Trib. Mantova, sentenza 14/01/2025, n. 6
TRIB Mantova
Sentenza
14 gennaio 2025
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14 gennaio 2025
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14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 652/2024
Oggi 14/01/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per IO CO, la dott. Chiara Vicalvi in sost. avv. ZINZI PAOLO e
BONGARZONE ANTONIO ROSARIO
Per UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MANTOVA, la dott.ssa
VECCHIO VALERIA;
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
La dott. ssa Vicalvi fa presente che il ricorrente ha in corso un contratto a termine come da stato matricolare in atti e la dott. ssa Vecchio insiste per l'istanza di riunione
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del
dispositivo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g 652/2024 promossa da:
CO IO rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'avv.
Paolo Zinzi
RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO difeso e rappresentato ex art. 417 bis cpc dalla dott.ssa Vecchio Valeria e dalla dott.ssa . Angelica De Rubertis
RESISTENTE
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c CO IO conveniva avanti al Tribunale di Mantova il
MIUR per ottenere il riconoscimento del diritto di godere della cd carta docenti.
Il procuratore della parte ricorrente esponeva che CO IO è docente precario che nel corso degli anni ha prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratti a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni
e che , segnatamente è stata destinatario di incarichi a tempo determinato per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024 e non ha mai potuto fruire della cd. Carta elettronica prevista dalla legge
107/2015 e dal DPCM 32313/2015.
Tanto premesso eccepiva, con ampie e argomentate motivazioni , la illegittimità del mancato
riconoscimento della Carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nell-'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70 nonché la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70
Invocava pronunce di merito , del C.d.S e della CGUE e concludeva chiedendo la condanna del
MIM all'attribuzione del beneficio ad esso spettante
Costituitosi in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha chiesto in via preliminare, , stante l'analogia di oggetto, di parte ricorrente e degli avvocati difensori, la riunione della presente causa a quella incardinata innanzi a codesto Tribunale con numero di RG 194/2023 (dott. Croci).
Il convenuto ha eccepito altresì la prescrizione parziale del diritto azionato e nel merito
l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal Ministero evidenziando, in sostanza e in estrema sintesi , che il differente regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
Il MIM ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
L'istanza di riunione deve essere rigettata perché se è vero che l'art. 151 d.a. c.p.c. prescrive che il giudice deve disporre la riunione dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza , connesse anche soltanto per identità delle questioni , ritiene questo giudice che la norma debba applicarsi soltanto in caso di procedimenti pendenti avanti al medesimo giudicante ( persona fisica) .
Tale soluzione appare oltremodo necessitata per le controversie in materia di “carta docenti” stante il numero esorbitante di iscrizioni avanti a ciascuno ( dei due) giudice del lavoro di Mantova e delle riunioni costantemente effettuate dalla scrivente e l'inopportunità di gravare parti e cancelleria degli incombenti che conseguono alla riunione .
La domanda è fondata come statuito , a quanto consta, dalla unanime giurisprudenza di merito con condivisibili argomentazioni che saranno qui richiamate ex art. 118 d.a. c.p.c.
Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 652/2024
Oggi 14/01/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per IO CO, la dott. Chiara Vicalvi in sost. avv. ZINZI PAOLO e
BONGARZONE ANTONIO ROSARIO
Per UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MANTOVA, la dott.ssa
VECCHIO VALERIA;
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
La dott. ssa Vicalvi fa presente che il ricorrente ha in corso un contratto a termine come da stato matricolare in atti e la dott. ssa Vecchio insiste per l'istanza di riunione
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del
dispositivo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g 652/2024 promossa da:
CO IO rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'avv.
Paolo Zinzi
RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO difeso e rappresentato ex art. 417 bis cpc dalla dott.ssa Vecchio Valeria e dalla dott.ssa . Angelica De Rubertis
RESISTENTE
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c CO IO conveniva avanti al Tribunale di Mantova il
MIUR per ottenere il riconoscimento del diritto di godere della cd carta docenti.
Il procuratore della parte ricorrente esponeva che CO IO è docente precario che nel corso degli anni ha prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratti a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni
e che , segnatamente è stata destinatario di incarichi a tempo determinato per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024 e non ha mai potuto fruire della cd. Carta elettronica prevista dalla legge
107/2015 e dal DPCM 32313/2015.
Tanto premesso eccepiva, con ampie e argomentate motivazioni , la illegittimità del mancato
riconoscimento della Carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nell-'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70 nonché la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70
Invocava pronunce di merito , del C.d.S e della CGUE e concludeva chiedendo la condanna del
MIM all'attribuzione del beneficio ad esso spettante
Costituitosi in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha chiesto in via preliminare, , stante l'analogia di oggetto, di parte ricorrente e degli avvocati difensori, la riunione della presente causa a quella incardinata innanzi a codesto Tribunale con numero di RG 194/2023 (dott. Croci).
Il convenuto ha eccepito altresì la prescrizione parziale del diritto azionato e nel merito
l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal Ministero evidenziando, in sostanza e in estrema sintesi , che il differente regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
Il MIM ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
L'istanza di riunione deve essere rigettata perché se è vero che l'art. 151 d.a. c.p.c. prescrive che il giudice deve disporre la riunione dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza , connesse anche soltanto per identità delle questioni , ritiene questo giudice che la norma debba applicarsi soltanto in caso di procedimenti pendenti avanti al medesimo giudicante ( persona fisica) .
Tale soluzione appare oltremodo necessitata per le controversie in materia di “carta docenti” stante il numero esorbitante di iscrizioni avanti a ciascuno ( dei due) giudice del lavoro di Mantova e delle riunioni costantemente effettuate dalla scrivente e l'inopportunità di gravare parti e cancelleria degli incombenti che conseguono alla riunione .
La domanda è fondata come statuito , a quanto consta, dalla unanime giurisprudenza di merito con condivisibili argomentazioni che saranno qui richiamate ex art. 118 d.a. c.p.c.
Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
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