Trib. Chieti, sentenza 22/01/2024, n. 45

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 22/01/2024, n. 45
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 45
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 185/22
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. G F Presidente relatore dott. M C Giudice dott. F G Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 185/22, promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. G D P_1 C.F._1
M, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti S D D CP_1 C.F._2
e M R S, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
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nonché
Avv. A G, quale curatrice speciale dei minori (C.F. Persona_1
e (C.F. . C.F._2 CP_2 C.F._2
CURATRICE SPECIALE DEI MINORI
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.1.24, le parti hanno così concluso: “Per presente Parte_1 personalmente, l'avv. De M. Per , presente personalmente, l'avv. S. Pe CP_1
E , l'avv. G ANNA, quale curatrice speciale degli Persona_1 CP_2
stessi. Le parti e i loro procuratori dichiarano di essere addivenuti ad un accordo di separazione, che qui di seguito trascrivono: […] L'avv. Guarini, nella summenzionata qualità, manifesta il proprio accordo in ordine alla disciplina consensuale convenuta tra le parti, in quanto ella la reputa conforme agli interessi morali e patrimoniali dei figli delle parti. A questo punto i procuratori delle parti chiedono che la causa venga trattenuta alla decisione collegiale per la eventuale omologa dell'accordo di separazione, con conseguente conversione del procedimento contenzioso in separazione consensuale e con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. L'avv. Guarini chiede la liquidazione dei compensi per l'attività svolta quale curatore speciale specificando che i minori sono stati ammessi al gratuito patrocinio”.
FATTO E PROCESSO


1. e si unirono in matrimonio civile – optando per il regime della Parte_1 CP_1
separazione dei beni - in Francavilla al Mare (CH), in data 24.7.2015 (atto anno 2015/n. 32/Parte II/
S.C.);
dalla loro unione sono nati i figli (il 25.8.2012) e (l'8.3.2016). Per_1 CP_2


2. Con ricorso depositato telematicamente in data 7.2.2022, la a chiesto all'adito Tribunale Pt_1 di: “1) dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi e con Parte_1 CP_1
addebito al marito, per i motivi dedotti in narrativa ed in particolare per violazione dei doveri di assistenza morale e materiale;
2) assegnare la casa coniugale sita in Chieti, via dei Frentani, n. 470,
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alla moglie la quale vi continuerà a vivere assieme ai figli minori e ;
Parte_1 Per_1 CP_2
3) affidare i figli minori (n. 25/08/2012) e (n. 8/03/2016) in via esclusiva alla madre Per_1 CP_2
e - solo se ritenuto nell'esclusivo interesse dei minori predetti - attivare incontri Parte_1
protetti padre-figli monitorati dal Servizio Sociale del Comune di Chieti, comunque escludendo ogni forma di incontro libero e di pernottamento della prole presso il padre;
4) disporre l'avvio, per il resistente, di un percorso di sostegno in punto di genitorialità e di controllo e gestione della rabbia e della violenza, anche per il tramite del competente Servizio Sociale;
5) disporre che venga corrisposto da parte del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori e CP_1 Per_1 CP_2
non inferiore ad € 300,00 mensili per ciascuno (per un totale di € 600,00 mensili), rivalutabile
[...]
annualmente secondo gli indici ISTAT, o comunque nella diversa misura ritenuta di Giustizia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo di bonifico bancario intestato alla sig.ra
6) disporre che venga corrisposto da parte del sig. il pagamento del Parte_1 CP_1
50% delle spese mediche, ludico-ricreative e scolastiche documentate necessarie per i figli minori;
7) vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.


3. Il - nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data CP_1
12.3.22 - ha a sua volta chiesto al Tribunale di: “1) dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi
e per fatto oggettivo, essendo tra essi venuta meno la comunione CP_1 Parte_1 materiale e spirituale, non sussistendo l'invocato addebito a carico del resistente;
2) assegnare la casa coniugale alla Sig.ra che vi continuerà ad abitare insieme ai figli minori e ;
3) Pt_1 Per_1 CP_2
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'affido esclusivo alla madre, disporre l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con diritto del padre ad averli con sé almeno due Per_2 CP_2
pomeriggi a settimana, dalle ore 18,30 alle ore 21,00 ed un fine settimana alternato - dal sabato mattina alla domenica sera con pernottamento - per una settimana continuativa durante le Festività
Natalizie, per due giorni consecutivi durante le Festività Pasquali ad anni alterni e per almeno 15 giorni durante le ferie estive, nonché per le ulteriori festività dell'anno ad anni alterni. 4) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno di mantenimento di CP_1
€.400,00, pari ad €.200,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici , oltre Org_1
al rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti per i minori, così come disciplinate dal
Protocollo CNF del 2017. Con il favore delle spese”.


4. Al termine della fase presidenziale, il Presidente del Tribunale - con ordinanza del 25.3.2022 – ha adottato le seguenti statuizioni: “Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
dispone che la casa
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coniugale, sita in Chieti alla via dei Frentani n.470 resti assegnata a per soli fini Parte_1 abitativi suoi e dei suoi figli;
dispone l'affidamento dei figli minori (n. 25 agosto Persona_1
2012) e (n. 8 marzo 2016), congiuntamente ad entrambi i genitori, con permanenza CP_2
stabile presso la madre, nella casa coniugale;
dispone che il padre possa frequentare liberamente i figli minori, sempre compatibilmente con le loro rispettive esigenze scolastiche, educative e ricreative;
che, in ogni caso, il padre tenga con sé i figli, sempre congiuntamente, due pomeriggi a settimana
(martedì e giovedì), dalle 18,30 alle 20,30, ed inoltre, sempre congiuntamente, durante i fine-settimana alternativamente un sabato dalle ore 10,00 alle ore 20,00 (ovvero in diverso orario ridotto compatibile con eventuali impegni scolastici) ovvero una domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00;
che i genitori, durante le vacanze natalizie, si alternino annualmente in modo tale che i figli, sempre congiuntamente, trascorrano con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 31 dicembre, e con l'altro il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio;
che, allo stesso modo, durante le vacanze Pasquali, i genitori si alternino annualmente in modo tale che i figli minori trascorrano, sempre congiuntamente, con un genitore il periodo che va dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua e con l'altro il periodo che va il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
che ciascun genitore tenga con sé i figli, sempre congiuntamente, per un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
dispone che, allo stato, tenuto conto delle capacità reddituali di entrambi i coniugi, versi entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese (bonifico su conto corrente postale o altra modalità indicata dalla ricorrente): la somma di
€.400,00, quale contributo al mantenimento dei figli minori (€.200,00 per ciascun figlio): somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT sull'andamento dei prezzi dei beni di consumo e a decorrere dal gennaio di ogni anno;
che i genitori provvedano nella misura del 50% alle spese che eccedono l'ordinario mantenimento della prole minore e non prevedibili, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti e università statali;
prescrive alle parti l'osservanza delle presenti prescrizioni, richiamando le disposizioni e le sanzioni - anche penali - di cui all'art.189 disp. att. c.p.c., all'art.614 c.p.c. e agli art.388 e 570 bis C.P. […])”.
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