Trib. Bergamo, sentenza 29/11/2024, n. 2190
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Testo completo
N. R.G. 1784/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. CACCIOLA Rosa del Foro di Monza, giusta procura in atti – ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'01/03/1978, residente a[...] – convenuta contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “insiste per l'accoglimento, in via definitiva, dei provvedimenti emessi in via provvisoria nel corso dell'odierna udienza, rinunciando alla rifusione delle spese di lite”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/03/2024, – premettendo che Parte_1
dalla convivenza more uxorio con è nato il figlio Controparte_1 Per_1
(nato a [...] il [...]) – chiedeva all'intestato Tribunale di
[...]
affidare il minore in via esclusiva al padre, con collocamento presso la residenza che il padre sceglierà come propria, con facoltà per la madre di vedere e tenere con sé il bambino secondo le modalità che verranno stabilite dall'Autorità giudiziaria, dando atto della rinunzia del ricorrente al contributo per il mantenimento del figlio, tenuto conto che la signora non lavora e non ha capacità reddituale. CP_1
A fondamento delle proprie domande, l'odierno ricorrente deduceva di aver instaurato una convivenza more uxorio con la signora dall'anno 2014, CP_1
presso la residenza di quest'ultima sita in Dalmine, via Aldo Carrara n.19, dove oggi egli continua ad abitare insieme al figlio minore;
che la relazione di coppia, iniziata sotto i migliori auspici, si era nel tempo deteriorata fino a diventare conflittuale anche alla presenza del bambino;
che, dunque, il 22 dicembre 2023 l'odierna convenuta decideva di lasciare il nucleo familiare per raggiungere un uomo conosciuto via chat e con il quale aveva iniziato una relazione virtuale, divenuta successivamente reale;
che, pertanto, la medesima decideva di trasferirsi, CP_1
di fatto, in Sardegna per iniziare una convivenza con quest'uomo senza più fare ritorno nella casa familiare e rendendosi irreperibile telefonicamente;
che la medesima, infatti, ometteva di rispondere alle chiamate del ricorrente né si preoccupava di chiedere informazioni sulle condizioni del bambino che, naturalmente, cominciava a soffrire della lunga assenza della madre;
che, con il proprio lavoro, l'odierno ricorrente aveva sempre offerto il sostegno economico necessario al nucleo familiare, provvedendo ad ogni esigenza del figlio e della ex compagna, al tempo disoccupata;
che, peraltro, è madre di altri Controparte_1
due figli, che da 10 anni è ospite in una comunità famiglia gestita dalla Per_2
cooperativa “Pugno Aperto” di Mariano di Dalmine, e , già maggiorenne ed Pt_2
economicamente autonoma;
che durante la convivenza la madre si era sempre occupata di nella quotidianità, seppure sempre supportata dall'odierno Per_1
ricorrente che non aveva mai mancato di essere presente ad ogni visita del pediatra
e ad ogni occasione che riguardasse i bisogni del bambino;
che è un Per_1
bambino vivace, che gode di buona salute e che frequenta regolarmente la scuola
2
materna statale fino alle ore 17:00, quando il papà, o talvolta la sorella maggiore, vanno a prenderlo per condurlo a casa;
che, durante il fine settimana, padre e figlio approfittano del tempo a disposizione per fare visita alla nonna paterna e frequentare centri di gioco e svago per bambini dell'età di ;
che, data la cessazione della Per_1
convivenza, qualora la madre del bambino non avesse voluto fare rientro in Dalmine,
l'odierno ricorrente avrebbe valutato la possibilità di trasferirsi insieme al figlioletto in Sesto San Giovanni, vicino alla propria madre , al fine di usufruire Controparte_2
di un valido supporto nei momenti in cui per ragioni lavorative non avesse potuto far fronte ai bisogni urgenti del bambino.
Disposta la rinnovazione della notificazione alla convenuta non costituita, all'udienza di rinvio fissata per il giorno 07/11/2024, il giudice delegato dichiarava la contumacia di e procedeva a sentire liberamente l'odierno Controparte_1 ricorrente, che dichiarava: “Non vedo la mamma di mio figlio dal 22 dicembre 2023
e non la sento dalla stessa data. Quel giorno lei andava via di casa, facendo le valigie, dicendomi che sarebbe andata in Sardegna per trascorrere le ferie di
Natale, mi lasciava il bambino e da allora non ha mai più fatto ritorno, non ha più fatto telefonate e non è più reperibile al telefono. Io solo una volta da allora ho provato a chiamarla e il numero mi è risultato inesistente. ha iniziato la Per_1
scuola elementare a Dalmine e sta andando bene. Io sono rimasto a vivere a
Dalmine e per il momento non ho intenzione di spostarmi, vorrei fargli concludere il primo anno di scuola e poi avvicinarmi a mia madre, che vive a Sesto San
Giovanni. La casa dove viviamo io e è una casa del Comune, ha un affitto Per_1
molto vantaggioso che viene pagato da me. Appena avrò la possibilità, mi avvicinerò
a mia madre che potrà darmi un supporto nella gestione del bambino. Adesso sono aiutato da un'amica di famiglia, che mi fa da baby-sitter. sta bene, è un Per_1
bambino forte, che non manifesta la sua sofferenza per il momento. Ho avuto un colloquio con le maestre dove loro mi hanno detto che l'inserimento alla scuola elementare è andato bene, anche se ha dei momenti in cui ha nostalgia del papà.
Questa nostalgia credo sia legata al fatto che il bambino ha timore di perdermi, dopo quello che è successo con la madre. La signora credo che viva con CP_1 il reddito di cittadinanza e con l'Assegno unico che tutti i mesi percepisce dall'Inps”.
All'esito del libero interrogatorio, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti 3
ex art. 473-bis.22 c.p.c., il procuratore di parte
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. CACCIOLA Rosa del Foro di Monza, giusta procura in atti – ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'01/03/1978, residente a[...] – convenuta contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “insiste per l'accoglimento, in via definitiva, dei provvedimenti emessi in via provvisoria nel corso dell'odierna udienza, rinunciando alla rifusione delle spese di lite”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/03/2024, – premettendo che Parte_1
dalla convivenza more uxorio con è nato il figlio Controparte_1 Per_1
(nato a [...] il [...]) – chiedeva all'intestato Tribunale di
[...]
affidare il minore in via esclusiva al padre, con collocamento presso la residenza che il padre sceglierà come propria, con facoltà per la madre di vedere e tenere con sé il bambino secondo le modalità che verranno stabilite dall'Autorità giudiziaria, dando atto della rinunzia del ricorrente al contributo per il mantenimento del figlio, tenuto conto che la signora non lavora e non ha capacità reddituale. CP_1
A fondamento delle proprie domande, l'odierno ricorrente deduceva di aver instaurato una convivenza more uxorio con la signora dall'anno 2014, CP_1
presso la residenza di quest'ultima sita in Dalmine, via Aldo Carrara n.19, dove oggi egli continua ad abitare insieme al figlio minore;
che la relazione di coppia, iniziata sotto i migliori auspici, si era nel tempo deteriorata fino a diventare conflittuale anche alla presenza del bambino;
che, dunque, il 22 dicembre 2023 l'odierna convenuta decideva di lasciare il nucleo familiare per raggiungere un uomo conosciuto via chat e con il quale aveva iniziato una relazione virtuale, divenuta successivamente reale;
che, pertanto, la medesima decideva di trasferirsi, CP_1
di fatto, in Sardegna per iniziare una convivenza con quest'uomo senza più fare ritorno nella casa familiare e rendendosi irreperibile telefonicamente;
che la medesima, infatti, ometteva di rispondere alle chiamate del ricorrente né si preoccupava di chiedere informazioni sulle condizioni del bambino che, naturalmente, cominciava a soffrire della lunga assenza della madre;
che, con il proprio lavoro, l'odierno ricorrente aveva sempre offerto il sostegno economico necessario al nucleo familiare, provvedendo ad ogni esigenza del figlio e della ex compagna, al tempo disoccupata;
che, peraltro, è madre di altri Controparte_1
due figli, che da 10 anni è ospite in una comunità famiglia gestita dalla Per_2
cooperativa “Pugno Aperto” di Mariano di Dalmine, e , già maggiorenne ed Pt_2
economicamente autonoma;
che durante la convivenza la madre si era sempre occupata di nella quotidianità, seppure sempre supportata dall'odierno Per_1
ricorrente che non aveva mai mancato di essere presente ad ogni visita del pediatra
e ad ogni occasione che riguardasse i bisogni del bambino;
che è un Per_1
bambino vivace, che gode di buona salute e che frequenta regolarmente la scuola
2
materna statale fino alle ore 17:00, quando il papà, o talvolta la sorella maggiore, vanno a prenderlo per condurlo a casa;
che, durante il fine settimana, padre e figlio approfittano del tempo a disposizione per fare visita alla nonna paterna e frequentare centri di gioco e svago per bambini dell'età di ;
che, data la cessazione della Per_1
convivenza, qualora la madre del bambino non avesse voluto fare rientro in Dalmine,
l'odierno ricorrente avrebbe valutato la possibilità di trasferirsi insieme al figlioletto in Sesto San Giovanni, vicino alla propria madre , al fine di usufruire Controparte_2
di un valido supporto nei momenti in cui per ragioni lavorative non avesse potuto far fronte ai bisogni urgenti del bambino.
Disposta la rinnovazione della notificazione alla convenuta non costituita, all'udienza di rinvio fissata per il giorno 07/11/2024, il giudice delegato dichiarava la contumacia di e procedeva a sentire liberamente l'odierno Controparte_1 ricorrente, che dichiarava: “Non vedo la mamma di mio figlio dal 22 dicembre 2023
e non la sento dalla stessa data. Quel giorno lei andava via di casa, facendo le valigie, dicendomi che sarebbe andata in Sardegna per trascorrere le ferie di
Natale, mi lasciava il bambino e da allora non ha mai più fatto ritorno, non ha più fatto telefonate e non è più reperibile al telefono. Io solo una volta da allora ho provato a chiamarla e il numero mi è risultato inesistente. ha iniziato la Per_1
scuola elementare a Dalmine e sta andando bene. Io sono rimasto a vivere a
Dalmine e per il momento non ho intenzione di spostarmi, vorrei fargli concludere il primo anno di scuola e poi avvicinarmi a mia madre, che vive a Sesto San
Giovanni. La casa dove viviamo io e è una casa del Comune, ha un affitto Per_1
molto vantaggioso che viene pagato da me. Appena avrò la possibilità, mi avvicinerò
a mia madre che potrà darmi un supporto nella gestione del bambino. Adesso sono aiutato da un'amica di famiglia, che mi fa da baby-sitter. sta bene, è un Per_1
bambino forte, che non manifesta la sua sofferenza per il momento. Ho avuto un colloquio con le maestre dove loro mi hanno detto che l'inserimento alla scuola elementare è andato bene, anche se ha dei momenti in cui ha nostalgia del papà.
Questa nostalgia credo sia legata al fatto che il bambino ha timore di perdermi, dopo quello che è successo con la madre. La signora credo che viva con CP_1 il reddito di cittadinanza e con l'Assegno unico che tutti i mesi percepisce dall'Inps”.
All'esito del libero interrogatorio, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti 3
ex art. 473-bis.22 c.p.c., il procuratore di parte
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