Trib. Parma, sentenza 23/05/2024, n. 469

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 23/05/2024, n. 469
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 469
Data del deposito : 23 maggio 2024

Testo completo

R.G. 974/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di PA, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
974/2023 RG., promossa da:
, , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 [...]
e rappresentata e difesa, giusta delega Parte_5 Parte_6
allegata al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Angelo di Monte e Mattia Malmusi del
Foro di PA, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale, sito in PA, Piazzale Jacopo Sanvitale, n. 11;

RICORRENTI contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima siti in Bologna (BO), Via Alfredo Testoni
n. 6;

RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione


1. Svolgimento del processo.


1.1. Con ricorso depositato in data 31.03.2023 e ritualmente notificato, ricorrenti indicati in epigrafe, in servizio presso la negli anni Controparte_1
scolastici analiticamente dedotti in ricorso, adivano l'intestato Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, al fine di far accertare, in primo luogo, il loro diritto a percepire la retribuzione spettante al personale docente delle ed in Org_1
secondo luogo, l'illegittimità della riduzione del 25% di tale retribuzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione della in data 8 aprile 2013 per Controparte_1
coloro che avevano assunto servizio dal 1° settembre 2013, con conseguente condanna alla corresponsione in loro favore delle differenze retributive rispetto alla retribuzione in godimento, per un ammontare complessivo di Euro 379.280,00, oltre rivalutazione ed interessi.
I ricorrenti, in particolare, agivano giudizialmente deducendo l'illegittimità della
Contr decurtazione retributiva operata dalla e rivendicando il diritto a percepire il trattamento economico indicato, sulla base della qualifica rivestita, dalla tabella A allegata al D.M. n. 138 del 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 11, L. n. 115 del 2009, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis, previo ogni altro più opportuno provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge
- previa, occorrendo, disapplicazione dell'art. 6, comma 7, lett. e), decreto interministeriale 18.6.2010, n. 138, nella parte in cui attribuisce al consiglio di Contr amministrazione di il potere di determinare “in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante”;

- previa, occorrendo, disapplicazione dell'art. 24, comma 8, decreto interministeriale
18.6.2010, n. 138, nella parte in cui prevede che per il personale assunto con contratto di prestazione d'opera “la retribuzione spettante, commisurata alla prestazione dovuta, è determinata su proposta del dirigente della Scuola, dal consiglio di amministrazione in misura proporzionale al trattamento economico previsto per il personale docente in servizio nella Scuola e, specificatamente, nella
Scuola materna”;

- previa, se del caso, disapplicazione della delibera 8.4.2013 del CDA di SEP, nonché dei decreti dirigenziali nn. 114/2013 e 147/2017, nonché di ogni altro eventuale atto presupposto, nella parte in cui tali provvedimenti decurtano la retribuzione legittimamente spettante ai ricorrenti;

- accertare e dichiarare il diritto dei proff.ri Persona_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e a percepire, per i periodi e gli anni scolastici Parte_5 Parte_6
rispettivamente indicati in narrativa, una retribuzione equiparata a quella corrisposta al personale delle Scuole europee;

- per l'effetto, condannare la di PA, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere, a titolo di differenze retributive, i seguenti, rispettivi, importi:
- euro 36.889,42 Persona_1
- : euro 33.629,89 Parte_2
- : euro 53.576,81 Parte_3 - euro 85.035,90 Parte_4
- euro 85.112,08 Parte_5
- euro 85.035,90 Parte_6
o i diversi maggiori o minori (in quest'ultimo, denegato, caso, con riserva di impugnazione) importi, anche da determinarsi all'esito dell'eventuale, occorrenda,
CTU contabile, oltre interessi o rivalutazione monetaria;

- in via subordinata, limitatamente alle posizioni dei proff.ri Persona_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_5
(quest'ultima limitatamente agli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019) ed alla
[...]
denegata ipotesi di mancata disapplicazione dell'art. 24, comma 8, decreto interministeriale 18.6.2010, n. 138, condannare la di PA, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, a titolo di differenze retributive (differenze retributive calcolate rispetto all'importo previsto dalla Tabella
A del d.i. n. 138/2010 per gli “insegnanti infanzia”) i seguenti, rispettivi, importi:
- euro 10.312,33 Persona_1
- : euro 11.999,71 Parte_2
- : euro 19.218,34 Parte_3
- euro 74.026,86 Parte_5
o il diverso maggiore o minor importo da determinarsi all'esito dell'eventuale, occorrenda,
CTU contabile, oltre interessi o rivalutazione monetaria;

- con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge”.


1.2. Con memoria depositata in data 19.01.2024, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione degli emolumenti più risalenti pretesi dai ricorrenti nonché, nel merito, rilevando l'infondatezza delle domande attore, di cui chiedeva la reiezione.
La convenuta evidenziava, anzitutto, che - essendo state rivendicate, nella fattispecie in controversia, differenze retributive sul presupposto che la delibera 8.4.2013 del
CDA della di PA avrebbe operato una illegittima Controparte_1
decurtazione della retribuzione già previamente spettante sul fondamento dell'art. 1
L. n. 115/2009
- il diritto in esame, in denegata ipotesi di sua sussistenza e riconoscibilità, avrebbe potuto essere azionato sin dal giorno della entrata in vigore della suddetta delibera del 8.4.2013 del CDA della di PA. Controparte_1
La di PA inoltre – evidenziando che le somme rivendicate Controparte_1
consistevano in emolumenti retributivi corrisposti con cadenza mensile ovvero inferiore all'anno e risultava, pertanto, applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c., eccepiva la prescrizione delle differenze retributive maturate antecedentemente al quinquennio dalla notificazione del ricorso, intervenuta in data
31/10/2023, e, dunque, di tutte le differenze retributive, in denegata ipotesi, maturate dai ricorrenti sino alla data del 31.10.2018.
E, ciò, avendo particolare riguardo alla posizione della docente Parte_4
che aveva domandato il riconoscimento del diritto a tali differenze retributive a decorrere dal primo incarico biennale iniziato in data 1.09.2013, risultando prescritte le differenze retributive eventualmente maturate sino alla data del 29.08.2017 ovvero fino a cinque anni prima della richiesta di pagamento trasmessa con comunicazione del 29.08.2022.
Nel merito - richiamata la disposizione di cui all'art. 6, comma 7, del D.I. n.
138/2010, che attribuiva al CdA della per l'Europa la facoltà di determinare CP_1
in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante” - sosteneva la legittimità della riduzione del 25% delle retribuzioni indicate nella tabella A allegata al D.M. n. 138 del 2010 ad opera della delibera del consiglio di amministrazione della scuola assunta in data 08.04.2013.
Rilevava, in particolare, che l'art. 1, comma 11 L. n. 115/2009 – il quale consacrava il principio di equiparazione della retribuzione del personale della SEP a quella delle
Scuole europee di tipo I – da un lato, non cristallizzava la retribuzione per l'eternità, dal momento che la retribuzione delle Scuole europee di Tipo I venivano modificate dal Consiglio delle Scuole europee, e, dall'altro, non comportava un'equiparazione
“secca”, essendo la struttura della retribuzione e degli oneri previdenziali delle
Scuole europee di tipo I non compatibile con una equiparazione, la quale, dunque, non poteva che essere solo tendenziale.
Rilievi, questi, alla stregua dei quali doveva concludersi che “l'importo annuale pro capite “lordo Stato” indicato per ciascuna categoria di personale nella Tabella A allegata al D.I. 138/2010 costituiva la misura massima della retribuzione, come disposto nel sopra citato art. 6, comma 7, lettera e) e che tale misura potesse
(dovesse) essere diminuita al diminuire di quella europea”.
Evidenziava, poi, come, alla stregua della documentazione prodotta, fosse possibile evincersi il taglio retributivo disposto nel 2011, in ambito europeo, sugli emolumenti corrisposti e come, dunque, la riduzione contestata fosse stata effettuata al fine di mantenere l'equiparazione di legge con le retribuzioni stabilite per il personale delle
Scuole Europee di tipo I.
Infine, sottolineava la spontanea sottoscrizione da parte degli odierni ricorrenti di un contratto di lavoro richiamante la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8.04.2013, la quale aveva, appunto, stabilito un trattamento economico, per il
personale ATA, ridotto del 25% rispetto a quello previsto dalla Tabella A allegata al
d.m. n. 138/2010.

1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale richiesta dalle parti.

1.4. All'udienza del 23.05.2024, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando
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