Trib. Salerno, sentenza 11/11/2024, n. 5360

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 11/11/2024, n. 5360
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 5360
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

Procedimento RG 5704 / 2021
Tribunale Ordinario di Salerno
Prima Sezione Civile
IL GOP Dott.ssa L P, nella causa civile iscritta al n. 5704/2021 R.G.,
Promossa da : rapp.to e difeso dagli avv.ti A D G D M Parte_1
e G D G D M ed elett.te dom.to come in atti
Attore/Opponente
Nei confronti di : , quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Controparte_1
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti F T, V Persona_1
G ed A T ed elett.te dom.ta come in atti,
Convenuta/Opposta
Avente ad oggetto : Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1138/2021, emesso dal Tribunale di Salerno e notificato in data 21.06.2021
Conclusioni : come in atti,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'instante opponeva il decreto ingiuntivo di cui in oggetto, emesso nell'ammontare di € 5.516,00 oltre interessi e spese, richiesto sulla differenza tra l'importo versato e quello dovuto a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore
secondo le determinazioni assunte sul punto dal Tribunale di Salerno in sede Persona_1
di separazione.


A sostegno della domanda deduceva in via preliminare l'inammissibilità della domanda monitoria per essere stata richiesta sulla scorta di provvedimenti aventi essi stessi efficacia esecutiva in relazione alla somma ivi fissata a titolo di assegno di mantenimento, sì come disposto con ordinanza presidenziale e successiva sentenza di separazione;
riferiva inoltre che,
a seguito di ricorso ex art. 710 cpc finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione, aveva ottenuto una riduzione ad € 300,00 dell'assegno di mantenimento per il figlio minore e pertanto, dagli importi già versati alla opposta, andava decurtata la somma pari ad € 100,00 per 11 mensilità a far tempo dal settembre 2020;
riteneva inoltre che il provvedimento monitorio difettasse dei presupposti di legge ai fini della sua emissione e spiegava altresì domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la somma di € 2.245,11 afferente il pagamento delle fatture di fornitura di energia elettrica - nel periodo 2017/2020 - riguardanti la casa coniugale, posta in Montecorvino Rovella (Sa) alla Via Pace n.68, assegnata dal
Tribunale di Salerno in godimento alla moglie unitamente al figlio minore, instando infine per la condanna della opposta ai sensi dell'art. 96/3° comma cpc, per avere agito con malafede e colpa grave. Chiedeva pertanto, in accoglimento della proposta opposizione, revocarsi il DI
n. 1138/21 o, in subordine, rideterminarsi l'importo eventualmente dovuto, in ragione dei motivi svolti a supporto della domanda riconvenzionale.
Con propria comparsa si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per sua infondatezza in fatto ed in diritto, più in particolare eccependo l'inammissibilità della riconvenzionale per avere essa ad oggetto un petitum estraneo alla res judicata costituita dalla sentenza n. 3142 del 07.10.2019, resa nel giudizio di separazione coniugi, riguardando in ogni caso, le somme oggetto di riconvenzionale, voci di spesa per un bene della comunione familiare, sostenute in data antecedente allo scioglimento della comunione legale, avvenuta con la sentenza di separazione;
rimarcava la correttezza del calcolo della somma dovuta e dunque della prova del quantum richiesto in via monitoria, atteso che la relativa domanda afferiva al mancato pagamento di quanto dovuto da luglio 2017 fino al settembre 2020, sottratti gli importi già corrisposti nell'ammontare di € 7.284,00.
Successivamente, rigettate le richieste istruttorie avanzate in atti da parte opposta, la causa veniva assunta in decisione previa assegnazione die termini di cui all'art. 190 cpc.
Circa l'inammissibilità del ricorso monitorio dedotto in via preliminare a sostegno dell'opposizione, per essere l'opposta già munita di titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di separazione, deve osservarsi che , ai fini dell'azione esecutiva, il provvedimento giudiziario con cui viene stabilito in sede di separazione personale come contribuire al
mantenimento dei figli, richiede, nel caso in cui il
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