Trib. Velletri, sentenza 09/12/2024, n. 2530

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 09/12/2024, n. 2530
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 2530
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

R.G.V.G. n. 2431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2431 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ivan Ingrosso, Parte_1 Parte_2
giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
Oggetto: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 27.06.2024, e Parte_1
– premesso di aver contratto matrimonio in TA (RM) il 10.09.2018, che Parte_2 dall'unione coniugale è nata la GL (4.02.2020) e che ciascun coniuge gode di propria Per_1
adeguata indipendenza economica – hanno agito in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati con il mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.




2. La GL minore sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, stabilmente collocata presso la madre.

3. I coniugi individuano quale residenza abituale per la propria GL, l'abitazione sita in
Rocca di Papa, via della Portella n. 5/A, presso cui verrà prevalentemente collocata.

4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la GL.

5. Il padre avrà facoltà di vedere ed avere con sé la bambina, quando vorrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici della minore, previo accordo con la madre
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