Trib. Taranto, sentenza 30/01/2025, n. 257
TRIB Taranto
Sentenza
30 gennaio 2025
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30 gennaio 2025
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30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Tribunale Ordinario di Taranto
Sezione lavoro
N.R.G. 5743/2021
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 21 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti D'ADDABBO ROBERTO e AUGUSTO VINCENZO
) ;
C.F._2
ricorrente contro
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da CP_2
resistente contumace
OGGETTO: “COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PERSONALE ATA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 2 agosto 2021 il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze del
[...]
, in qualità di collaboratore scolastico in base a vari Controparte_1
contratti a tempo determinato, e di aver percepito solo il trattamento retributivo iniziale previsto per tale categoria, deduceva di non aver ricevuto il compenso individuale accessorio quale trattamento accessorio della retribuzione del personale ATA, riconosciuto ai collaboratori scolastici e assistenti amministrativi di ruolo o a quelli assunti a tempo determinato per supplenze su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Chiedeva, quindi, che gli venisse correttamente riconosciuto il diritto a percepire tale emolumento con conseguente condanna del al pagamento di euro 565,06. CP_1
Verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo al
, lo stesso non si è costituito né è comparso in giudizio, di CP_1 conseguenza ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle
“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso
Pag. 2 di 7 individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”;
il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata
Sezione lavoro
N.R.G. 5743/2021
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 21 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti D'ADDABBO ROBERTO e AUGUSTO VINCENZO
) ;
C.F._2
ricorrente contro
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da CP_2
resistente contumace
OGGETTO: “COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PERSONALE ATA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 2 agosto 2021 il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze del
[...]
, in qualità di collaboratore scolastico in base a vari Controparte_1
contratti a tempo determinato, e di aver percepito solo il trattamento retributivo iniziale previsto per tale categoria, deduceva di non aver ricevuto il compenso individuale accessorio quale trattamento accessorio della retribuzione del personale ATA, riconosciuto ai collaboratori scolastici e assistenti amministrativi di ruolo o a quelli assunti a tempo determinato per supplenze su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Chiedeva, quindi, che gli venisse correttamente riconosciuto il diritto a percepire tale emolumento con conseguente condanna del al pagamento di euro 565,06. CP_1
Verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo al
, lo stesso non si è costituito né è comparso in giudizio, di CP_1 conseguenza ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle
“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso
Pag. 2 di 7 individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”;
il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata
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