Trib. Gela, sentenza 07/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n. 779 R.G.L. del 2016, promossa
D A
GA IA CO, rappresentata e difesa dall'avv. Maganuco
Emanuele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Piazza
Umberto I – Ang. Via Battesimo, Gela;
- ricorrente -
C O N T R O
ASP 2 DI CALTANISSETTA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Leone Valeria ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Ciaramella, sito in via Damaggio n. 4, Gela;
- resistente-
ASSESSORATO AL LAVORO DELLA REGIONE SICILIA
- convenuto contumace-
A seguito dell'udienza del 18/12/2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica in data 24.5.2016 IA CO LL, avviata al lavoro presso l'ex Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela, oggi A.S.P. di Caltanissetta, attraverso
Progetti Socialmente Utili ai sensi della L.R. 89/95 e della L. 67/88 con il profilo di coadiutore amministrativo, categoria B, agiva in giudizio nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Caltanissetta e dell'Assessorato al Lavoro Regione Sicilia, esponendo:
che nel 2005 l'Azienda resistente aveva provveduto a stabilizzarla con la stipula di un contratto quinquennale ai sensi della L.R. 21/2003;
che tale contratto era stato confermato dapprima nel 2010 per un ulteriore quinquennio, giusta approvazione e finanziamento della relativa spesa da parte dell'assessorato Regionale del Lavoro, con conferma del trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali per il personale dipendente di ruolo di uguale qualifica, poi in data 24.10.2014 sino al dicembre 2016;
che per l'intera durata dei rapporti intercorsi con l'Azienda datrice di lavoro aveva sempre svolto le stesse mansioni di coadiutore amministrativo a copertura di posti vacanti e disponibili, per il normale fabbisogno amministrativo dell'Amministrazione resistente.
La ricorrente deduceva dunque l'abuso commesso da parte dell'Amministrazione, consistito nel ricorso a ripetuti contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi consecutivi, per il soddisfacimento di esigenze lavorative istituzionali ordinarie.
Si doleva pertanto di aver subito un danno morale e professionale, del quale chiedeva il ristoro, rivendicando inoltre il diritto al riconoscimento degli scatti stipendiali afferenti alla anzianità effettiva maturata, corrispondente alla fascia stipendiale da 3 a 8 anni, con conseguente diritto a percepire le differenze retributive maturate, essendo stata ingiustamente retribuita, dalla data di assunzione dell'8.05.2015, secondo la fascia stipendiale d'ingresso.
Soggiungeva inoltre di avere prestato servizio, nel corso dell'ultimo decennio, presso l'Unità
Operativa di Pediatria, presso l'Unità Operativa Concorsi Affari Generali e nel reparto Servizi al
Personale, senza tuttavia percepire l'incentivo alla produttività attribuito ai propri colleghi, avendo i dirigenti delle diverse unità interessate omesso nel tempo di comunicare il suo nominativo all'Organo di Valutazione e alla Direzione Aziendale come partecipante al raggiungimento degli obiettivi.
Chiedeva dunque al Tribunale di:
- accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità delle clausole appositive del termine ai contratti stipulati dalla ricorrente e/o il superamento del termine di 36 mesi per effetto di successione di contratti a termine, e conseguentemente:
a) ordinare la conversione a tempo indeterminato del contratto e del sottostante rapporto di lavoro, con la decorrenza ritenuta di diritto in relazione alla rassegnata sequenza contrattuale e con prosecuzione dell'attività di collaboratore scolastico;
2 b) condannare l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia in persona dell'Assessore pro tempore, in solido con l'ASP 2 di Caltanissetta, in p. del l. r. pro tempore, al risarcimento del danno subìto dalla parte ricorrente per illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro, da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di messa in mora con lettera interruttiva della prescrizione, sino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato, detratto l'aliunde perceptum;
c) quale sanzione aggiuntiva alla conversione del rapporto di lavoro, ed eventualmente sostitutiva del risarcimento del danno di cui al punto precedente, condannare i convenuti alla corresponsione, in favore della ricorrente, della speciale indennità prevista dall'art. 32, comma 5, L. 183/10 (c.d.
“Collegato lavoro”), nella misura massima e per ciascuna delle abusive condotte di apposizione del termine;
d) In subordine, dichiarare l'illegittimità delle clausole appositive del termine ai contratti stipulati dalla ricorrente e, conseguentemente, condannare parte convenuta ex art. 36 del D. Lgs. n. 165/01, al risarcimento dei danni - economici, morali, esistenziali, biologici e professionali – causati dall'illegittima condotta delle amministrazioni medesime (secondo i criteri forfettari indicati in ricorso ovvero in via equitativa) con la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative somme, con interessi legali e rivalutazione;
e) In ulteriore subordine, condannare i convenuti al risarcimento dei danni per violazione/mancata attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, secondo i criteri forfettari indicati in ricorso e pertanto al risarcimento pari a 20 mensilità (di cui cinque quale indennità minima ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori più le 15 ex comma 5 del medesimo art. 18, ovvero in via equitativa).
f) Accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti a tempo indeterminato e, comunque, in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, L. 312/80;
conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle relative differenze retributive quantificabili in € 2.690,37 ovvero in quella maggiore
o minore somma che sarà determinata dal CTU;
g) Accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente alla corresponsione degli incentivi alla produttività (pari ad euro 750 annuali) per gli anni dal 2005 a tutt'oggi, in quanto la medesima nel detto periodo ha prestato servizio a favore della pubblica amministrazione nella U. Operativa di
Pediatria, U. Operativa concorsi/Affari Generali e nel reparto Servizi al Personale (presso
l'Ospedale di Gela) ed ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi aziendali e specificamente dei reparti cui era assegnata collaborando con tutto il personale ivi presente, svolgendo le specifiche attività richieste e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi assegnati alle diverse U.O. e reparti di cui sopra.
3
Con memoria depositata in data 15.11.2016 si costituiva in giudizio l'A.S.P. di Caltanissetta, che contestava la domanda della ricorrente deducendo:
la legittimità del ricorso ai contratti a termine nell'ambito della stabilizzazione dei lavoratori impiegati in Progetti Socialmente Utili (P.S.U.) disposta con L.R. 21/2003, prorogati con L.R.
24/2010 e, quindi, per un ulteriore quinquennio, in base alla Circolare Assessoriale 3/11, nonché, ancora per un quinquennio, in virtù della L.R. 5/2014, art. 30, nell'ambito del blocco delle nuove assunzioni introdotto dalla normativa nazionale;
il divieto normativo della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nell'ambito del pubblico impiego, in ragione del divieto di trasformazione del contratto di lavoro previsto dall'art. 36 co. 5 D.L.vo 165/2001;
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente di un ristoro economico, con contestazione, in ogni caso, anche della quantificazione del risarcimento operata, stante l'inapplicabilità dei criteri indicati dalla ricorrente con riferimento alla legislazione prevista in materia di licenziamenti, essendo di contro applicabili gli specifici criteri indicati dall'art. 32 co. 5 L.
183/2010;
la inammissibilità della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della progressione stipendiale
e della conseguente domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, in ragione della inapplicabilità della normativa contrattualistica ai rapporti a tempo determinato;
in ogni caso,
l'intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale, in difetto di validi atti interruttivi;
l'infondatezza della richiesta di incentivi alla produttività per gli anni dal 2005 in poi, non risultando che la ricorrente avesse mai partecipato ad alcuna attività incentivante.
Chiedeva dunque il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente nonché in subordine, in caso di effettiva illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro o di abusiva successione di contratti a termine, il riconoscimento a titolo di ristoro dei danni l'indennità omnicomprensiva di cui all'art. 32 co. 5 L. 183/2010 nella misura minima di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto risultante dal contratto.
Con ordinanza del 13.2.2019 venivano respinte da parte del giudice precedentemente titolare del procedimento le istanze istruttorie poiché ritenute superflue ai fini del decidere, stante la natura documentale della causa.
Indi, all'udienza del 22.10.2019 parte ricorrente dichiarava che, nelle more del giudizio, era intervenuta la sua stabilizzazione, in forza di contratto a tempo indeterminato stipulato con
l'Amministrazione convenuta
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