Trib. Genova, sentenza 30/01/2024, n. 133
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Testo completo
N. R.G. 2106/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2106/2023 promossa dalla sig.ra:
NA GO, nata a [...] il [...], CF: [...], residente in Genova, rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso dall'Avv. Michela Artisci congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Cinzia Marcello, con domicilio eletto in Genova, Via Porta D'Archi
12/24 B, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Marcello
-ricorrente-
CONTRO
l'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (c.f.: 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova,
Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli, dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito del dott. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino (Rep. n. 37590)
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1 - accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a vedersi liquidare l'indennità Naspi per i motivi di cui in premessa;
- conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare l'Inps a condannare alla ricorrente
l'indennità Naspi dalla data della domanda amministrativa nella misura di legge oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Si insta per l'ammissione di CTU contabile al fine di quantificare le somme dovute alla ricorrente a titolo di indennità Naspi.
Con vittoria di spese diritti ed onorari e CU da liquidarsi con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario oltre IVA e CPA”.
INPS:
“Voglia il Tribunale Ill.mo respingere il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 5.6.2023, la sig.ra NA GO ha convenuto in giudizio l'INPS, per sentirlo condannare a corrisponderle la prestazione PI.
Ha all'uopo dedotto che:
-in data 15.12.2022 ha presentato domanda di PI essendo in possesso dei requisiti contributivi richiesti dalla specifica normativa ed avendo lavorato alle dipendenze della Farmacia del Castello sita in Genova, Via Assarotti 120 r, dal 3.6.2013 al 6.12.2022, con contratto a tempo indeterminato;
-l'INPS, con nota datata 27.1.2023, le ha comunicato la reiezione della domanda in quanto non risultava aver indicato il reddito presunto derivante da lavoro autonomo entro 30 gg. dalla data della domanda PI, inoltre essendo titolare di Assegno di Invalidità (IO 15044520) incompatibile con la prestazione per la disoccupazione (motivazione: “titolare di rapporto di lavoro con Marsala SS. e incompatibilità con assegno IO”);
-il 7.2.2023 ha presentato ricorso amministrativo allegando dichiarazione di non aver percepito alcun reddito e rinuncia all'assegno IO;
a tutt'oggi l'INPS non ha risposto;
-come evidenziato dalla Corte di Appello di Genova, la decadenza di cui all'art 11 del
d.lgs. 22/2015 (per mancata dichiarazione dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo)
2
opera solo in caso di attività autonoma intrapresa durante la percezione della PI (Corte
d'Appello, sentenze n. 84/2018 e n. 354/2018);
non anche nei casi in cui all'assicurato si imputi di non aver comunicato, in occasione della domanda iniziale della prestazione, la situazione reddituale relativa ad una attività autonoma già in essere;
-ella è stata socia d'opera, a seguito di atto del notaio Andrea Piermari del 30.11.2022, sino all' 1.2.2023 (atto di recesso, doc. ric.), di Marsala s.s., ma non ha prestato alcun tipo di attività in favore della società e non ne ha ricevuta alcuna remunerazione;
-quanto all'incompatibilità con la prestazione pensionistica d'invalidità, “ha optato con dichiarazione inviata in data 07/02/2023. Sul punto già la Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011,
n. 234, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui tale norma non prevede, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. La scelta del trattamento più favorevole dal punto di vista economico è un diritto sostanziale del soggetto che non può essere assoggettato ad una capacità organizzativa dall'ente erogatore che la subordina indefettibilmente alla presentazione della domanda (circolare 138/2011).
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.
Secondo l'INPS, infatti:
-la PI “non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa a condizione che il lavoratore comunichi all'Istituto il reddito presunto. La soglia di reddito che il lavoratore prevede di percepire dall'instaurazione del nuovo contratto di lavoro può determinare la riduzione della PI, la sospensione d'ufficio o la decadenza dell'indennità”;
-la prestazione decade se il lavoratore percepisce un reddito superiore a 8mila euro lordi e il contratto è superiore a 6 mesi;
viene sospesa d'ufficio se il lavoratore percepisce un reddito inferiore a 8mila euro lordi e il contratto non supera i 6 mesi;
viene ridotta all'80% se il lavoratore percepisce un reddito inferiore a 8mila euro lordi;
-in tutti i casi il lavoratore è comunque tenuto a comunicare il reddito annuo previsto mediante il modello telematico Naspi-Com;
3
-l'art. 11 del d.lgs. 22 marzo 2015, n. 22, rubricato “decadenza”, prevede che il lavoratore decada dalla fruizione della PI nel caso (lett. c) d'inizio di attività lavorativa autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10, co. 1, primo periodo;
il reddito presunto va dichiarato anche se pari o inferiore a zero;
-“è implicito che l'incompatibilità sopra descritta sussista anche in caso di preesistenza del lavoro autonomo rispetto alla domanda di PI”;
-“[i]n coerenza con quanto sopra, la circolare INPS n. 94/2015 ha chiarito che in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, il soggetto interessato deve informare
l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività o entro un mese dalla domanda di PI se
l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività”;
-“… la predetta previsione della circolare non introduce affatto una decadenza non prevista dalla legge, bensì si limita a chiarire la portata della decadenza prevista dalla legge, in piena coerenza con la disciplina legale sopra richiamata”;
-nel caso di specie, la ricorrente ha presentato domanda PI il 15.12.2022, indicando il
28.11.2022 come data di cessazione dal lavoro;
la domanda è stata respinta in data 6.12.2021 “… per non aver dichiarato entro 30 giorni il reddito presunto da varie posizioni autonome REA. Si tratta di 4 posizioni REA attive nelle quali la ricorrente rivesta la carica di socia: REA GE
471204;
REA GE 515050;
REA GE 515176;
REA GE 515203 (Si allegano visure camerali delle società corrispondenti al numero di REA (REPERTORIO ECONOMICO
AMMINISTRATIVO)… Per queste posizioni attive la ricorrente riveste tuttora la carica ivi risultante, quindi, secondo quanto indicato dalla Circolare Inps n. 94/2015, era tenuta a comunicare il reddito presunto, anche se pari a zero, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda” [le società indicate dall'INPS, tramite la visura camerale allegata alla memoria di costituzione, sono 4 società semplici, denominate Milano, Il Mare, Credit e Il
Sole, tra le quali, dunque, non compare Marsala s.s.];
-la comunicazione relativa a redditi da attività autonoma e/o partecipazione è obbligatoria ai sensi di quanto precisato al punto 4.b.3 della circolare INPS n. 174/2017: "... Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di PI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero";
4
-dunque “[l]'attività doveva essere dichiarata (e con tale dichiarazione doveva essere indicato il reddito presunto), atteso che l'art. 50, comma 1, lett. c) bis, del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, tra l'altro,
'le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, (…) alla partecipazione a collegi e commissioni, (…) sempreché gli uffici (…) non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente (...)'. Ne consegue che, nell'ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità di disoccupazione delle suddette funzioni trova applicazione la disciplina di cui all'art.
9 del D.Lgs. n. 22 del 2015 in tema di riduzione dell'importo della prestazione erogata per
l'ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato”;
-“nel termine di 30 giorni dalla domanda di disoccupazione questa comunicazione non è stata effettuata, sicché il ricorrente è incorso nella decadenza sopra richiamata”;
-“… la ricorrente non ha provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della
PI, cioè, quale sia stato il reddito percepito, non essendo a tale scopo sufficiente la sola autodichiarazione prodotta in sede amministrativa”;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2106/2023 promossa dalla sig.ra:
NA GO, nata a [...] il [...], CF: [...], residente in Genova, rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso dall'Avv. Michela Artisci congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Cinzia Marcello, con domicilio eletto in Genova, Via Porta D'Archi
12/24 B, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Marcello
-ricorrente-
CONTRO
l'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (c.f.: 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova,
Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli, dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito del dott. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino (Rep. n. 37590)
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1 - accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a vedersi liquidare l'indennità Naspi per i motivi di cui in premessa;
- conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare l'Inps a condannare alla ricorrente
l'indennità Naspi dalla data della domanda amministrativa nella misura di legge oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Si insta per l'ammissione di CTU contabile al fine di quantificare le somme dovute alla ricorrente a titolo di indennità Naspi.
Con vittoria di spese diritti ed onorari e CU da liquidarsi con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario oltre IVA e CPA”.
INPS:
“Voglia il Tribunale Ill.mo respingere il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 5.6.2023, la sig.ra NA GO ha convenuto in giudizio l'INPS, per sentirlo condannare a corrisponderle la prestazione PI.
Ha all'uopo dedotto che:
-in data 15.12.2022 ha presentato domanda di PI essendo in possesso dei requisiti contributivi richiesti dalla specifica normativa ed avendo lavorato alle dipendenze della Farmacia del Castello sita in Genova, Via Assarotti 120 r, dal 3.6.2013 al 6.12.2022, con contratto a tempo indeterminato;
-l'INPS, con nota datata 27.1.2023, le ha comunicato la reiezione della domanda in quanto non risultava aver indicato il reddito presunto derivante da lavoro autonomo entro 30 gg. dalla data della domanda PI, inoltre essendo titolare di Assegno di Invalidità (IO 15044520) incompatibile con la prestazione per la disoccupazione (motivazione: “titolare di rapporto di lavoro con Marsala SS. e incompatibilità con assegno IO”);
-il 7.2.2023 ha presentato ricorso amministrativo allegando dichiarazione di non aver percepito alcun reddito e rinuncia all'assegno IO;
a tutt'oggi l'INPS non ha risposto;
-come evidenziato dalla Corte di Appello di Genova, la decadenza di cui all'art 11 del
d.lgs. 22/2015 (per mancata dichiarazione dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo)
2
opera solo in caso di attività autonoma intrapresa durante la percezione della PI (Corte
d'Appello, sentenze n. 84/2018 e n. 354/2018);
non anche nei casi in cui all'assicurato si imputi di non aver comunicato, in occasione della domanda iniziale della prestazione, la situazione reddituale relativa ad una attività autonoma già in essere;
-ella è stata socia d'opera, a seguito di atto del notaio Andrea Piermari del 30.11.2022, sino all' 1.2.2023 (atto di recesso, doc. ric.), di Marsala s.s., ma non ha prestato alcun tipo di attività in favore della società e non ne ha ricevuta alcuna remunerazione;
-quanto all'incompatibilità con la prestazione pensionistica d'invalidità, “ha optato con dichiarazione inviata in data 07/02/2023. Sul punto già la Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011,
n. 234, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui tale norma non prevede, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. La scelta del trattamento più favorevole dal punto di vista economico è un diritto sostanziale del soggetto che non può essere assoggettato ad una capacità organizzativa dall'ente erogatore che la subordina indefettibilmente alla presentazione della domanda (circolare 138/2011).
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.
Secondo l'INPS, infatti:
-la PI “non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa a condizione che il lavoratore comunichi all'Istituto il reddito presunto. La soglia di reddito che il lavoratore prevede di percepire dall'instaurazione del nuovo contratto di lavoro può determinare la riduzione della PI, la sospensione d'ufficio o la decadenza dell'indennità”;
-la prestazione decade se il lavoratore percepisce un reddito superiore a 8mila euro lordi e il contratto è superiore a 6 mesi;
viene sospesa d'ufficio se il lavoratore percepisce un reddito inferiore a 8mila euro lordi e il contratto non supera i 6 mesi;
viene ridotta all'80% se il lavoratore percepisce un reddito inferiore a 8mila euro lordi;
-in tutti i casi il lavoratore è comunque tenuto a comunicare il reddito annuo previsto mediante il modello telematico Naspi-Com;
3
-l'art. 11 del d.lgs. 22 marzo 2015, n. 22, rubricato “decadenza”, prevede che il lavoratore decada dalla fruizione della PI nel caso (lett. c) d'inizio di attività lavorativa autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10, co. 1, primo periodo;
il reddito presunto va dichiarato anche se pari o inferiore a zero;
-“è implicito che l'incompatibilità sopra descritta sussista anche in caso di preesistenza del lavoro autonomo rispetto alla domanda di PI”;
-“[i]n coerenza con quanto sopra, la circolare INPS n. 94/2015 ha chiarito che in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, il soggetto interessato deve informare
l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività o entro un mese dalla domanda di PI se
l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività”;
-“… la predetta previsione della circolare non introduce affatto una decadenza non prevista dalla legge, bensì si limita a chiarire la portata della decadenza prevista dalla legge, in piena coerenza con la disciplina legale sopra richiamata”;
-nel caso di specie, la ricorrente ha presentato domanda PI il 15.12.2022, indicando il
28.11.2022 come data di cessazione dal lavoro;
la domanda è stata respinta in data 6.12.2021 “… per non aver dichiarato entro 30 giorni il reddito presunto da varie posizioni autonome REA. Si tratta di 4 posizioni REA attive nelle quali la ricorrente rivesta la carica di socia: REA GE
471204;
REA GE 515050;
REA GE 515176;
REA GE 515203 (Si allegano visure camerali delle società corrispondenti al numero di REA (REPERTORIO ECONOMICO
AMMINISTRATIVO)… Per queste posizioni attive la ricorrente riveste tuttora la carica ivi risultante, quindi, secondo quanto indicato dalla Circolare Inps n. 94/2015, era tenuta a comunicare il reddito presunto, anche se pari a zero, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda” [le società indicate dall'INPS, tramite la visura camerale allegata alla memoria di costituzione, sono 4 società semplici, denominate Milano, Il Mare, Credit e Il
Sole, tra le quali, dunque, non compare Marsala s.s.];
-la comunicazione relativa a redditi da attività autonoma e/o partecipazione è obbligatoria ai sensi di quanto precisato al punto 4.b.3 della circolare INPS n. 174/2017: "... Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di PI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero";
4
-dunque “[l]'attività doveva essere dichiarata (e con tale dichiarazione doveva essere indicato il reddito presunto), atteso che l'art. 50, comma 1, lett. c) bis, del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, tra l'altro,
'le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, (…) alla partecipazione a collegi e commissioni, (…) sempreché gli uffici (…) non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente (...)'. Ne consegue che, nell'ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità di disoccupazione delle suddette funzioni trova applicazione la disciplina di cui all'art.
9 del D.Lgs. n. 22 del 2015 in tema di riduzione dell'importo della prestazione erogata per
l'ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato”;
-“nel termine di 30 giorni dalla domanda di disoccupazione questa comunicazione non è stata effettuata, sicché il ricorrente è incorso nella decadenza sopra richiamata”;
-“… la ricorrente non ha provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della
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