Trib. Aosta, sentenza 03/06/2024, n. 38
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Testo completo
N. R.G. 126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. G C - Presidente Relatore/estensore Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice Dott.ssa G D L - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 126/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCORSI Parte_1 C.F._1
R, elettivamente domiciliato in VIA MT. VODICE, 16 11100 AOSTA, presso il difensore avv. FRANCORSI R
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
IANNONE ALESSIO, elettivamente domiciliato in VIA G. REY, 13 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. IANNONE ALESSIO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle
note scritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta, previ gli incombenti di cui
all'art.473 bis 51 c.p.c., si compiaccia voler dichiarare lo
scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Parte_2
e dichiarando gli odierni istanti, di non
[...] Parte_1
volersi riconciliare e richiedendo che la fissanda udienza di
comparizione venga sostituita dal deposto di note scritte ex art. 473
pagina 1 di 7
bis 51 comma 2 c.p.c.
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno senza interferire l'uno nella vita dell'altra,
con facoltà per entrambi di stabilire la propria residenza ed il
proprio domicilio ove lo ritengono più opportuno nel rispetto del
dettato dell'art. 316 c.c.
I coniugi si concedono fin d'ora il reciproco consenso all'espatrio e
autorizzano il rispettivo rilascio e rinnovo del passaporto.
3) la figlia minore (C.F. , minore, Persona_1 C.F._2
viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con
responsabilità genitoriale condivisa e con collocazione abitativa
prevalente presso la madre ed attribuzione delle decisioni di
ordinaria amministrazione al genitore con cui la figlia si trova.
Il padre potrà sentire la figlia ogniqualvolta lo desideri e potrà
vederla del pari ogni qualvolta lo desideri nel rispetto degli
impegni della minore e della madre, nonché tenerla presso di sé il
mercoledì (giornata attuale di riposo lavorativo settimanale), salvo
diverso accordo tra i genitori, dall'uscita della scuola
dell'infanzia al giorno seguente allorquando la riaccompagnerà a
scuola o (in caso di giornata non scolastica) dalla madre alle ore 9
e il pomeriggio del sabato dalle ore 16.00/16.30 sino alla mattina
seguente allorquando riaccompagnerà dalla madre alle ore.8.00;
Per_1
sempre salvo migliore accordo da assumersi tra i genitori.
Durante le vacanze
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. G C - Presidente Relatore/estensore Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice Dott.ssa G D L - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 126/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCORSI Parte_1 C.F._1
R, elettivamente domiciliato in VIA MT. VODICE, 16 11100 AOSTA, presso il difensore avv. FRANCORSI R
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
IANNONE ALESSIO, elettivamente domiciliato in VIA G. REY, 13 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. IANNONE ALESSIO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle
note scritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta, previ gli incombenti di cui
all'art.473 bis 51 c.p.c., si compiaccia voler dichiarare lo
scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Parte_2
e dichiarando gli odierni istanti, di non
[...] Parte_1
volersi riconciliare e richiedendo che la fissanda udienza di
comparizione venga sostituita dal deposto di note scritte ex art. 473
pagina 1 di 7
bis 51 comma 2 c.p.c.
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno senza interferire l'uno nella vita dell'altra,
con facoltà per entrambi di stabilire la propria residenza ed il
proprio domicilio ove lo ritengono più opportuno nel rispetto del
dettato dell'art. 316 c.c.
I coniugi si concedono fin d'ora il reciproco consenso all'espatrio e
autorizzano il rispettivo rilascio e rinnovo del passaporto.
3) la figlia minore (C.F. , minore, Persona_1 C.F._2
viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con
responsabilità genitoriale condivisa e con collocazione abitativa
prevalente presso la madre ed attribuzione delle decisioni di
ordinaria amministrazione al genitore con cui la figlia si trova.
Il padre potrà sentire la figlia ogniqualvolta lo desideri e potrà
vederla del pari ogni qualvolta lo desideri nel rispetto degli
impegni della minore e della madre, nonché tenerla presso di sé il
mercoledì (giornata attuale di riposo lavorativo settimanale), salvo
diverso accordo tra i genitori, dall'uscita della scuola
dell'infanzia al giorno seguente allorquando la riaccompagnerà a
scuola o (in caso di giornata non scolastica) dalla madre alle ore 9
e il pomeriggio del sabato dalle ore 16.00/16.30 sino alla mattina
seguente allorquando riaccompagnerà dalla madre alle ore.8.00;
Per_1
sempre salvo migliore accordo da assumersi tra i genitori.
Durante le vacanze
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