Trib. Taranto, sentenza 09/01/2025, n. 49
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto –giudice del lavoro in composizione monocratica in persona della Dott.ssa
Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc
Nella causa promossa da
MONTEMURRO AN con l'Avv. MENENTI MASSIMO ricorrente contro
Ministero dell'istruzione e del merito, rappresentato e difeso dal funzionario convenuto
Oggetto: carta docenti
Fatto e diritto
Con ricorso del 16/05/2024 la parte ricorrente, docente a tempo determinato, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente alla attribuzione del beneficio cd Bonus carta docenti per gli anni indicati in ricorso.
Il Ministero resisteva.
All'odierna udienza la causa è stata infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
******************
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto limitatamente a quanto di ragione.
In base alla normativa, in particolare l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 ai sensi del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di
…” Al ricorrente, in quanto docente precario, non era riconosciuto il beneficio dei
500,00 euro annuali destinati alla “formazione” e accreditati sulla c.d. carta docente.
Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E. (CGUE, ord.18.5.2022: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES,UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato dello stesso, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione
e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”). Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla
Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di
Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C- 444/09, Per_1 e C-456/09, in cui si afferma che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé,
Il Tribunale di Taranto –giudice del lavoro in composizione monocratica in persona della Dott.ssa
Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc
Nella causa promossa da
MONTEMURRO AN con l'Avv. MENENTI MASSIMO ricorrente contro
Ministero dell'istruzione e del merito, rappresentato e difeso dal funzionario convenuto
Oggetto: carta docenti
Fatto e diritto
Con ricorso del 16/05/2024 la parte ricorrente, docente a tempo determinato, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente alla attribuzione del beneficio cd Bonus carta docenti per gli anni indicati in ricorso.
Il Ministero resisteva.
All'odierna udienza la causa è stata infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
******************
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto limitatamente a quanto di ragione.
In base alla normativa, in particolare l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 ai sensi del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di
…” Al ricorrente, in quanto docente precario, non era riconosciuto il beneficio dei
500,00 euro annuali destinati alla “formazione” e accreditati sulla c.d. carta docente.
Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E. (CGUE, ord.18.5.2022: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES,UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato dello stesso, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione
e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”). Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla
Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di
Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C- 444/09, Per_1 e C-456/09, in cui si afferma che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé,
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