Trib. Firenze, sentenza 27/03/2024, n. 1024
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Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Verbale udienza ex art 281 sexies cpc
Udienza del 27.03.2024.
Davanti al G.O.P Dott. Annalisa Ballerini compare per parte ricorrente l' Avv. Sindi Lacej in sostituzione dell'Avv. RUOCCO ANDREA per parte resistente l'Avv. Campodoni Francesco in sostituzione dell'Avv. D'ARGENIO
MATTEO MASSIMO .
Il giudice ritenuto di poter decidere la presente causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., e ritenuto che la causa è matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avvocato Sindi si riporta al ricorso e chiede che la causa venga decisa, contesta avversa memoria difensiva, in particolare si oppone all'esibizione dell'originale della procura, evidenziando che la firma apposta in calce è la stessa corrispondente a quella posta dal cliente sul contratto. Ad ogni modo la procura ha validità di scrittura privata autenticata e può essere contestata solo con querela di falso . A ciò si aggiunga che le eccezioni sulla procura vengono formulate da controparte in tutti i propri scritti difensivi in ciclostile senza curarsi di verificare
i documenti, è evidente che la stessa costituisce soltanto un tentativo di rendere più gravoso per il consumatore il presente giudizio , viste le pronunce del tribunale di Firenze con quali sono stati accolti ricorsi speculari per cui è causa e disattese tutte le eccezioni di controparte., anche successivamente alla sentenza della Corte di Appello di Milano. Rileva altresì che la mediazione è stata esperita correttamente ed ha avuto esito negativo, come da verbale depositato telematicamente L'Avv. Campodoni insiste nell'esibizione dell'originale della procura come richiesto in comparsa, nonché nelle altre eccezioni preliminari, in particolare per l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Rileva che l'eventuale verbale di mediazione non sembra essere presente nel fascicolo telematico. A Tal proposito rileva inoltre che qualora la mediazione non si fosse svolta alla presenza personale della parte senza giustificato motivo, il tentativo di mediazione
non si sarebbe svolto correttamente, con conseguente improcedibilità della domanda. Nel merito si riporta alla comparsa evidenziando che il ricorrente ha continuata nell'utilizzo della carta anche dopo l'introduzione del presente giudizio. CFR doc.
5. Evidenzia infine il contenuto della sentenza n. 341923 Corte di Appello di Milano che in analoga fattispecie ha accolto la tesi della parte resistente. Insiste quindi nelle conclusioni come in atti.
Terminata la discussione orale il G.O.P dr. Annalisa Ballerini decide come da sentenza di seguito redatta.
sentenza contestuale ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
03 Terza sezione
nella causa civile iscritta al n.6478/2023 e promossa da:
PA AN
PARTE RICORRENTE
Contro
FINDOMESTIC BANCA S.P.A.
PARTE RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato il Sig. ES NI conveniva in giudizio IN CA SPA per sentire :
A) accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, co. 3 c.c ;
B) Con condanna della società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta , chiedendo: A) in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per assenza di interesse all'azione da parte del ricorrente in quanto , pur nell'imprescrittibilità dell'azione di nullità , risulta comunque prescritto ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio richiamandosi sul punto quanto stabilito dall'art.
1422 cc ;
per frazionamento di tutele ed azioni, in violazione del principio di economia processuale e di buona fede;
per non aver esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs n. 28/2010;
B) nel merito il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, in quanto il contratto fu concluso direttamente dalla IN banca e non dal commerciante , ed in ogni caso, anche qualora si volesse ravvisare una conclusione del contratto con il rivenditore, la fattispecie rientrerebbe comunque nell'eccezione stabilita dalla disciplina normativa e regolamentare all'epoca
vigente;
ed in quanto il contratto presentava la forma scritta richiesta ;C) in via istruttoria ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale della procura alle liti.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
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Oggetto di causa è un contratto di finanziamento stipulato con la IN in data 6.10.2004 per l'acquisto di una telecamera presso il rivenditore convenzionato Copea Consumer Electronics S.p.a con sede a Legnano provincia di Milano , e la richiesta di una linea di credito con carta revolving. Il ricorrente sosteneva in primis la procedibilità dell'azione in assenza di mediazione , in quanto per recente giurisprudenza è stato escluso il credito al consumo dalla sfera di operatività della mediazione obbligatoria , essendo una materia autonoma del diritto che si distingue in modo netto dai contratti bancari e finanziari cui fa riferimento l'art. 5 D. lgs. 28/2010 . Asseriva poi che detto contratto violava le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari in quanto concluso presso esercizi convenzionati con IN ma non con un agente in attività finanziaria , come richiederebbe la normativa in questione, e che l'attività del negoziante non si era limitata alla distribuzione di una carta di pagamento ma aveva invero raccolto una proposta contrattuale relativa all'apertura di una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di credito di tipo revolving. Riteneva altresì che il contratto doveva considerarsi nullo per avere la parte proponente assunto un obbligo sottoposto a condizione sospensiva meramente potestativa in violazione dell'art. 1355 c.c , nonché per violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di trasparenza e correttezza nel rapporto contrattuale tra l'intermediario e il cliente ,poiché l'utilizzo di documentazione precontrattuale e contrattuale unitaria per due prodotti finanziari sostanzialmente diversi ,non poteva in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dalla normativa a pena di nullità.
Costituitasi in giudizio Parte resistente contestava la procura alle liti datata 17.03.2023 e allegata al ricorso in quanto la firma apposta dalla Sig. ES NI appariva poco leggibile, sfuocata e comunque ictu oculi difforme da quella riportata sul contratto oggetto di causa. Per tale motivo chiedeva l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c dell'originale , rilevando in ogni caso il difetto della autenticazione con firma digitale della procura in atti da parte del procuratore Avv .Ruocco. Eccepiva inoltre l'assenza di interesse da parte ricorrente, in quanto la domanda era tesa ad ottenere una mera declaratoria di nullità del