Trib. Lodi, sentenza 09/12/2024, n. 303
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Testo completo
N. R.G. 2729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2729/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Isabella Aceto e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Flavio Parte_2 C.F._2
Biancardi
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) Il Signor continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Melegnano (Mi), Via Parte_2 degli Anemoni n.5, in comproprietà fra i coniugi, unitamente alla figlia , mentre la Per_1
GN lascerà l'immobile trasferendo altrove la propria residenza Parte_1 entro la data del 30.10.2024. La medesima porterà con sé i propri effetti personali nonché i beni mobili concordati con il sig. Pt_2
3)In considerazione della maggiore somma investita dalla moglie rispetto al marito nell'acquisto della casa coniugale e del pertinenziale box ed al fine di parificare gli apporti di entrambi, il Signor
verserà l'importo complessivo di Euro 59.000,00 (cinquantanovemila/00) in favore Parte_2 della GN con le seguenti modalità e tempistiche: Parte_1
-Euro 30.000,00 (trentamila/00) da corrispondersi al momento del deposito del presente ricorso;
-Euro 29.000,00 (ventinovemila/00) da saldarsi in quattro anni, in rate mensili di importo pari ad
Euro 604,16 (seicentoquattro/16) con decorrenza mensile a far data dal 1.01.2025.
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All'esito di dette corresponsioni, ciascun coniuge sarà proprietario del menzionato immobile nella misura del 50% tanto che, nell'ipotesi di vendita del medesimo, il ricavato verrà fra loro ripartito in pari misura.
Da parte propria, la GN rinuncia alla vendita della propria quota Parte_1 di tale bene sino al momento in cui vi rimarrà a vivere la figlia e, comunque, per un Per_1 lasso di tempo non superiore ad anni quattro decorrenti dalla data del deposito del presente ricorso,