Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 310
TRIB Brescia
Sentenza
10 marzo 2025
Sentenza
10 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Brescia
Sentenza
10 marzo 2025
Sentenza
10 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
N. 905/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa AR
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
AN HI con l'avv. ARNONE MANLIO e l'avv. ADELFIO MARIA RITA
- RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del Direttore
Generale pro tempore
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA in persona del Dirigente pro tempore tutti costituiti con la dott.ssa PALMIERI LUISA, il dott. HINDÀ GABRIELE MARIO, la dott.ssa TOMASONI MARINA, la dott.ssa MACRÌ IDA, la dott.ssa CARBONE MONICA, la dott.ssa
CARDILLO ELISA ex art. 417-bis c.p.c.
- RESISTENTI
Oggetto: Carta docente
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. AN AR ha adito l'intestato Tribunale rappresentando di essere, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito – in servizio dal 01/09/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine delle attività didattiche) presso la scuola primaria “Tito Speri” di AT (BS) a copertura di un posto di insegnamento comune per ventiquattro ore settimanali (doc. 5bis del ricorso) –
e di avere stipulato con il convenuto, in precedenza, contratti a tempo determinato così dettagliati:
- nell'a.s. 2018/2019 dal 01/10/2018 al 30/06/2019 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno per undici ore settimanali, presso la scuola primaria di Molinetto dell'IC di MA (BS) (doc. 1 del ricorso);
- nell'a.s. 2019/2020 dal 21/09/2019 al 30/06/2020 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento comune per sedici ore settimanali, presso la scuola primaria
“Tita Secchi” dell'IC di CI (BS) (doc. 2 del ricorso);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 22/09/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento comune per ventiquattro ore settimanali, presso la scuola primaria “Tita Secchi” dell'IC di CI (BS) (doc. 3 del ricorso);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento comune per ventiquattro ore settimanali, presso la scuola primaria “Tito Speri” dell'IC di AT (BS) (doc. 4 del ricorso);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 30/06/2023 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento comune per ventiquattro ore settimanali, presso la scuola primaria “Tito Speri” dell'IC di AT (BS) (doc. 5 del ricorso).
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00 (infra
“Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Ha precisato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative della normativa di rango primario – art. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313 e d.p.c.m. 28 novembre 2016 – il beneficio in contesa veniva riconosciuto anche agli insegnanti di ruolo: assunti a tempo parziale;
in periodo di formazione e prova;
inidonei per motivi di salute ex art. 514 d.lgs. n. 297/1994; in posizione di
Pag. 2 di 10
comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
operanti presso scuole ubicate all'estero o presso scuole militari.
Ha evidenziato in particolare (per quanto di interesse in questa sede) che, secondo la sent. 1842 del
Consiglio di Stato, Sez. VII, pubblicata il 16.03.2022, il diritto/dovere di formazione – strettamente collegato alla Carta docente – è previsto ed imposto dagli artt. 29, 63 e 64 CCNL 29.11.2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Ha ricordato come i Giudici Amministrativi, per mezzo della medesima pronuncia, avessero riconosciuto l'illegittimità della condotta di parte convenuta, per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
e della riserva di competenza in materia di formazione professionale attribuita dal d.lgs. n. 165/2001 alla disciplina collettiva nazionale dei rapporti di lavoro, le cui norme prevalevano quindi sulla legge n. 107/2015.
Ha richiamato l'ordinanza emessa il 18.05.2022 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa
C-450/21), che ha stabilito l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva europea n.
1999/70/CE, la quale impone il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza di ragioni oggettive, precise e concrete atte a giustificare una disparità di trattamento.
Ha precisato di aver inviato in data 13.11.2023 all'amministrazione scolastica missiva di posta elettronica certificata, contenente diffida ad adempiere e protocollata al n. 132003 dell'Ufficio di
Gabinetto del Ministero convenuto, rimasta priva di riscontro.
Ha concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del Ministero alla concessione della Carta docente ed all'accreditamento su di essa di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per un importo totale pari ad euro
2.500,00; ovvero, in via subordinata, la condanna di parte convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, del medesimo importo o della diversa somma ritenuta di giustizia.
2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. della pretesa alla corresponsione del bonus docenti in relazione all'a.s. 2018/2019, stante il tempo trascorso tra la data di conferimento dell'incarico, avvenuto il 01.10.2018, ed il deposito del ricorso del 10.04.2024.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto illegittimo o comunque infondato ed il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more delineatosi.
Pag. 3 di 10
Ha confermato appieno lo svolgimento dei servizi esposti dalla ricorrente, precisando che, al momento del deposito della memoria difensiva, la docente risultava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al 30/06/2025, espletato presso l'Istituto comprensivo di CI (BS).
Ha ampiamente richiamato i principi di diritto recentemente affermati in materia dalla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis
c.p.c. instaurato da altro Tribunale.
Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con decreto-legge n. 69/2023, che ha previsto il riconoscimento del beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, sottolineando come l'onere della prova di tale requisito fosse a carico di parte ricorrente.
Ha evidenziato che la formazione viene disciplinata dalla clausola numero 6 dell'Accordo Quadro, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato
“nella misura del possibile”; quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto della compatibilità finanziaria della relativa spesa, oltreché delle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti cd. precari.
Ha sottolineato la rilevanza della condotta dell'amministrazione, adeguatasi dapprima alla normativa di rango primario ex art. 97 Cost. e successivamente alle determinazioni della CGUE.
Ha segnalato, in ogni caso, la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa AR
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
AN HI con l'avv. ARNONE MANLIO e l'avv. ADELFIO MARIA RITA
- RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del Direttore
Generale pro tempore
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA in persona del Dirigente pro tempore tutti costituiti con la dott.ssa PALMIERI LUISA, il dott. HINDÀ GABRIELE MARIO, la dott.ssa TOMASONI MARINA, la dott.ssa MACRÌ IDA, la dott.ssa CARBONE MONICA, la dott.ssa
CARDILLO ELISA ex art. 417-bis c.p.c.
- RESISTENTI
Oggetto: Carta docente
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. AN AR ha adito l'intestato Tribunale rappresentando di essere, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito – in servizio dal 01/09/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine delle attività didattiche) presso la scuola primaria “Tito Speri” di AT (BS) a copertura di un posto di insegnamento comune per ventiquattro ore settimanali (doc. 5bis del ricorso) –
e di avere stipulato con il convenuto, in precedenza, contratti a tempo determinato così dettagliati:
- nell'a.s. 2018/2019 dal 01/10/2018 al 30/06/2019 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno per undici ore settimanali, presso la scuola primaria di Molinetto dell'IC di MA (BS) (doc. 1 del ricorso);
- nell'a.s. 2019/2020 dal 21/09/2019 al 30/06/2020 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento comune per sedici ore settimanali, presso la scuola primaria
“Tita Secchi” dell'IC di CI (BS) (doc. 2 del ricorso);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 22/09/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento comune per ventiquattro ore settimanali, presso la scuola primaria “Tita Secchi” dell'IC di CI (BS) (doc. 3 del ricorso);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento comune per ventiquattro ore settimanali, presso la scuola primaria “Tito Speri” dell'IC di AT (BS) (doc. 4 del ricorso);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 30/06/2023 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento comune per ventiquattro ore settimanali, presso la scuola primaria “Tito Speri” dell'IC di AT (BS) (doc. 5 del ricorso).
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00 (infra
“Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Ha precisato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative della normativa di rango primario – art. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313 e d.p.c.m. 28 novembre 2016 – il beneficio in contesa veniva riconosciuto anche agli insegnanti di ruolo: assunti a tempo parziale;
in periodo di formazione e prova;
inidonei per motivi di salute ex art. 514 d.lgs. n. 297/1994; in posizione di
Pag. 2 di 10
comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
operanti presso scuole ubicate all'estero o presso scuole militari.
Ha evidenziato in particolare (per quanto di interesse in questa sede) che, secondo la sent. 1842 del
Consiglio di Stato, Sez. VII, pubblicata il 16.03.2022, il diritto/dovere di formazione – strettamente collegato alla Carta docente – è previsto ed imposto dagli artt. 29, 63 e 64 CCNL 29.11.2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Ha ricordato come i Giudici Amministrativi, per mezzo della medesima pronuncia, avessero riconosciuto l'illegittimità della condotta di parte convenuta, per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
e della riserva di competenza in materia di formazione professionale attribuita dal d.lgs. n. 165/2001 alla disciplina collettiva nazionale dei rapporti di lavoro, le cui norme prevalevano quindi sulla legge n. 107/2015.
Ha richiamato l'ordinanza emessa il 18.05.2022 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa
C-450/21), che ha stabilito l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva europea n.
1999/70/CE, la quale impone il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza di ragioni oggettive, precise e concrete atte a giustificare una disparità di trattamento.
Ha precisato di aver inviato in data 13.11.2023 all'amministrazione scolastica missiva di posta elettronica certificata, contenente diffida ad adempiere e protocollata al n. 132003 dell'Ufficio di
Gabinetto del Ministero convenuto, rimasta priva di riscontro.
Ha concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del Ministero alla concessione della Carta docente ed all'accreditamento su di essa di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per un importo totale pari ad euro
2.500,00; ovvero, in via subordinata, la condanna di parte convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, del medesimo importo o della diversa somma ritenuta di giustizia.
2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. della pretesa alla corresponsione del bonus docenti in relazione all'a.s. 2018/2019, stante il tempo trascorso tra la data di conferimento dell'incarico, avvenuto il 01.10.2018, ed il deposito del ricorso del 10.04.2024.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto illegittimo o comunque infondato ed il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more delineatosi.
Pag. 3 di 10
Ha confermato appieno lo svolgimento dei servizi esposti dalla ricorrente, precisando che, al momento del deposito della memoria difensiva, la docente risultava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al 30/06/2025, espletato presso l'Istituto comprensivo di CI (BS).
Ha ampiamente richiamato i principi di diritto recentemente affermati in materia dalla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis
c.p.c. instaurato da altro Tribunale.
Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con decreto-legge n. 69/2023, che ha previsto il riconoscimento del beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, sottolineando come l'onere della prova di tale requisito fosse a carico di parte ricorrente.
Ha evidenziato che la formazione viene disciplinata dalla clausola numero 6 dell'Accordo Quadro, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato
“nella misura del possibile”; quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto della compatibilità finanziaria della relativa spesa, oltreché delle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti cd. precari.
Ha sottolineato la rilevanza della condotta dell'amministrazione, adeguatasi dapprima alla normativa di rango primario ex art. 97 Cost. e successivamente alle determinazioni della CGUE.
Ha segnalato, in ogni caso, la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi