Trib. Novara, sentenza 29/11/2024, n. 712
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Testo completo
N. RG 1890 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nelle persone di
Dott.ssa Gabriella Citro Presidente
Dott. Niccolò Bencini Giudice
Dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LORINI MILANI SABRINA presso il cui studio in Arona, Corso Repubblica 34 è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BROGGINI KATIA, presso il cui studio in Borgomanero, via Pietra Scritta 12 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI
PER LE PARTI: “Le parti aderiscono alla proposta conciliativa che prevede a) rinuncia alle reciproche domande di addebito;
b) conferma delle condizioni previste nell'ordinanza Per_ presidenziale per quanto attiene all'affido di , al suo collocamento ed al diritto di visita del padre;
c) previsione di un contributo al mantenimento a favore della sig.ra di euro 550,00 Pt_1 mensili con decorrenza da ottobre del 2024;
d) previsione di un contributo al mantenimento a Per_ favore di di euro 400,00 mensili con decorrenza da ottobre del 2024;
e) spese al 100% a carico del padre;
f) compensazione delle spese di lite;
le parti chiedono, inoltre, che venga dato atto dell'accordo per il riconoscimento dell'importo di euro 3.000,00 a titolo di arretrati per il periodo relativo al settembre 2022-febbraio 2023 (antecedente, dunque, all'emissione di ordinanza presidenziale) per il mantenimento del coniuge e della figlia minore da versarsi in rate di euro 500,00 mensili a decorrere dal 5 novembre del 2024. A fronte di detta previsione, il sig. CP_1 dichiara di rinunciare al recupero coattivo del proprio credito restitutorio per finanziamento contratto da entrambi i coniugi relativamente alle rate da settembre 2022 a febbraio 2023, già anticipate dal sig. CP_1
PER IL PM: “Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice Civile per le condizioni”.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.8.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentir pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al
[...] resistente e veder regolamentati i profili relativi all'affido, collocamento e mantenimento della minore ed il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente.
Con comparsa depositata in data 12.2.2023 si è costituito in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendone l'addebito alla ricorrente.
Con ordinanza depositata in data 3.4.2024, il Presidente, in via provvisoria ed urgente, ha così disposto “AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto. AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_ separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. avrà collocazione prevalente presso la madre. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere son sé la figlia secondo accordi con la madre e in difetto di accordo secondo il palinsesto di seguito riportato: - week end alternati dalle ore 18:00 del venerdì fino all'inizio della scuola il successivo lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali (a settimane alterne quando la minore non trascorrerà il week end con il padre) dalle ore 18:00 del mercoledì fino all'inizio della scuola il successivo venerdì mattina;
- la minore trascorrerà le festività di natale dal 24.12 al
30.12 negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre (Natale 2022 con la madre)
e dal 31.12 al 06.01 negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nelle persone di
Dott.ssa Gabriella Citro Presidente
Dott. Niccolò Bencini Giudice
Dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LORINI MILANI SABRINA presso il cui studio in Arona, Corso Repubblica 34 è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BROGGINI KATIA, presso il cui studio in Borgomanero, via Pietra Scritta 12 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI
PER LE PARTI: “Le parti aderiscono alla proposta conciliativa che prevede a) rinuncia alle reciproche domande di addebito;
b) conferma delle condizioni previste nell'ordinanza Per_ presidenziale per quanto attiene all'affido di , al suo collocamento ed al diritto di visita del padre;
c) previsione di un contributo al mantenimento a favore della sig.ra di euro 550,00 Pt_1 mensili con decorrenza da ottobre del 2024;
d) previsione di un contributo al mantenimento a Per_ favore di di euro 400,00 mensili con decorrenza da ottobre del 2024;
e) spese al 100% a carico del padre;
f) compensazione delle spese di lite;
le parti chiedono, inoltre, che venga dato atto dell'accordo per il riconoscimento dell'importo di euro 3.000,00 a titolo di arretrati per il periodo relativo al settembre 2022-febbraio 2023 (antecedente, dunque, all'emissione di ordinanza presidenziale) per il mantenimento del coniuge e della figlia minore da versarsi in rate di euro 500,00 mensili a decorrere dal 5 novembre del 2024. A fronte di detta previsione, il sig. CP_1 dichiara di rinunciare al recupero coattivo del proprio credito restitutorio per finanziamento contratto da entrambi i coniugi relativamente alle rate da settembre 2022 a febbraio 2023, già anticipate dal sig. CP_1
PER IL PM: “Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice Civile per le condizioni”.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.8.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentir pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al
[...] resistente e veder regolamentati i profili relativi all'affido, collocamento e mantenimento della minore ed il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente.
Con comparsa depositata in data 12.2.2023 si è costituito in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendone l'addebito alla ricorrente.
Con ordinanza depositata in data 3.4.2024, il Presidente, in via provvisoria ed urgente, ha così disposto “AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto. AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_ separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. avrà collocazione prevalente presso la madre. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere son sé la figlia secondo accordi con la madre e in difetto di accordo secondo il palinsesto di seguito riportato: - week end alternati dalle ore 18:00 del venerdì fino all'inizio della scuola il successivo lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali (a settimane alterne quando la minore non trascorrerà il week end con il padre) dalle ore 18:00 del mercoledì fino all'inizio della scuola il successivo venerdì mattina;
- la minore trascorrerà le festività di natale dal 24.12 al
30.12 negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre (Natale 2022 con la madre)
e dal 31.12 al 06.01 negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il
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