Trib. Viterbo, sentenza 19/03/2024, n. 170
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. M I, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nelle cause riunite iscritte ai nn. 506, 509, 1436, 1585 e 1586 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertenti TRA (C.F. = ) Parte_1 C.F._1 nata a Viterbo, il 16.09.1986, res.te in Vallerano (VT), alla Via Corrado Alvaro n.1 (C.F. = Parte_2 C.F._2 nata a Viterbo, il 10.03.1983, res.te in Canepina (VT), alla Via Acquarenza 9, C.F. = ) Parte_3 C.F._3
n. Bagnoregio (VT) 21.08.1974 res. Castiglione in Tev. (VT) Via Martiri di Camonera n. 5 (C.F. = ) Parte_4 C.F._4 nata a Tivoli, il 25.10.1965, res.te in Viterbo (VT), alla Via Zara n.36, (C.F. = ) Parte_5 C.F._5 nata a Montefiascone, il 29.08.1962, res. Montefiascone (VT), alla Via Cipollone n.45 tutte rappresentate e difese come da procure in calce ai rispettivi ricorsi introduttivi dall'avv. A D R, del foro di Roma, (C:F. ) (fax C.F._6
0761/1767931) pec ( ed elettivamente domiciliato Email_1 presso il suo studio si RICORRENTI E
(C.F. = ) Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dottor Euge- nio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in Vi- CP_2 terbo, via del Paradiso n.4, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di non assumere diretta- mente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione. RESISTENTE OGGETTO: Retribuzione Professionale Docenti (RPD). CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti e separati ricorsi le ricorrenti in epigrafe indicata hanno adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fosse accertato il loro diritto a percepire la voce retri- butiva denominata RPD (Retribuzione Professionale Docenti), così come percepita dai loro col- leghi a tempo determinato incaricati per l'intero anno scolastico o dagli incaricati a tempo inde- terminato. A sostegno dei rispettivi ricorsi hanno esposto
- di aver lavorato in qualità di docente in diversi istituti della Provincia di Viterbo negli anni e nei periodi da ciascuno indicati nei ricorsi introduttivi;
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- che il mancato pagamento della RPD nelle supplenze brevi viola la clausola 4 dell'accordo quadro alla direttiva 1990/70/CE circa la parità di trattamento dei dipendenti pubblici.
Hanno quindi concluso chiedendo "- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribu- zione professionale docenti per i periodi in cui ha prestato servizio come docente in supplenze c.d. brevi;
- Con- dannare l'amministrazione convenuta e/o tenuta per legge: - al pagamento in favore della Parte ricorrente della retribuzione professionale docenti ovvero delle somme alla stessa dovute a titolo di differenze retributive tra quelle percepite e quelle dovute oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di cau- sa". Il si è costituito in giudizio in taluni dei procedimenti riuniti, sostenen- Controparte_1 Cont do che la spetti ai docenti con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incari- co fino al osto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei. Tutto ciò esposto ha quindi concluso chiedendo
“… Preliminarmente, si chiede che il Tribunale riunisca i procedimenti aventi lo stesso oggetto (RPD) e trattati dagli stessi Legale e Magistrato, al fine di sgravare le Amministrazioni Scolastica e Giudiziaria e per ridurre le spese di lite;
si chiede altresì che accerti l'insussistenza di un'illegittima discriminazione nei riguardi del Docente Ricorrente, cui non è stata riconosciuta la Retribuzione Professionale Docenti, respingendo il ricorso, infondato in fatto e in diritto per i motivi illustrati. Con vittoria delle spese, la cui liquidazione - nell'ipotesi in cui il Tribuna- le attribuisca la vittoria sul punto alla Controparte - si domanda che tenga conto della natura seriale del conten- zioso in materia e del conseguente lavoro minimo e routinario, da parte degli Avvocati e delle loro segreterie, nel predisporre il ricorso per numerosi clienti". Previa riunione dei procedimenti, la causa, istruita con prove documentali, è stata decisa con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita di trovare accoglimento. Preliminarmente, giova osservare come, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, sia necessario riconoscere, anche nel pubblico impiego, la parità di trattamento economi- co a fronte della eguaglianza della prestazione lavorativa resa dal dipendente, alla luce della clau- sola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/1999, la quale, regolando il “principio di non discriminazione” ed enunciando, difatti, che “1. per quanto riguarda le condizio- ni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determina- to, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…)”, prevede espressamente il divieto di discriminare i lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto che svolgano la prestazione lavorativa sulla base di un contratto a termine, salvo che la di- sparità di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive. La Corte di Giustizia ha ritenuto che la clausola citata “dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (Corte di Giustizia, 13.9.2007, ). Persona_1
La giurisprudenza di legittimità, nella recente ordinanza n. 3473/ to come la Corte di Giustizia abbia ulteriormente affermato che: “a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato,
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allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( D C A, cit., punto 42)”. Per quanto