Trib. Napoli, sentenza 06/03/2024, n. 1742

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 06/03/2024, n. 1742
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1742
Data del deposito : 6 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Maria Pia Mazzocca in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. Fissata per il 6/2/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4084/2023 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via D C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo C.F._1
Galluccio C.F. ente domiciliato presso il suo studio sito C.F._2 in Aversa, alla Via Giotto, 87 giusta procura in calce al presente atto. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente procedimento, ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c. ai seguenti indirizzi: numero di fax 081.504.60.01, mail posta certificata:
Email_1 ricorrente
E
, in persona del Dirigente p.t. , già ( CF-P.IVA Controparte_1 CP_1
), con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del P.IVA_1 Direttore Generale p.t. Dott. Ing. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_2
Lembo (CF ) e Annalisa In-torcia ( -il quale C.F._3 C.F._4 dichiara che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n.
546/1992
, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC
e ed al Email_2 Email_3 numero di fax 081 2544528 -tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Comunale Del Cont Principe 13/A presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura speciale alle liti del 5.09.2019 per notaio Rep. N.42728 Racc. 16316 reg. al n.3926serie IT Ag. Persona_1
En-trate di Napoli in pari data –parte resistente rapp.ta e difesa dagli avv.ti Annamaria De Nicola e Anna Vingiani. resistente Oggetto: diritto alla maggiorazione prevista dall'art.9 del CCNL 20/09/2001 per la prestazione lavorativa resa nelle giornate festive infrasettimanali. conclusioni: come in atti.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 1/3/2023 l'epigrafato ricorrente ha esposto di essere dipendente dell'Amministrazione resistente, immesso in ruolo con il profilo di inquadramento e la data di assunzione di cui ai cedolini paga allegati agli atti;
di essere turnista, svolgendo la sua prestazione lavorativa su tre turni, per sei giorni lavorativi su sette, e, precisamente, turno mattutino di sei ore dalle ore 08.00 alle ore 14.00, turno pomeridiano di sei ore dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e turno di notte di 12 ore dalle ore 20.00 alle ore 08.00;
di percepire l'indennità di turno di cui all'art.44 comma 3 del CCNL comparto Sanità 1 settembre 1995 e precisamente l'indennità giornaliera legata all'effettiva presenza di €. 4,38;
di avere avuto fino alla data del 01.04.2011, il riconoscimento ai sensi dell'art.9 del CCNL 20 settembre 2001,
1
per i giorni festivi infrasettimanali lavorati, del riposo compensativo ovvero la maggiorazione di cui all'art.34 del CCNL 07.07.1999 calcolata secondo quanto statuito dall'art.39 del CCNL 20 settembre 2001;
di avere continuato a svolgere dall' aprile 2018 al dicembre 2022la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali e secondo i turni di cui al prospetto riepilogativo allegato al presente ricorso, senza ricevere né il riposo compensativo né la maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20 settembre 2000 successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018. Egli ha rappresentato di avere contabilizzato le ore effettivamente lavorate nelle giornate festive infrasettimanali, suddividendo il conteggio per anni, giorni e mesi in cui la prestazione è stata effettuata e dedotto di non aver mai richiesto o ricevuto il riposo compensativo nei successivi 30 giorni dall'effettuazione della prestazione lavorativa cadente nei giorni festivi infrasettimanali, ha invocato la predetta norma contrattuale e la giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla sua tesi, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente Controparte_3
, in persona del Dirigente p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale
[...] dell'azienda sita in Napoli alla via Cupa del Principe n.13/a, al pagamento delle in favore del ricorrente per il periodo dell'importo di € 3148,00.oltre interessi da quantificarsi;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”. Cont La costituitasi tempestivamente ha eccepito la nullità del ricorso e la prescrizione quinquennale dei crediti per il periodo antecedente alla notifica della diffida , costituente atto interruttivo, avvenuta il 23.2.2024;
nel merito ha dedotto l'infondatezza delle domande e ha concluso chiedendo di “in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda per nullità del ricorso;
sempre in via preliminare, dichiarare la decadenza dal diritto per non essere stata formulata dalla ricorrente la richiesta di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001 comma 1 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
sempre in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per le pretese azionate antecedentemente il quinquennio dalla notifica del ricorso;
nel merito, rigettare il ricorso perché comunque infondato in fatto e
d in diritto, e d in ogni caso non provato;
condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”. Dopo l'acquisizione di note contabili e difensive e il deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa in data odierna, disponendo la comunicazione della sentenza alle parti. L'atto introduttivo contiene la sufficiente esplicitazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno delle domande formulate consentendo al convenuto di apprestare un'adeguata difesa e al Giudice di conoscere il tema d'indagine.
Questo giudice ritiene di aderire alla motivazione di cui alla sentenza di questo Tribunale n.
3813/2023 di questo giudice , conforme a numerosi altri precedenti di questo Tribunale . La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 e a lui percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per
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sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001. L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di
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