Trib. Napoli, sentenza 20/09/2024, n. 8015

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 20/09/2024, n. 8015
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 8015
Data del deposito : 20 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico dott. Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 27583/21 riservata in decisione all'udienza del 30.05.2024 vertente
TRA
Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80415740580) e Ministero Dell'interno (C.F.
97149560589), in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domiciliano per legge;

APPELLANTI
E
IY HA (C.F. [...]), rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. GENNARO AMBROSIO, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via XX
Settembre n. 98;

APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Nola n. 1775/2021 pubblicata in data
18.05.2021, in materia di azione di ripetizione di indebito oggetto
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
Con sentenza n. 1775/2021 pubblicata in data 18.05.2021 e non notificata, il giudice di pace di Nola ha accolto la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta da IY HA ed ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno a pagare, in solido tra loro: - all'attrice, € 200,00, a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi legali dalla data del pagamento;
- all'Avv. Gennaro Ambrosio, quale procuratore anticipatario, € 180,00 per compenso professionale, di cui € 43,00 per spese, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza, i summenzionati Ministeri propongono appello, fondandolo sulla violazione di norme del procedimento, in primis, sulla violazione delle regole di riparto della giurisdizione tra distinti plessi giurisdizionali. Secondo la difesa erariale, la presente controversia, in quanto inerente alla restituzione di un tributo, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice tributario, mancando un


formale atto di riconoscimento del diritto alla restituzione da parte dell'ente impositore.
La IY HA si è costituita, eccependo:
A) l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.;

B) la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario e della competenza per valore del Giudice di Pace;

C) la responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'appellante.
La causa è stata assegnata in decisione in data 30.05.2024 con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione sub A) è infondata perché l'atto di appello indica con sufficiente chiarezza e specificità le ragioni poste a fondamento del gravame.
Infatti, le Amministrazioni appellanti hanno ben spiegato i motivi per cui il giudice di pace, pur avendo riconosciuto la natura tributaria del contributo versato, ha poi ritenuto sussistente una deroga alla giurisdizione tributaria.
Peraltro, il potere di rilievo d'ufficio impone al giudice dell'appello (come di qualsiasi altra impugnazione) il controllo dell'esistenza del potere giurisdizionale indipendentemente dalle prospettazioni della parte avente interesse, siccome la risoluzione delle questioni di giurisdizione dipende soltanto dall'applicazione di norme di diritto ai fatti introdotti nella causa;
ne consegue che risulta sufficiente che si investa il giudice dell'impugnazione della questione di giurisdizione per impedire il formarsi del giudicato interno, senza che si possa discutere sul grado di specificità delle censure mosse alla decisione impugnata
(Sez. U, Sentenza n. 14288 del 20/06/2007).
Nella presente controversia, non sussiste alcun dubbio sulla avvenuta devoluzione della questione di giurisdizione al giudice di appello, stante l'espressa denuncia della erroneità della sentenza di primo grado, laddove il GdP ha ritenuto la propria giurisdizione.
*****
Nel merito, l'appello è fondato.
Il diritto della IY ad ottenere la restituzione di € 200,00, a titolo di indebito oggettivo, nasce dalle vicende concernenti il contributo necessario ad ottenere il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 ter, del d.lgs. n. 286 del 25/07/1998, “la richiesta di rilascio e di rinnovo
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