Trib. Prato, sentenza 10/01/2025, n. 21
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Testo completo
R.G. 293/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 293/2024
TRA
IF EL
Parte ricorrente
E
MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO
Parte resistente
Oggi, 10/01/2025 ore 9.53, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft con le credenziali fornite dal Ministero della Giustizia), sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Leonardo Tovoli;
- per parte convenuta nessuno compare né in presenza né mediante collegamento da remoto.
L'avv. Tovoli rappresenta di aver depositato in atti relate della notifica effettuata via PEC all'Avvocatura di Stato di Firenze. Chiede, quindi, che venga dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Il giudice, attesa la ritualità della notifica (effettuata il 15.4.2024 a mezzo PEC), dispone in conformità e ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore a concludere, invitandolo
a precisare, alla luce di alcuni possibili refusi nel corpo del ricorso, le annualità per le quali chiede il beneficio in parola.
1
L'avv. Tovoli discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento e specificando che le due annualità oggetto di domanda sono da intendersi riferite agli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021, antecedenti all'immissione in ruolo.
Il giudice, autorizzato il procuratore a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.29
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2
Depositata il 10.1.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina
Mancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 293/ 2024 r.g. promossa da:
IF EL, con il patrocinio degli Avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter
Miceli, Fabio Ganci e Leonardo Tovoli;
Parte ricorrente contro
MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6
3
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli aa.ss. 2019/20 e 2021/22 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente, ora per allora, la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.000,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2019/20 e 2021/22 condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (per un totale di €. 1.000,00) salvo poi, in punto di conclusioni, concentrare l'oggetto della domanda alle annualità 2019/2020 e 2021/2022.
Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 293/2024
TRA
IF EL
Parte ricorrente
E
MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO
Parte resistente
Oggi, 10/01/2025 ore 9.53, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft con le credenziali fornite dal Ministero della Giustizia), sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Leonardo Tovoli;
- per parte convenuta nessuno compare né in presenza né mediante collegamento da remoto.
L'avv. Tovoli rappresenta di aver depositato in atti relate della notifica effettuata via PEC all'Avvocatura di Stato di Firenze. Chiede, quindi, che venga dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Il giudice, attesa la ritualità della notifica (effettuata il 15.4.2024 a mezzo PEC), dispone in conformità e ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore a concludere, invitandolo
a precisare, alla luce di alcuni possibili refusi nel corpo del ricorso, le annualità per le quali chiede il beneficio in parola.
1
L'avv. Tovoli discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento e specificando che le due annualità oggetto di domanda sono da intendersi riferite agli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021, antecedenti all'immissione in ruolo.
Il giudice, autorizzato il procuratore a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.29
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2
Depositata il 10.1.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina
Mancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 293/ 2024 r.g. promossa da:
IF EL, con il patrocinio degli Avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter
Miceli, Fabio Ganci e Leonardo Tovoli;
Parte ricorrente contro
MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6
3
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli aa.ss. 2019/20 e 2021/22 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente, ora per allora, la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.000,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2019/20 e 2021/22 condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (per un totale di €. 1.000,00) salvo poi, in punto di conclusioni, concentrare l'oggetto della domanda alle annualità 2019/2020 e 2021/2022.
Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa
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