unito, ai sensi dell'art 1146 c.c., anche quello trasferitole dal di lei padre ed al riguardo allegava alla citazione documentazione attestante che, sin dal 1964, il di lei padre aveva pagato l'imposta sui fabbricati relativa all'immobile de quo quale
“attuale” proprietario dell'immobile intestato catastalmente a tale BE NZ di SE.
Deduceva, ancora, di essersi comportata nei confronti di chiunque come la sola ed unica proprietaria, e di avere, nel corso del tempo, eseguito migliorie, effettuato continue azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, pagato le utenze, e le altre relative tasse.
Aggiungeva che, essa attrice non era mai stata disturbata da alcuno nel possesso e pieno godimento del bene immobile in questione, stante che, pubblicamente, si era comportata come proprietaria ed era stata riconosciuta come tale dai soggetti terzi.
Osservava, tuttavia, che, sotto il profilo della titolarità passiva, non era dato rinvenire, nonostante accurate ricerche presso le amministrazioni competenti (Comune di Trecastagni, Comune di
Catania, Agenzia delle Entrate e Ministero degli affari esteri), notizie dell'esistenza in vita né con riguardo all'intestatario formale BE NZ di SE, né di suoi eventuali eredi ragione per la quale la legittimazione passiva era da ritenersi in capo al ministero ed Agenzia convenuti per devoluzione ex art. 586 c.c.;
osservando altresì, in relazione alla disposizione di cui all'art. 1 comma
260 della L. 296/06
(entrata in vigore l'1.1.2007), che, essendosi il ventennio di possesso utile
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all'usucapione compiutosi prima dell'entrata in vigore di detta norma, la stessa non poteva trovare applicazione nella fattispecie.
Sulla scorta di tali considerazioni l'attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni
“…Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: ritenere, accertare e dichiarare, in favore di TO GI l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. (anche aggiungendo il possesso prima esercitato dal padre, ex art. 1146 c.c.), della piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Trecastagni, Via Sant'Andrea nn. 8 e 10, piano terra, indicato al N.C.E.U. al foglio 21, particella 380, categoria A/4, classe 1, di vani 3,5, rendita 45,19 (dati risultanti dalla visura storica aggiornata). Inoltre chiede che il Tribunale ordini, per l'effetto, al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione dell'acquisto per usucapione....”.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del demanio, sebbene ritualmente citati ritenevano di non costituirsi in giudizio.
Instaurato quindi il contraddittorio, alla prima udienza, venivano concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie e la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova per testi.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni
e, all'esito dello scioglimento di riserva – in data 5.11.23 – assunta all'udienza del 12.10.2023, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attrice ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Va innanzi tutto dichiarata la contumacia delle parti convenute le quali, sebbene ritualmente citate, non hanno ritenuto di doversi costituire in giudizio per resistere alla domanda attorea.
Preliminarmente va evidenziato che parte attrice ha, correttamente, individuato i propri contraddittori – titolari passivi del rapporto giuridico controverso – negli odierni convenuti – più precisamente nell'Agenzia del Demanio - atteso che detta legittimazione passiva si giustifica per la successione dello Stato ai sensi dell'art 586 c.c., in quanto – anche alla luce della relazione notarile
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ipocatastale datata 9.9.2019 (allegata all'atto di citazione) - non esiste nei registri immobiliari alcuna trascrizione “contro” gli originari titolari della particella (articolo 821) - ossia tali BE NZ di SE (nato a [...]) e TO EN di RA (nata a [...]), che lo avevano acquistato da potere di tale RA CA fu AL. Non risultando quindi trascritta alcuna successione e dovendosi ritenere che i medesimi intestatari formali del bene siano deceduti senza lasciare eredi
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