Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 15
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2685/2012 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa medica
TRA
GE ET, CC FR E CC
RI, quali eredi di CC GI, rappresentati e difesi dall'avv.
Massimo Parola, come da procura in atti;

ATTORI
E
CASA DI CURA VILLA CHIARUGI SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Pisano, come da procura in atti;

CONVENUTA
NONCHE' HD ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Arditi di Castelvetere, come da procura in atti;

CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato in data 18/6/2012 il signor
OC LU conveniva in giudizio la Casa di Cura Villa Chiarugi al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di una caduta avvenuta in detta casa di cura durante il suo ricovero e che lo costrinse a subire un intervento di endoprotesi all'anca sinistra. A fondamento della domanda deduceva che in data
16.08.2011 era stato ricoverato presso la Casa di Cura Villa Chiarugi sita
Nocera Inferiore previa prescrizione del centro di igiene mentale di Angri, con la seguente diagnosi in ingresso “ Psicosi cronica ad evoluzione dementigena”, pertanto era impossibilitato a deambulare come riportato nella stessa cartella clinica prodotta in atti. Riferiva, altresì, che nei mesi precedenti
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era stato ricoverato anche presso Villa La Quiete per la medesima patologia, nonché, presso l'ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per crisi respiratorie e asma bronchiale. Allegava che l'accesso ed il ricovero presso la casa di cura convenuta era dovuto alla difficoltà nel gestire le ricorrenti crisi di agitazione, con tentativi di fuga dal proprio domicilio, dipendenti dallo stato confusionale, tipiche della patologia associata alla demenza, definita come Sundowing, come da certificato in data 12.08.2011 dell'Asl Salerno
Unità operativa di Angri a firma del dott. Galdi. La clinica era a conoscenza del quadro clinico, tanto che anche in data 17.08.2011 si registrava:
“Necessità di assistenza per la cura della persona. Allo stato non deambula per verosimile pregressa sedazione”. Succedeva che per avere notizie del proprio congiunto la moglie del sig. OC LU, LA NE, il giorno 20.08.2011, verso le ore 13,00 circa chiamava al telefono la clinica e veniva prontamente rassicurata circa lo stato di salute del marito ma, il giorno successivo, quando si recava unitamente ad altri familiari per fargli visita lo rinveniva a letto, supino, in uno stato di grande sofferenza, febbricitante, con la gamba sinistra visibilmente più corta dell'altra, con il ginocchio sinistro roteato all'esterno, escoriazioni ed ematomi vari. Dietro le insistenze dei familiari per allertare il 118, il medico di turno dott.ssa Alessandrella ammise che il paziente era caduto “il giorno prima, all'ora di pranzo”, come fu riportato nel certificato di dimissioni, prodotto in atti, a firma della stessa dottoressa. Trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Nocera
Inferiore esso attore veniva immediatamente ricoverato per frattura del femore sinistro ed in data 26.08.2011 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di endoprotesi all'anca sinistra: dimesso solo in data 09.09.2011, seguiva un lungo ciclo di terapia riabilitativa. Il ricorrente riteneva la casa di cura convenuta come l'unica responsabile dell'accaduto perché inadempiente rispetto all'obbligazione di cura, assistenza e sorveglianza nei suoi confronti. Lamentava in particolare la mancata adozione all'atto del ricovero delle misure precauzionali idonee a prevenire il rischio caduta in considerazione dell'età avanzata, delle condizioni psico-fisiche e delle patologie in atto. Riferiva altresì l'imputabilità dell'omesso soccorso nell'immediatezza del sinistro, la mancata puntuale assistenza post caduta stante l'assenza di esami idonei a verificare la presenza di eventuali lesioni, contestava l'inadeguatezza della tenuta e della custodia della cartella clinica in cui non veniva registrato
l'evento caduta, nonché, contestava l'omessa comunicazione dell'accaduto ai propri familiari, che avevano contezza dei fatti grazie ad una visita spontanea al congiunto, a cui seguiva, dietro loro insistenza, il suo ricovero d'urgenza
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presso l'Ospedale di Nocera Inferiore previo intervento del 118. Per tali motivi, non avendo avuto esito le richieste in via bonaria, sulla base di una ctp medico legale prodotta in atti, l'attore chiedeva al giudice di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
(biologico per invalidità permanente, invalidità temporanea, morale), con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio la Casa di Cura Villa Chiarugi contestando ogni addebito, allegando di aver adottato tutte le precauzioni per evitare il fatto, da attribuirsi al caso fortuito, e che non vi era prova che OC LU fu vittima di una caduta attribuibile alla condotta negligente del personale di essa Villa
Chiarugi. Chiedeva, però, di chiamare in causa e chiamava in causa la compagnia HD Assicurazioni s.p.a., con la quale era assicurata per la responsabilità civile verso terzi, per essere manlevata, in ipotesi di accoglimento della domanda, da tutte le conseguenze patrimoniali sfavorevoli della decisione.
La terza chiamata, costituitasi in giudizio, confermava che essa HD
Assicurazioni, con contratto assicurativo n. 639002483 “responsabilità civile rischi diversi” sottoscritto in data 5.5.2010, aveva accettato di
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