Trib. Udine, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in
persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1838/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato il
15.6.2023 a mezzo della posta elettronica certificata
DA
RO PI (C. F. [...]), quale titolare dell'impresa individuale
PI RO, corrente a Buja (Udine), rappresentato e difeso, per procura unita mediante
strumenti informatici all'atto di citazione, dagli avv. Alberto Bertossi e Federica Missio, entrambi del
Foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Missio a Udine;

attore
CONTRO
LD SE S.R.L. (C.F. 02222490308), con sede legale a Varmo (Udine), in persona
della legale rappresentante sig.ra NT NA, rappresentata e difesa, per procura unita mediante
strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. Luca Vecchioni e Davide La
Cognata del Foro di Trieste, domiciliatari;

convenuta
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in punto: contratto d'opera.
CONCLUSIONI
Per l'attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine, contrariis reiectis: nel merito: • Accertare e
dichiarare che UR PI nulla deve a NA RG RL per nessuna ragione e titolo;
• in via
subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi l'autenticità della sottoscrizione nella
scrittura d.d. 04.08.2020, accertare e dichiarare che l'importo delle lavorazioni eseguite dalla convenuta
in favore dell'attore è in ogni caso pari ad € 11.480,00;
• in ogni caso, spese, diritti ed onorari
integralmente rifusi. In via istruttoria: i sottoscritti avvocati chiedono che l'Ill.mo Giudice ammetta
prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:

1. lei ha lavorato alle
dipendenze della ditta PI UR nel periodo compreso tra il gennaio 2018 e il giugno 2019? 2.
lei ha prestato lavoro sia presso gli stabilimenti di CC, di SO e di Fidenza, ove la Ditta
PI UR esercitava la sua attività? 3. nel doc. 6 di controparte, che le si rammostra, le ore di
lavoro e le date nelle quali il signor AM DH ha prestato lavoro presso gli stabilimenti di
CC, di SO e di Fidenza sono riportate in misura difforme rispetto alla reale presenza? 4. il
signor AM DH, nel periodo tra il marzo 2018 e l'aprile 2019, ha lavorato per non più di due
mesi complessivamente presso gli stabilimenti di CC di SO e di Fidenza? Si indicano a
testi su tutti i capitoli di prova di cui sopra: - BR ET da SO, via del Cet 6;
- ND
NT da Tricesimo, via Santo Patussi 1. Si chiede che l'l'ill.mo Giudice ordini a LD
SE RL l'esibizione ex artt. 210 cpc delle buste paga e della documentazione comprovante gli
effettivi versamenti salariali al lavoratore AM DH da parte di NA RG RL nel periodo tra
il febbraio 2018 e l'aprile 2019. Si insiste sulle già svolte istanze di esibizione documentale ed in
particolare “dei documenti attestanti il distacco del lavoratore (comunicazione UNILAV, informative al
lavoratore distaccato sulle misure di prevenzione e protezione etc.)” nel periodo tra febbraio 2018 e
aprile 2019.
Per la convenuta: voglia l'Intestato Ufficio, respingendo ogni contraria e/o diversa istanza, in
via principale respingersi l'avversa pretesa di accertamento negativo, siccome infondata in fatto ed in pagina 2 di 12
diritto, e condannarsi il Sig. UR PI, in virtù degli accordi raggiunti con la NA RG RL,
a corrispondere alla convenuta l'importo di € 58.800,00 (pari al - non contestato - importo orario di €
35,00 moltiplicato per le ore lavorate dal Sig. DH IC a favore dell'attore) o la diversa maggior o
minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo. Con
integrale rifusione delle spese di lite (nonché delle spese di CTP e CTU) e condanna dell'attore al
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in misura da determinarsi in via equitativa. In via di subordine
respingersi l'avversa pretesa di accertamento negativo, siccome infondata in fatto ed in diritto, e
condannarsi il Sig. UR PI, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a corrispondere alla convenuta
l'importo di € 58.800,00 (pari al - non contestato - importo orario di € 35,00 moltiplicato per le ore
lavorate dal Sig. DH IC a favore dell'attore) o la diversa maggior o minor somma ritenuta di
giustizia, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, IV comma, c.p.c., dal dì del dovuto al saldo. Con
integrale rifusione delle spese di lite e condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
In via istruttoria: senza inversione alcuna dell'onus probandi attoreo, si chiede disporsi prova per testi
sulle seguenti circostanze contrassegnate dalle lettere a) usque f) ed interpello formale dell'attore sulle
seguenti circostanze contrassegnate dalle lettere a) usque p), da intendersi in forma interrogativa e
precedute da “Vero che”: a) nel febbraio 2018, il Sig. UR PI si impegnava a realizzare il
rivestimento con pannelli prefabbricati in “mattoni faccia a vista” di una struttura per Ricezione
agrituristica a favore della società Alba del Borgo, presso il fabbricato di cui quest'ultima era
proprietaria, sito nel Comune di Fidenza (PR);
b) tra le lavorazioni da eseguire, vi era anche il
rivestimento delle murature esterne, di alcuni muri interni e delle colonne del portico;
c) i lavori presso
il cantiere di Fidenza si protraevano dal febbraio 2018 al gennaio 2019;
d) al momento della
sottoscrizione del contratto di appalto, il Sig. PI non disponeva di alcun dipendente, come risulta
dal documento che si rammostra (doc. 2);
e) a quel tempo, l'attore e la convenuta collaboravano in
numerosi cantieri;
f) inoltre, il Sig. UR PI e la Signora NT NA, legale
rappresentante di NA RG RL, erano soci di SO 21 Srl, altra società operante nel settore
edile, corrente in Buja (UD), Via Santo Stefano 100, ove ha sede l'impresa individuale UR
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PI, come risulta dal documento che si rammostra (doc. 3);
g) successivamente al cantiere di
Fidenza, il Sig. UR PI acquisiva anche una commessa a Norwood, Inghilterra;
h) in relazione
ad entrambi i superiori cantieri, il Sig. PI chiedeva a NA RG RL di fornirgli un operaio al
fine di tagliare e poi montare i mattoni che costituivano i pannelli (c.d. mattone faccia vista), come
risulta dai documenti che si rammostrano (doc. 4);
i) la società convenuta metteva temporaneamente a
disposizione dell'attore uno dei suoi operai, Sig. DH IC, dipendente di NA RG RL dal
19.01.2009, al prezzo di € 35,00 l'ora;
j) quest'ultimo prestava la propria attività a favore dell'impresa
UR PI, in maniera non continuativa, dal marzo 2018 ad aprile 2019, come risulta dai
documenti che si rammostrano (doc.ti 6 e 7);
k) un tanto avveniva in parte presso il capannone di
CC, Strada Oselin 42, Udine, che il Sig. PI aveva preso in affitto, in parte direttamente
nel cantiere di Fidenza ed in parte presso lo stabilimento di SO, zona industriale, area di proprietà
della De Simone Group Spa;
l) in particolare, ciò avveniva, nel mese di marzo 2018 per 76 ore, nel
mese di aprile 2018, per 152 ore, nel mese di maggio 2018 per 164 ore, nel mese di giugno 2018 per
128 ore, nel mese di luglio 2018 per 112 ore, nel mese di agosto 2018 per 56 ore, nel mese di settembre
2018 per 160 ore, nel mese di ottobre 2018 per 144 ore, nel mese di novembre 2019 per 72 ore, nel
mese di dicembre 2018 per 104 ore, nel mese di gennaio 2019 per 136 ore, nel mese di febbraio 2019
per 28 ore, nel mese di marzo 2019 per 168 ore e nel mese di aprile 2019 per 80 ore, per un totale di
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