Trib. Trieste, sentenza 10/12/2024, n. 281
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Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.448/2024
Oggi 10/12/2024, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Ventura;
per parte resistente nessuno è comparso.
L'avv. Ventura si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 448/2024 R.L. promossa da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Giovanni Ventura ed Elisa Amadeo;
-ricorrente- contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
-resistente-
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “1) Disapplicato ogni eventuale atto amministrativo contrario, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a fruire dal momento dell'istituzione del medesimo del beneficio di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015. 2) Conseguentemente condannarsi l'amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il bonus nella misura complessiva di €. 1.500,00 ovvero €. 1.000,00 per gli aa.ss. successivi al 2015, o in quella diversa che risulterà di giustizia, oppure in alternativa anche a titolo indennitario e/o risarcitorio ad
2 erogare la medesima somma sempre con accessori di legge”. 3) Con vittoria di spese”.
Per la parte resistente: “In via principale, dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'avversaria domanda. In ogni caso, dichiararsi
l'inammissibilità della domanda relativa all'a.s. 2023/2024.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 3.10.2024, la ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del lavoro di Trieste, esponendo di essere dipendente del in qualità di docente e di Controparte_2
aver prestato, negli ultimi anni scolastici, attività didattica presso diversi istituti scolastici triestini in forza di reiterati contratti a termine meglio specificati in ricorso.
2. Evidenziava come, con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107
(c.d. Buona Scuola), fosse stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
3. Rilevava inoltre che tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
4. In punto di diritto parte ricorrente deduceva la violazione della contrattazione collettiva di settore, ma soprattutto la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
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direttiva 1999/70, richiamandosi ai pronunciamenti della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea in materia ed alla giurisprudenza interna, favorevole alla prospettazione attorea.
5. Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto, deducendo
l'infondatezza della domanda per assenza di discriminazione, in quanto la “carta elettronica del docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non rientrava tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
Deduceva altresì il che la domanda non era fondata anche in CP_1
ragione dell'inapplicabilità del dictum della Corte di Giustizia ai rapporti giuridici “esauriti”, non avendo parte ricorrente tempestivamente avanzato domanda di corresponsione del bonus per ogni annualità.
Rilevava inoltre che per alcune annualità gli incarichi erano stati conferiti per supplenze brevi.
6. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e trattenuta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono specificati.
2. La materia è regolata da quanto si rinviene nell'art. 1, comma 121, L. n.
107 del 2015, il quale dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
4 può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
3. In concreto, anche in ragione di quanto stabilito dalla normativa di attuazione vigente in materia, il beneficio della carta elettronica, è stato riconosciuto solo per i docenti di ruolo (v. art. 2, d.p.C.m. 23 set. 2015, in 'Gazzetta Ufficiale', S.G., n. 243 del 2015;
v. art. 3, d.p.C.m. 28 nov.
2016, in 'Gazzetta Ufficiale', S.G., n. 281 del 2016).
4. A fronte del riportato quadro normativo, il quale fa riferimento alla figura del “docente di ruolo” senza contemplare la figura del docente precario o non di ruolo, va ricordato che l'art. 282, d.lgs. n. 297 del
1994, prevede il diritto ed il dovere di aggiornamento professionale del docente, senza distinguere se di ruolo o meno.
5.
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