Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 12
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5196/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
TRA
VI.EL RL (GIÀ VI.EL SPA), rappresentata e difesa dall'avv.
Cristiano Marrazzo, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
RI DE, rappresentato e difeso dall'avv. Virginia Mariarosaria Novi, come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto ritualmente notificato la Vi.Matel S.p.A. (ora Vi.Matel s.r.l.) faceva appello avverso la sentenza n. n. 3945/2015 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, che aveva accolto la domanda di SI ID, condannando la Vi.Matel S.p.a. a restituire a SI ID la somma di Euro 974,00 pari al prezzo versato per il cellulare acquistato, oltre accessori e spese di giudizio, deducendo l'erroneità della decisione sotto vari profili. Si costituiva in giudizio l'appellato in intestazione, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 3 c.p.c., rientrando la sentenza appellata tra quelle di valore inferiore ad euro 1.100,00 di cui all'art.
113 comma 2 c.p.c., appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Aggiungeva che la sentenza appellata era completa correttamente motivata in fatto e diritto su tutte le questioni sollevate nel corso del giudizio.
L'appello va dichiarato inammissibile.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4
Invero con riferimento alla determinazione del valore della causa, esso va riferito al valore della materia sottoposta alla cognizione del giudice di primo grado e quindi, considerato il valore della domanda (e anche della sentenza appellata) entro il valore di euro 1.100,00.
Tanto premesso - con riferimento all'ammissibilità dell'appello- si osserva, in diritto, che “le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1.100,00 (in precedenza due milioni di lire) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5196/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
TRA
VI.EL RL (GIÀ VI.EL SPA), rappresentata e difesa dall'avv.
Cristiano Marrazzo, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
RI DE, rappresentato e difeso dall'avv. Virginia Mariarosaria Novi, come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto ritualmente notificato la Vi.Matel S.p.A. (ora Vi.Matel s.r.l.) faceva appello avverso la sentenza n. n. 3945/2015 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, che aveva accolto la domanda di SI ID, condannando la Vi.Matel S.p.a. a restituire a SI ID la somma di Euro 974,00 pari al prezzo versato per il cellulare acquistato, oltre accessori e spese di giudizio, deducendo l'erroneità della decisione sotto vari profili. Si costituiva in giudizio l'appellato in intestazione, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 3 c.p.c., rientrando la sentenza appellata tra quelle di valore inferiore ad euro 1.100,00 di cui all'art.
113 comma 2 c.p.c., appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Aggiungeva che la sentenza appellata era completa correttamente motivata in fatto e diritto su tutte le questioni sollevate nel corso del giudizio.
L'appello va dichiarato inammissibile.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4
Invero con riferimento alla determinazione del valore della causa, esso va riferito al valore della materia sottoposta alla cognizione del giudice di primo grado e quindi, considerato il valore della domanda (e anche della sentenza appellata) entro il valore di euro 1.100,00.
Tanto premesso - con riferimento all'ammissibilità dell'appello- si osserva, in diritto, che “le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1.100,00 (in precedenza due milioni di lire) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi