Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2024, n. 1162
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2113/2019 pendente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Collalti, per procura congiunta Parte_1
al ricorso;
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Nives Arduini, per procura congiunta alla Controparte_1
memoria di costituzione innanzi al GI;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio – assegno divorzile – conclusioni conformi.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.07.2019 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1
contratto con la coniuge, nulla disponendo per le eventuali richieste economiche Controparte_1
della resistente.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario in
Ferentino (FR) il 12.04.1986;
dalla relazione coniugale nascevano due figli, e CP_2 Per_1
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, conviventi con il padre;
su ricorso della
contrastato dal marito, il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 761/2014 del CP_1
1°.08.2014, pronunciava la separazione personale dei coniugi, addebitandola ad entrambi;
avverso la detta sentenza veniva promossa impugnazione dalla moglie, conclusasi con sentenza della Corte
d'Appello n. 4769/2016 del 26.07.2016, con cui, in parziale riforma della prima pronuncia, si revocava l'addebito a carico della e riconosceva alla stessa un assegno di mantenimento CP_1 mensile di euro 300,00, posto a carico del marito;
quest'ultimo promuoveva giudizio di revocazione della detta decisione, poiché emessa in contrasto con emergenze documentali sui redditi della moglie, e il relativo giudizio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2113/2019 pendente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Collalti, per procura congiunta Parte_1
al ricorso;
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Nives Arduini, per procura congiunta alla Controparte_1
memoria di costituzione innanzi al GI;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio – assegno divorzile – conclusioni conformi.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.07.2019 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1
contratto con la coniuge, nulla disponendo per le eventuali richieste economiche Controparte_1
della resistente.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario in
Ferentino (FR) il 12.04.1986;
dalla relazione coniugale nascevano due figli, e CP_2 Per_1
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, conviventi con il padre;
su ricorso della
contrastato dal marito, il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 761/2014 del CP_1
1°.08.2014, pronunciava la separazione personale dei coniugi, addebitandola ad entrambi;
avverso la detta sentenza veniva promossa impugnazione dalla moglie, conclusasi con sentenza della Corte
d'Appello n. 4769/2016 del 26.07.2016, con cui, in parziale riforma della prima pronuncia, si revocava l'addebito a carico della e riconosceva alla stessa un assegno di mantenimento CP_1 mensile di euro 300,00, posto a carico del marito;
quest'ultimo promuoveva giudizio di revocazione della detta decisione, poiché emessa in contrasto con emergenze documentali sui redditi della moglie, e il relativo giudizio
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