Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 629

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 629
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 629
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 9764/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 9764/2024 V.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via P. Braccini n. 11/a, Ciriè (TO) presso lo studio Parte_1 dell'avv. CAUDERA GIADA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata in C.so Ferrucci n. 46, Torino presso lo studio Controparte_1 dell'avv. FRANZOSO DIOGENE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra e non Per_1 Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 15/04/2024 e Parte_1 CP_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.


P.Q.M

.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia venga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e mantenga la Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre ove viene fissata la dimora, nonché collocazione prevalente. I genitori eserciteranno
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