Trib. Trapani, sentenza 07/01/2025, n. 1

TRIB Trapani
Sentenza
7 gennaio 2025
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TRIB Trapani
Sentenza
7 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trapani, sentenza 07/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Trapani
Numero : 1
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

Ricorso per liquidazione giudiziale - N. 46-1/2024 P.U.
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott. Arianna Lo Vasco Giudice est.
Dott. Anna Loredana Ciulla Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione della liquidazione giudiziale n. 46-1/2024 P.U. promosso da
P.M. in sede
- ricorrente
nei confronti di
CAMICIA s.r.l., con sede in Erice (TP), via Rigaletta n. 10, P.I. 02427120817, in persona del legale rappresentante pro tempore IL RI, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Liotti
- resistente
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note al 3.12.2024;

il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di CAMICIA s.r.l, depositato dal P.M. in sede per consistente carico erariale;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

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rilevato che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati a cura della
Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII, che risulta iscritto nel registro delle imprese e che la società si è regolarmente costituita in giudizio;

ritenuto che la società resistente, sulla scorta delle informative acquisite, è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 C.C.I.I.;

rilevato che:
- CAMICIA S.r.l. è una società nata nel 2011 avente capitale sociale di euro
10.000,00 e oggetto sociale prevalente l'istallazione e la manutenzione di impianti di carburante;

- la resistente, costituitasi, ha depositato i bilanci degli ultimi due anni (non ancora depositati presso la Camera di Commercio), le dichiarazioni iva dell'ultimo triennio nonché la documentazione afferente ai pagamenti delle definizioni agevolate di taluni carichi erariali;
ha rappresentato di avere una esposizione debitoria prevalentemente con l'erario e di aver temporaneamente sospeso la copertura delle perdite portate dagli esercizi precedenti attese le previsioni emergenziali relative al periodo Covid dell'art. 6 del D.L .8 aprile 2020 n. 23 ai sensi del quale viene posta una deroga alla causa di scioglimento delle società di capitali di cui all'art. 2484 comma 1 n. 4 (c.d. regola “ricapitalizza o liquida”);
in particolare, la norma prevede la “sterilizzazione” per i cinque esercizi successivi delle intere perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020;
rappresenta infine, di non essere in stato irreversibile di insolvenza e di essere intenzionata ad aderire ad ulteriori possibili definizioni agevolate;

- con successive integrazioni documentali, concesse da questo G.D. a seguito dell'udienza del 27.08.2024, ha rappresentato di avere una serie di contratti di manutenzione in corso e di aver altresì presentato presso l'OCC istanza di composizione negoziata della crisi in data 4.10.2024;

- dalla documentazione fiscale acquisita presso l'Agenzia delle Entrate sulla società resistente grava un carico erariale residuo di euro 653.290,38, (al netto di eventuali sgravi, pagamenti o somme oggetto di stralcio e/o di definizione agevolata) per tributi, oneri ed accessori portati dai ruoli resi esecutivi dai vari
Enti Impositori e posti in riscossione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
la
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resistente ha proposto domande di adesione alla definizione agevolata e di rateizzazione di parte del carico erariale (c.d. Rottamazione quater) e ha fornito prova dei pagamenti in seno al fascicolo (cfr. allegati all'atto di costituzione e al successivo deposito del 4.10.2024);

considerato che la mancata comparizione del P.M. all'udienza non costituisce rinuncia o desistenza dalla domanda;

rilevato che risulta superata la soglia di procedibilità fissata dall'art. 49 comma 5 CCII in euro 30.000 relativamente ai debiti scaduti e non pagati;

rilevato che lo scopo del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale è quello di valutare lo stato di crisi o insolvenza dell'impresa intesa come inadeguatezza delle risorse prontamente liquidabili a far fronte alle obbligazioni assunte, soprattutto avuto riguardo a quelle a breve termine (art. 2 comma 1 lett. a CCII);

rilevato che,
- quanto alla situazione economica e patrimoniale della resistente, al netto di modesti utili ottenuti negli anni 2021 e 2022 (rispettivamente euro 3.832,00 ed euro 16.154,00) nell'ultimo esercizio la società ha subito una ulteriore perdita di euro 65.146,00, che, sommata alle perdite pregresse, ha portato il patrimonio netto negativo ad euro 804.430,00;

- dall'analisi dei bilanci depositati si evince che la società non dispone di risorse finanziarie, quali disponibilità liquide o riserve, tali da far fronte al residuo debito erariale e alla copertura delle perdite d'esercizio accumulatisi negli anni, sintomatiche di una difficoltà non transitoria a produrre gli utili necessari;

- con riferimento, infine, alle previsioni di cui all'art. 6 (c.d. norma l'emergenziale) del DL 8 aprile 2020 n. 23,
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