Trib. Novara, sentenza 29/11/2024, n. 712
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Testo completo
N. RG 1890 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nelle persone di
Dott.ssa G C Presidente
Dott. N B Giudice
Dott.ssa V Z Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
L M S presso il cui studio in Arona, Corso Repubblica 34 è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
B K, presso il cui studio in Borgomanero, via Pietra Scritta 12 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI
PER LE PARTI: “Le parti aderiscono alla proposta conciliativa che prevede a) rinuncia alle reciproche domande di addebito;
b) conferma delle condizioni previste nell'ordinanza Per_ presidenziale per quanto attiene all'affido di , al suo collocamento ed al diritto di visita del padre;
c) previsione di un contributo al mantenimento a favore della sig.ra di euro 550,00 Pt_1 mensili con decorrenza da ottobre del 2024;
d) previsione di un contributo al mantenimento a Per_ favore di di euro 400,00 mensili con decorrenza da ottobre del 2024;
e) spese al 100% a carico del padre;
f) compensazione delle spese di lite;
le parti chiedono, inoltre, che venga dato atto dell'accordo per il riconoscimento dell'importo di euro 3.000,00 a titolo di arretrati per il periodo relativo al settembre 2022-febbraio 2023 (antecedente, dunque, all'emissione di ordinanza presidenziale) per il mantenimento del coniuge e della figlia minore da versarsi in rate di euro 500,00 mensili a decorrere dal 5 novembre del 2024. A fronte di detta previsione, il sig. CP_1 dichiara di rinunciare al recupero coattivo del proprio credito restitutorio per finanziamento contratto da entrambi i coniugi relativamente alle rate da settembre 2022 a febbraio 2023, già anticipate dal sig. CP_1
PER IL PM: “Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice Civile per le condizioni”.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.8.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentir pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al
[...] resistente e veder regolamentati i profili relativi all'affido, collocamento e mantenimento della minore ed il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente.
Con comparsa depositata in data 12.2.2023 si è costituito in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendone l'addebito alla ricorrente.
Con ordinanza depositata in data 3.4.2024, il Presidente, in via provvisoria ed urgente, ha così disposto “AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto. AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_ separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. avrà collocazione prevalente presso la madre. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere son sé la figlia secondo accordi con la madre e in difetto di accordo secondo il palinsesto di seguito riportato: - week end alternati dalle ore 18:00 del venerdì fino all'inizio della scuola il successivo lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali (a settimane alterne quando la minore non trascorrerà il week end con il padre) dalle ore 18:00 del mercoledì fino all'inizio della scuola il successivo venerdì mattina;
- la minore trascorrerà le festività di natale dal 24.12 al
30.12 negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre (Natale 2022 con la madre)
e dal 31.12 al 06.01 negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre (Capodanno
2022 con il padre).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nelle persone di
Dott.ssa G C Presidente
Dott. N B Giudice
Dott.ssa V Z Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
L M S presso il cui studio in Arona, Corso Repubblica 34 è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
B K, presso il cui studio in Borgomanero, via Pietra Scritta 12 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI
PER LE PARTI: “Le parti aderiscono alla proposta conciliativa che prevede a) rinuncia alle reciproche domande di addebito;
b) conferma delle condizioni previste nell'ordinanza Per_ presidenziale per quanto attiene all'affido di , al suo collocamento ed al diritto di visita del padre;
c) previsione di un contributo al mantenimento a favore della sig.ra di euro 550,00 Pt_1 mensili con decorrenza da ottobre del 2024;
d) previsione di un contributo al mantenimento a Per_ favore di di euro 400,00 mensili con decorrenza da ottobre del 2024;
e) spese al 100% a carico del padre;
f) compensazione delle spese di lite;
le parti chiedono, inoltre, che venga dato atto dell'accordo per il riconoscimento dell'importo di euro 3.000,00 a titolo di arretrati per il periodo relativo al settembre 2022-febbraio 2023 (antecedente, dunque, all'emissione di ordinanza presidenziale) per il mantenimento del coniuge e della figlia minore da versarsi in rate di euro 500,00 mensili a decorrere dal 5 novembre del 2024. A fronte di detta previsione, il sig. CP_1 dichiara di rinunciare al recupero coattivo del proprio credito restitutorio per finanziamento contratto da entrambi i coniugi relativamente alle rate da settembre 2022 a febbraio 2023, già anticipate dal sig. CP_1
PER IL PM: “Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice Civile per le condizioni”.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.8.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentir pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al
[...] resistente e veder regolamentati i profili relativi all'affido, collocamento e mantenimento della minore ed il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente.
Con comparsa depositata in data 12.2.2023 si è costituito in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendone l'addebito alla ricorrente.
Con ordinanza depositata in data 3.4.2024, il Presidente, in via provvisoria ed urgente, ha così disposto “AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto. AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_ separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. avrà collocazione prevalente presso la madre. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere son sé la figlia secondo accordi con la madre e in difetto di accordo secondo il palinsesto di seguito riportato: - week end alternati dalle ore 18:00 del venerdì fino all'inizio della scuola il successivo lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali (a settimane alterne quando la minore non trascorrerà il week end con il padre) dalle ore 18:00 del mercoledì fino all'inizio della scuola il successivo venerdì mattina;
- la minore trascorrerà le festività di natale dal 24.12 al
30.12 negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre (Natale 2022 con la madre)
e dal 31.12 al 06.01 negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre (Capodanno
2022 con il padre).
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