Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 3243
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 6250/2024 promossa da
[...]
[...]
Parte_1
[...]
[...] tutti assistiti dagli avv.tiGIUSEPPE GITTO e ANNUNZIATO FILIERI
- PARTI RICORRENTI -
Contro
assistito, ai sensi dell'art. Controparte_1
417 bis comma 1 c.p.c., dalle dott.sse , , CP_2 CP_3
e dal dott. Controparte_4 Controparte_5
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Carta elettronica del docente
1. Le parti ricorrenti si sono rivolte al Tribunale del lavoro di Torino esponendo di aver lavorato come docenti in forza di ripetuti contratti a termine nei seguenti anni scolastici: dal 2020/2021 al 2022/2023 ( ), Parte_1 dal 2019/2020 al 2021/2022 ( ), 2021/2022 ( Parte_1 [...]
, dal 2019/2020 al 2022/2023 ( ), 2022/2023 Parte_1 Parte_1
e 2023/2024 ( ), senza poter fruire della somma di € 500,00 Parte_1 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”) prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015.
1
2. Lamentando la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, le parti ricorrenti hanno chiesto la condanna del in via principale a riconoscere loro “il diritto al CP_1 pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500 per anno scolastico” e pertanto l'importo di € 1.500 ad , € 1.500 ad Parte_1 [...]
, € 500 a € 2.000 a Parte_1 Parte_1 [...]
ed € 1.000 a , (pari ad € 500 per ciascun a.s. Parte_1 Parte_1 in questione) e, in via subordinata, al riconoscimento di tali somme “a titolo di risarcimento del danno in forma specifica”.
3. La domanda è stata proposta anche da per l'a.s. 2021/2022 Parte_2
e per gli anni 2020/2021 e 2022/2023 che però, alla prima Parte_3 udienza, hanno rinunciato agli atti, con conseguente estinzione del giudizio nei loro confronti.
4. Il ha chiesto il rigetto della domanda delle restanti ricorrenti, CP_1 contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento, mentre non ha contestato, in fatto, che le ricorrenti abbiano svolto attività di docente a tempo determinato negli a.s. indicati in ricorso.
5. La domanda risulta fondata e va pertanto accolta per le seguenti ragioni.
6. La “carta elettronica” di cui si discute è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti rofessionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
7. Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati quindi regolati con DPCM: dapprima quello del 23 settembre 2015 e poi quello del 28 novembre 2016. 8. Nell'ambito di una controversia identica alla presente, promossa da docente a termine che lamentava la mancata erogazione dell'importo annuo di € 500 di cui art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, il Tribunale di Vercelli ha investito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 6250/2024 promossa da
[...]
[...]
Parte_1
[...]
[...] tutti assistiti dagli avv.tiGIUSEPPE GITTO e ANNUNZIATO FILIERI
- PARTI RICORRENTI -
Contro
assistito, ai sensi dell'art. Controparte_1
417 bis comma 1 c.p.c., dalle dott.sse , , CP_2 CP_3
e dal dott. Controparte_4 Controparte_5
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Carta elettronica del docente
1. Le parti ricorrenti si sono rivolte al Tribunale del lavoro di Torino esponendo di aver lavorato come docenti in forza di ripetuti contratti a termine nei seguenti anni scolastici: dal 2020/2021 al 2022/2023 ( ), Parte_1 dal 2019/2020 al 2021/2022 ( ), 2021/2022 ( Parte_1 [...]
, dal 2019/2020 al 2022/2023 ( ), 2022/2023 Parte_1 Parte_1
e 2023/2024 ( ), senza poter fruire della somma di € 500,00 Parte_1 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”) prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015.
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2. Lamentando la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, le parti ricorrenti hanno chiesto la condanna del in via principale a riconoscere loro “il diritto al CP_1 pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500 per anno scolastico” e pertanto l'importo di € 1.500 ad , € 1.500 ad Parte_1 [...]
, € 500 a € 2.000 a Parte_1 Parte_1 [...]
ed € 1.000 a , (pari ad € 500 per ciascun a.s. Parte_1 Parte_1 in questione) e, in via subordinata, al riconoscimento di tali somme “a titolo di risarcimento del danno in forma specifica”.
3. La domanda è stata proposta anche da per l'a.s. 2021/2022 Parte_2
e per gli anni 2020/2021 e 2022/2023 che però, alla prima Parte_3 udienza, hanno rinunciato agli atti, con conseguente estinzione del giudizio nei loro confronti.
4. Il ha chiesto il rigetto della domanda delle restanti ricorrenti, CP_1 contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento, mentre non ha contestato, in fatto, che le ricorrenti abbiano svolto attività di docente a tempo determinato negli a.s. indicati in ricorso.
5. La domanda risulta fondata e va pertanto accolta per le seguenti ragioni.
6. La “carta elettronica” di cui si discute è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti rofessionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
7. Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati quindi regolati con DPCM: dapprima quello del 23 settembre 2015 e poi quello del 28 novembre 2016. 8. Nell'ambito di una controversia identica alla presente, promossa da docente a termine che lamentava la mancata erogazione dell'importo annuo di € 500 di cui art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, il Tribunale di Vercelli ha investito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea
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