Trib. Milano, sentenza 05/09/2024, n. 3539
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Testo completo
N. 1847 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa
da
(C.F. ) con l'Avv. ROCCISANO Parte_1 C.F._1
DOMENICO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, Viale Bianca Maria 24;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) l'Avv. FOGLIA MAURO Controparte_1 P.IVA_1 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Santa
Maria Capua Vetere, via Jan Palach n.10;
(C.F. ) con l'Avv. ROSARIO SALONIA e Parte_2 P.IVA_2
l'avv. VERONESI GIANLUCA parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Milano, via Visconti Di Modrone n. 21
(C.F. ) con l'Avv. MARTUCCI Controparte_2 P.IVA_3
ANDREA MARIO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere, via Caduti Di Nassiriya - Victoria
Park
- RESISTENTI -
Oggetto: differenze retributive e risarcimento danni
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c depositato in data 9 febbraio 2024,
a convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Parte_1
Sezione Lavoro – , e Controparte_1 Parte_2
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del trattamento salariale erogato a parte ricorrente sulla base dell'art. 23 della Sezione Servizi
Fiduciari del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza
Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost.
2. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1, o dal c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello, o nei diversi livelli ritenuti di giustizia, ovvero da altro c.c.n.l. ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione anche determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost., nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2021 al 15 marzo 2023, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
3. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la somma lorda di euro 26.328,73, di cui 7.783,90 euro a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario o, in gradato subordine, ad euro
15.314,74, di cui 4.925,00 euro a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario o di euro 15.514,33, di cui 4.256,90 euro a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa o ritenute di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2021 al 15 marzo 2023, o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia;
4. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per i motivi di cui al presente atto, al risarcimento del danno da usura pisco – fisica nella misura di euro 15.508,35, o ad altra somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa anche ai sensi degli artt.
1226 c.c. e 432 c.p.c.;
5. accertare e dichiarare l'esistenza tra CP_1
e di un contratto di
[...] Controparte_2 Parte_2 appalto e/o subappalto per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2021 almeno al 15 marzo 2023, o nel diverso periodo che sarà accertato in corso
2 di causa;
6. condannare e Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, congiuntamente e/o disgiuntamente, Parte_2 ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 26.328,73, o in gradato subordine, di euro 15.314,74
o di euro 15.514,33 ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa o ritenute di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2021 al 15 marzo 2023, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, per i titoli di cui al presente atto;
7. condannare
e in solido Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 tra loro, congiuntamente e/o disgiuntamente, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 276/2003, al pagamento del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella misura di euro 15.508,35, o ad altra somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 432
c.p.c.;
In subordine rispetto al punto 6: 8. condannare Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte ricorrente la somma lorda di euro 26.328,73, o in gradato subordine, di euro 15.314,74 o di euro 15.514,33, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa o ritenute di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2021 al 15 marzo 2023, o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia;
In subordine rispetto al punto 7: 9. condannare al pagamento del Controparte_1 risarcimento del danno da usura psico-fisica nella misura di euro
15.508,35, o ad altra somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c.;
In ogni caso: 10. il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo;
11. con vittoria di spese, compensi professionali ex DM 55/2014, spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. nella misura di legge”.
1.1 Premesso di essere stato assunto alle dipendenze di Controparte_1 in data 1° gennaio 2021 - con contratto di lavoro subordinato a
[...] tempo pieno e indeterminato con inquadramento al livello D CCNL per gli
Istituti di Vigilanza privata, Sezione Servizi fiduciari - il ricorrente deduce di aver sempre prestato la propria attività lavorativa sino al 15 marzo
2023 (data del licenziamento disposto a seguito di cambio appalto) presso
3
il cantiere della committente Metroblu la quale mediante contratto di appalto aveva affidato alla - costituita da e da CP_3 Controparte_2
l'espletamento del servizio di guardia armata e Controparte_1 controllo accessi presso i cantieri lungo la Linea della linea Metropolitana
4 in costruzione. Il ricorrente rappresenta di aver percepito, nel corso del rapporto di lavoro, una retribuzione mensile lorda di €930,00 a titolo di paga base da gennaio 2021 a novembre 2021 (doc. n. 4) e successivamente pari ad €950 (di cui €20 in base a quanto previsto dall'art. 109 del c.c.n.l). Sotto altro profilo, il ricorrente deduce lo svolgimento di un numero elevato di ore di lavoro straordinario risultante dai cedolini paga.
1.2. Tanto premesso, il ricorrente lamenta l'inadeguatezza della retribuzione percepita in corso di rapporto ai sensi dell'art. 36 Cost., anche in raffronto al tasso soglia Istat e agli altri CCNL applicabili al settore merceologico di riferimento (CCNL Commercio, CCNL Proprietari di Fabbricati e CCNL Multiservizi);
conseguentemente, chiede di determinare l'ammontare della retribuzione spettante applicando il CCNL
Commercio o, in via subordinata, il CCNL Proprietari di Fabbricati o, in via ulteriormente subordinata il CCNL Multiservizi, nonché la condanna in solido delle convenute alle differenze retributive maturate nel corso del rapporto. Il ricorrente lamenta, altresì, di aver subìto un danno da usura psico-fisica stante il superamento dei limiti legali e contrattuali previsti per lo svolgimento di ore di lavoro straordinario.
2. Si sono costituite ritualmente in giudizio , Controparte_1
e eccependo l'infondatezza Controparte_2 Parte_2 in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
3. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
4 I fatti pacifici e/o documentali
2. Come risulta dalla documentazione in atti, è stato Parte_1 assunto da in data 1° gennaio 2021 in forza di un Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a seguito di una procedura di cambio di appalto tra e Controparte_4 CP_1
avente ad oggetto il servizio di portierato per la committente
[...] Contr
Milano (doc. n. 1: contratto di appalto Metroblu / e doc. Parte_2 Contr n. 2: verbale di accordo 23.11.2020;
doc. n. 3: licenziamento . Al rapporto di lavoro è stato applicato il CCNL per gli Istituti di Vigilanza privata, Sezione Servizi fiduciari, livello D (v. doc. 2 e doc. n. 4: buste paga). Il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato in data 15 marzo 2023
a seguito del licenziamento disposto all'esito della procedura di cambio appalto (doc. n. 8).
2.2. Dalla documentazione in atti, si evince che il ricorrente abbia prestato la propria opera sempre nell'ambito del contratto di appalto mediante il quale ha affidato alla costituita da Parte_3 CP_3
e da l'espletamento del Controparte_2 Controparte_1 servizio di guardia armata, controllo accessi e movierato presso i cantieri
e campi base logistici lungo la Linea della linea Metropolitana 4 in costruzione (doc. n. 5 ricorso).
2.3 La retribuzione lorda fissa corrisposta mensilmente al ricorrente, sulla base di quanto previsto dall'art. 23 CCNL applicato, risulta documentalmente dalle buste paga prodotte in atti pari ai seguenti importi:
- da gennaio a novembre 2021: paga base pari ad € 930,00;
- da dicembre 2021 sino al termine del rapporto: paga base pari ad euro
930,00 oltre ad € 20,00 a titolo di AFAC (art. 109).
2.4. È documentale, nonché pacifico tra le parti, che il ricorrente abbia svolto le seguenti ore di lavoro straordinario:
- nell'anno 2021: 1.070,85 (quindi una media di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa
da
(C.F. ) con l'Avv. ROCCISANO Parte_1 C.F._1
DOMENICO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, Viale Bianca Maria 24;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) l'Avv. FOGLIA MAURO Controparte_1 P.IVA_1 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Santa
Maria Capua Vetere, via Jan Palach n.10;
(C.F. ) con l'Avv. ROSARIO SALONIA e Parte_2 P.IVA_2
l'avv. VERONESI GIANLUCA parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Milano, via Visconti Di Modrone n. 21
(C.F. ) con l'Avv. MARTUCCI Controparte_2 P.IVA_3
ANDREA MARIO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere, via Caduti Di Nassiriya - Victoria
Park
- RESISTENTI -
Oggetto: differenze retributive e risarcimento danni
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c depositato in data 9 febbraio 2024,
a convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Parte_1
Sezione Lavoro – , e Controparte_1 Parte_2
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del trattamento salariale erogato a parte ricorrente sulla base dell'art. 23 della Sezione Servizi
Fiduciari del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza
Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost.
2. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1, o dal c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello, o nei diversi livelli ritenuti di giustizia, ovvero da altro c.c.n.l. ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione anche determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost., nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2021 al 15 marzo 2023, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
3. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la somma lorda di euro 26.328,73, di cui 7.783,90 euro a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario o, in gradato subordine, ad euro
15.314,74, di cui 4.925,00 euro a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario o di euro 15.514,33, di cui 4.256,90 euro a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa o ritenute di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2021 al 15 marzo 2023, o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia;
4. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per i motivi di cui al presente atto, al risarcimento del danno da usura pisco – fisica nella misura di euro 15.508,35, o ad altra somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa anche ai sensi degli artt.
1226 c.c. e 432 c.p.c.;
5. accertare e dichiarare l'esistenza tra CP_1
e di un contratto di
[...] Controparte_2 Parte_2 appalto e/o subappalto per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2021 almeno al 15 marzo 2023, o nel diverso periodo che sarà accertato in corso
2 di causa;
6. condannare e Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, congiuntamente e/o disgiuntamente, Parte_2 ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 26.328,73, o in gradato subordine, di euro 15.314,74
o di euro 15.514,33 ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa o ritenute di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2021 al 15 marzo 2023, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, per i titoli di cui al presente atto;
7. condannare
e in solido Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 tra loro, congiuntamente e/o disgiuntamente, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 276/2003, al pagamento del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella misura di euro 15.508,35, o ad altra somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 432
c.p.c.;
In subordine rispetto al punto 6: 8. condannare Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte ricorrente la somma lorda di euro 26.328,73, o in gradato subordine, di euro 15.314,74 o di euro 15.514,33, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa o ritenute di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2021 al 15 marzo 2023, o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia;
In subordine rispetto al punto 7: 9. condannare al pagamento del Controparte_1 risarcimento del danno da usura psico-fisica nella misura di euro
15.508,35, o ad altra somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c.;
In ogni caso: 10. il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo;
11. con vittoria di spese, compensi professionali ex DM 55/2014, spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. nella misura di legge”.
1.1 Premesso di essere stato assunto alle dipendenze di Controparte_1 in data 1° gennaio 2021 - con contratto di lavoro subordinato a
[...] tempo pieno e indeterminato con inquadramento al livello D CCNL per gli
Istituti di Vigilanza privata, Sezione Servizi fiduciari - il ricorrente deduce di aver sempre prestato la propria attività lavorativa sino al 15 marzo
2023 (data del licenziamento disposto a seguito di cambio appalto) presso
3
il cantiere della committente Metroblu la quale mediante contratto di appalto aveva affidato alla - costituita da e da CP_3 Controparte_2
l'espletamento del servizio di guardia armata e Controparte_1 controllo accessi presso i cantieri lungo la Linea della linea Metropolitana
4 in costruzione. Il ricorrente rappresenta di aver percepito, nel corso del rapporto di lavoro, una retribuzione mensile lorda di €930,00 a titolo di paga base da gennaio 2021 a novembre 2021 (doc. n. 4) e successivamente pari ad €950 (di cui €20 in base a quanto previsto dall'art. 109 del c.c.n.l). Sotto altro profilo, il ricorrente deduce lo svolgimento di un numero elevato di ore di lavoro straordinario risultante dai cedolini paga.
1.2. Tanto premesso, il ricorrente lamenta l'inadeguatezza della retribuzione percepita in corso di rapporto ai sensi dell'art. 36 Cost., anche in raffronto al tasso soglia Istat e agli altri CCNL applicabili al settore merceologico di riferimento (CCNL Commercio, CCNL Proprietari di Fabbricati e CCNL Multiservizi);
conseguentemente, chiede di determinare l'ammontare della retribuzione spettante applicando il CCNL
Commercio o, in via subordinata, il CCNL Proprietari di Fabbricati o, in via ulteriormente subordinata il CCNL Multiservizi, nonché la condanna in solido delle convenute alle differenze retributive maturate nel corso del rapporto. Il ricorrente lamenta, altresì, di aver subìto un danno da usura psico-fisica stante il superamento dei limiti legali e contrattuali previsti per lo svolgimento di ore di lavoro straordinario.
2. Si sono costituite ritualmente in giudizio , Controparte_1
e eccependo l'infondatezza Controparte_2 Parte_2 in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
3. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
4 I fatti pacifici e/o documentali
2. Come risulta dalla documentazione in atti, è stato Parte_1 assunto da in data 1° gennaio 2021 in forza di un Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a seguito di una procedura di cambio di appalto tra e Controparte_4 CP_1
avente ad oggetto il servizio di portierato per la committente
[...] Contr
Milano (doc. n. 1: contratto di appalto Metroblu / e doc. Parte_2 Contr n. 2: verbale di accordo 23.11.2020;
doc. n. 3: licenziamento . Al rapporto di lavoro è stato applicato il CCNL per gli Istituti di Vigilanza privata, Sezione Servizi fiduciari, livello D (v. doc. 2 e doc. n. 4: buste paga). Il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato in data 15 marzo 2023
a seguito del licenziamento disposto all'esito della procedura di cambio appalto (doc. n. 8).
2.2. Dalla documentazione in atti, si evince che il ricorrente abbia prestato la propria opera sempre nell'ambito del contratto di appalto mediante il quale ha affidato alla costituita da Parte_3 CP_3
e da l'espletamento del Controparte_2 Controparte_1 servizio di guardia armata, controllo accessi e movierato presso i cantieri
e campi base logistici lungo la Linea della linea Metropolitana 4 in costruzione (doc. n. 5 ricorso).
2.3 La retribuzione lorda fissa corrisposta mensilmente al ricorrente, sulla base di quanto previsto dall'art. 23 CCNL applicato, risulta documentalmente dalle buste paga prodotte in atti pari ai seguenti importi:
- da gennaio a novembre 2021: paga base pari ad € 930,00;
- da dicembre 2021 sino al termine del rapporto: paga base pari ad euro
930,00 oltre ad € 20,00 a titolo di AFAC (art. 109).
2.4. È documentale, nonché pacifico tra le parti, che il ricorrente abbia svolto le seguenti ore di lavoro straordinario:
- nell'anno 2021: 1.070,85 (quindi una media di
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